Art. 13 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,
                               n. 115 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18-bis,  le  parole  «Il  pagamento  deve  essere
effettuato con le modalita' previste dall'articolo 4,  comma  9,  del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con  modificazioni
dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24» sono sostituite dalle  seguenti:
«Il contributo e' corrisposto tramite la piattaforma  tecnologica  di
cui  all'articolo  5,  comma  2,  del   codice   dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; 
    b) all'articolo 30, dopo le parole «La parte  che  per  prima  si
costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero
che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per
l'assegnazione o  la  vendita  di  beni  pignorati,  anticipa,»  sono
inserite le seguenti «con le modalita' di cui all'articolo 197, comma
1-bis»; 
    c) all'articolo 32, dopo le parole «Le  parti  devono  anticipare
agli ufficiali giudiziari»  sono  inserite  le  seguenti  «,  con  le
modalita' di cui articolo 197, comma 1-bis»; 
    d) l'articolo 191 e' abrogato; 
    e) all'articolo 192: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  Il  contributo
unificato per i  procedimenti  dinanzi  al  giudice  ordinario  e  al
giudice tributario e' corrisposto tramite la piattaforma  tecnologica
di cui all'articolo  5,  comma  2,  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; 
      2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Il pagamento del contributo unificato non  effettuato
in conformita' alla disposizione di cui al  comma  1  non  libera  la
parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza  di
rimborso deve essere proposta, a  pena  di  decadenza,  entro  trenta
giorni dal predetto pagamento. 
        1-ter. Per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario,  le
disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia  sessanta
giorni  dopo  la  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del provvedimento  con  cui  il  direttore  della
direzione  sistema  informativo  della   fiscalita'   del   Ministero
dell'economia e delle finanze attesta la funzionalita' del sistema di
pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui  all'articolo  5,
comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
        1-quater. Della pubblicazione del  provvedimento  di  cui  al
comma 1-ter nella Gazzetta ufficiale  della  Repubblica  italiana  e'
data    immediatamente     notizia     sul     sito     istituzionale
dell'amministrazione interessata. 
        1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario,
le disposizioni di cui ai commi 1  e  1-bis  acquistano  efficacia  a
decorrere dal 1° gennaio 2023. 
        1-sexies. Se e' attestato, con provvedimento  pubblicato  sul
sito istituzionale del Ministero  della  giustizia  o  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento  del  sistema
di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di  cui  all'articolo
5, comma 2, del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non si applicano i commi 1 e
1-bis e il contributo  unificato  e'  corrisposto  mediante  bonifico
bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;  la  prova  del  versamento  e'
costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente
sottoscritta.»; 
    f) all'articolo 196, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «Il
diritto di copia, il  diritto  di  certificato  e  le  spese  per  le
notificazioni  a  richiesta  d'ufficio  nel  processo   civile   sono
corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5,
comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; 
    g) all'articolo 197: 
      1) dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  A
decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di  cui  al  comma  1  sono
corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5,
comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; 
      2) al comma  3,  dopo  le  parole  «Per  le  spese  degli  atti
esecutivi e quando non sia  possibile  la  preventiva  determinazione
delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa  per  il  rilevante
numero delle richieste, la parte versa,» sono inserite  le  seguenti:
«con le modalita' previste dal comma 1-bis,». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo degli articoli  18-bis,  30,  32,
          192, 196 e 197 del decreto del Presidente della  Repubblica
          30  maggio  2002,  n.  115  (Disposizioni   legislative   e
          regolamentari in  materia  di  spese  di  giustizia),  come
          modificato dal presente decreto: 
                "Art. 18-bis. (Pubblicita' sul portale delle  vendite
          pubbliche). - 1. Per la  pubblicazione  sul  portale  delle
          vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la
          legge dispone che sia data pubblica notizia e che  riguarda
          beni immobili o mobili registrati, e' dovuto un  contributo
          per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico  del
          creditore procedente. Quando la vendita e' disposta in piu'
          lotti, il contributo per la  pubblicazione  e'  dovuto  per
          ciascuno di essi. Il contributo e' corrisposto  tramite  la
          piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  con  imputazione  ad
          apposito capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato.
          Quando la parte e' stata  ammessa  al  patrocinio  a  spese
          dello  Stato,  il  contributo  per  la   pubblicazione   e'
          prenotato a  debito,  a  norma  e  per  gli  effetti  delle
          disposizioni del presente  decreto.  Per  la  pubblicazione
          relativa a beni diversi da quelli di cui al  primo  periodo
          del presente comma, il contributo per la pubblicazione  non
          e' dovuto. 
                2.  Con  decreto  dirigenziale  del  Ministero  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle   finanze,   l'importo   del   contributo   per    la
          pubblicazione e' adeguato ogni tre anni in  relazione  alla
          variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 
                3.  Le  entrate  derivanti  dall'applicazione   delle
          disposizioni di  cui  al  comma  1,  affluite  all'apposito
          capitolo di cui al medesimo comma,  sono  riassegnate  allo
          stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero   della
          giustizia, per il  funzionamento  degli  uffici  giudiziari
          nonche' per l'implementazione e  lo  sviluppo  dei  sistemi
          informatizzati. 
