Art. 13 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18-bis, le parole «Il pagamento deve essere effettuato con le modalita' previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo e' corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; b) all'articolo 30, dopo le parole «La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa,» sono inserite le seguenti «con le modalita' di cui all'articolo 197, comma 1-bis»; c) all'articolo 32, dopo le parole «Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari» sono inserite le seguenti «, con le modalita' di cui articolo 197, comma 1-bis»; d) l'articolo 191 e' abrogato; e) all'articolo 192: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario e' corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformita' alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento. 1-ter. Per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalita' del Ministero dell'economia e delle finanze attesta la funzionalita' del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 1-quater. Della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1-ter nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e' data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. 1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023. 1-sexies. Se e' attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato e' corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento e' costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta.»; f) all'articolo 196, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; g) all'articolo 197: 1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di cui al comma 1 sono corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; 2) al comma 3, dopo le parole «Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa,» sono inserite le seguenti: «con le modalita' previste dal comma 1-bis,».
Note all'art. 13: - Si riporta il testo degli articoli 18-bis, 30, 32, 192, 196 e 197 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come modificato dal presente decreto: "Art. 18-bis. (Pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche). - 1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, e' dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita e' disposta in piu' lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovuto per ciascuno di essi. Il contributo e' corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte e' stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione e' prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non e' dovuto. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione e' adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonche' per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." "Art. 30. (Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile). - 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa, con le modalita' di cui all'articolo 197, comma 1-bis, i diritti, le indennita' di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo. 2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore." "Art. 32. (Notificazioni a richiesta delle parti). - 1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari, con le modalita' di cui articolo 197, comma 1-bis, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario." "Art. 192. (Modalita' di pagamento). - 1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario e' corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformita' alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento. 1-ter. Per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalita' del Ministero dell'economia e delle finanze attesta la funzionalita' del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 1-quater. Della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1-ter nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e' data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. 1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023. 1-sexies. Se e' attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato e' corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento e' costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta. 2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo e' versato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato. 3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191. 5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." "Art. 196. (Determinazione delle modalita' di pagamento). - 1. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." "Art. 197. (Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario). - 1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta. 1-bis. A decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di cui al comma 1 sono corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte. 3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa, con le modalita' previste dal comma 1-bis, una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, e' devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.".