                4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
                "Art.  30.  (Anticipazioni  forfettarie  dai  privati
          all'erario nel processo civile). -  1.  La  parte  che  per
          prima si costituisce in giudizio, che deposita  il  ricorso
          introduttivo,  ovvero  che,  nei  processi   esecutivi   di
          espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o  la
          vendita di beni pignorati, anticipa, con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 197, comma 1-bis, i diritti, le indennita'
          di trasferta e le spese di spedizione per la  notificazione
          eseguita su richiesta del funzionario addetto  all'ufficio,
          in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che
          nei processi previsti dall'articolo  unico  della  legge  2
          aprile 1958, n.  319,  e  successive  modificazioni,  e  in
          quelli in cui si applica lo stesso articolo. 
                2.   L'inosservanza   delle   prescrizioni   di   cui
          all'articolo 134,  secondo  comma,  n.  1,  e  del  termine
          stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio
          decreto  18   dicembre   1941,   n.   1368   e   successive
          modificazioni, determina il raddoppio dell'importo  dovuto;
          il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione
          mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte  VII  e
          relative  norme  transitorie,  in  solido   nei   confronti
          dell'impugnante e del difensore." 
              "Art. 32. (Notificazioni a richiesta delle parti). - 1.
          Le parti devono anticipare agli ufficiali  giudiziari,  con
          le modalita' di cui articolo 197, comma 1-bis, i diritti  e
          le  indennita'  di  trasferta  o  le  spese  di  spedizione
          relativi  agli  atti  richiesti;  nei   processi   previsti
          dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come
          sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n.
          533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo,  queste
          spese sono a carico dell'erario." 
                "Art.  192.  (Modalita'  di  pagamento).  -   1.   Il
          contributo unificato per i procedimenti dinanzi al  giudice
          ordinario e al giudice tributario e' corrisposto tramite la
          piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                1-bis. Il  pagamento  del  contributo  unificato  non
          effettuato in conformita' alla disposizione di cui al comma
          1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14
          e la relativa istanza di rimborso deve essere  proposta,  a
          pena  di  decadenza,  entro  trenta  giorni  dal   predetto
          pagamento. 
                1-ter.  Per  i  procedimenti  dinnanzi   al   giudice
          tributario, le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  1-bis
          acquistano efficacia sessanta giorni dopo la  pubblicazione
          nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del
          provvedimento con cui il direttore della direzione  sistema
          informativo della fiscalita' del Ministero dell'economia  e
          delle finanze  attesta  la  funzionalita'  del  sistema  di
          pagamento  tramite  la  piattaforma  tecnologica   di   cui
          all'articolo 5, comma 2,  del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 
                1-quater. Della pubblicazione  del  provvedimento  di
          cui  al  comma  1-ter  nella   Gazzetta   ufficiale   della
          Repubblica italiana e' data immediatamente notizia sul sito
          istituzionale dell'amministrazione interessata. 
                1-quinquies. Per i procedimenti  innanzi  al  giudice
          ordinario, le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis
          acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
                1-sexies.  Se   e'   attestato,   con   provvedimento
          pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della
          giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il
          mancato funzionamento del sistema di pagamento  tramite  la
          piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 82 del 2005, non si applicano i  commi  1  e
          1-bis e il contributo  unificato  e'  corrisposto  mediante
          bonifico bancario o  postale,  ai  sensi  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre  2006,  n.
          293; la prova del versamento e'  costituita  esclusivamente
          dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta. 
              2. Il  contributo  unificato  per  i  ricorsi  proposti
          dinanzi  al  giudice  amministrativo  e'  versato   secondo
          modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente  disposizione,  sentito
          il presidente del Consiglio di Stato. 
              3.  Il  comma  2  si  applica  ai  ricorsi   depositati
          successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto
          di cui al medesimo comma 2. Nelle  more  dell'adozione  del
          decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni  di
          cui al comma 1. 
              4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente
          articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191. 
              5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." 
                "Art.  196.  (Determinazione   delle   modalita'   di
          pagamento). -  1.  Il  diritto  di  copia,  il  diritto  di
          certificato e le spese per  le  notificazioni  a  richiesta
          d'ufficio nel processo civile sono corrisposti  tramite  la
          piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82." 
                "Art. 197. (Pagamento delle spettanze degli ufficiali
          giudiziari relative a notifiche a richiesta  di  parte  nel
          processo  penale,  civile,  amministrativo,   contabile   e
          tributario).  -  1.  La   parte   che   ha   richiesto   la
          notificazione versa all'ufficiale giudiziario i  diritti  e
          le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta. 
                1-bis. A decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di
          cui al comma 1  sono  corrisposte  tramite  la  piattaforma
          tecnologica di cui all'articolo  5,  comma  2,  del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                2. Le  spese  eventualmente  necessarie  per  l'invio
          della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del
          codice di procedura civile sono  anticipate  dall'ufficiale
          giudiziario e rimborsate dalla parte. 
                3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia
          possibile la preventiva determinazione delle somme  dovute,
          o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle
          richieste, la parte versa, con le  modalita'  previste  dal
          comma 1-bis, una congrua somma  a  favore  degli  ufficiali
          giudiziari. L'eventuale somma  residua,  se  non  richiesta
          dalla parte entro un mese dal compimento  dell'ultimo  atto
          richiesto, e' devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari
          provvedono al versamento entro un mese.".