Art. 14 
 
          Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 
 
  1. Al regio-decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 33,  quinto  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Il rapporto contiene i dati  identificativi  dello
stimatore.»; 
    b) all'articolo 119,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Unitamente all'istanza di cui al primo periodo  il
curatore  deposita  un  rapporto  riepilogativo  finale  redatto   in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma.»; 
    c) all'articolo 182, il sesto comma e' sostituito  dal  seguente:
«Si applica l'articolo 33,  quinto  comma,  primo,  secondo  e  terzo
periodo, sostituendo al curatore il  liquidatore,  che  provvede  con
periodicita'  semestrale  dalla  nomina.  Conclusa  l'esecuzione  del
concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore  deposita
un rapporto riepilogativo finale  redatto  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 33, quinto comma. Il  liquidatore  comunica  a
mezzo di posta elettronica certificata altra copia  dei  rapporti  al
commissario giudiziale, che a sua volta li comunica  ai  creditori  a
norma dell'articolo 171, secondo comma.»; 
    d) all'articolo 186-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione  di  cui
all'articolo 172, primo comma, il commissario  giudiziale  redige  un
rapporto riepilogativo  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  33,
quinto comma, e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo  171,
secondo comma. Conclusa  l'esecuzione  del  concordato,  deposita  un
rapporto  riepilogativo  finale  redatto  in  conformita'  a   quanto
previsto dall'articolo 33, quinto comma.». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo degli articoli  33,  119,  182  e
          186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
          del     fallimento,     del     concordato      preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta  amministrativa),  come  modificato   dal   presente
          decreto: 
              "Art.   33.   (Relazione   al   giudice   e    rapporti
          riepilogativi). - Il curatore, entro sessanta giorni  dalla
          dichiarazione di fallimento,  deve  presentare  al  giudice
          delegato una  relazione  particolareggiata  sulle  cause  e
          circostanze del fallimento, sulla  diligenza  spiegata  dal
          fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla  responsabilita'
          del fallito o di altri e su quanto puo'  interessare  anche
          ai fini delle indagini preliminari in sede penale. 
                Il  curatore  deve  inoltre  indicare  gli  atti  del
          fallito gia' impugnati dai creditori,  nonche'  quelli  che
          egli intende impugnare. Il giudice delegato  puo'  chiedere
          al curatore una relazione sommaria anche prima del  termine
          suddetto. 
              Se si tratta di societa', la relazione deve  esporre  i
          fatti  accertati   e   le   informazioni   raccolte   sulla
          responsabilita' degli  amministratori  e  degli  organi  di
          controllo, dei soci  e,  eventualmente,  di  estranei  alla
          societa'. 
              Il giudice delegato ordina il deposito della  relazione
          in cancelleria,  disponendo  la  segretazione  delle  parti
          relative alla responsabilita' penale del fallito e di terzi
          ed alle azioni che il  curatore  intende  proporre  qualora
          possano comportare l'adozione di  provvedimenti  cautelari,
          nonche' alle  circostanze  estranee  agli  interessi  della
          procedura e che investano la sfera personale  del  fallito.
          Copia  della  relazione,  nel  suo  testo   integrale,   e'
          trasmessa al pubblico ministero. 
              Il   curatore,   ogni   sei   mesi   successivi    alla
          presentazione della relazione di cui al primo comma, redige
          altresi' un rapporto riepilogativo delle attivita'  svolte,
          con indicazione di tutte le informazioni raccolte  dopo  la
          prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.
          Copia del rapporto e' trasmessa al comitato dei  creditori,
          unitamente agli  estratti  conto  dei  depositi  postali  o
          bancari relativi al periodo. Il comitato  dei  creditori  o
          ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni
          scritte. Altra copia del  rapporto  e'  trasmessa,  assieme
          alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio
          del registro delle imprese, nei quindici giorni  successivi
          alla  scadenza  del   termine   per   il   deposito   delle
          osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello  stesso
          termine altra copia del rapporto,  assieme  alle  eventuali
          osservazioni,  e'  trasmessa  a  mezzo  posta   elettronica
          certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
          Il  rapporto   contiene   i   dati   identificativi   dello
          stimatore." 
                "Art. 119. (Decreto di chiusura). - La  chiusura  del
          fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale
          su istanza del curatore o del debitore ovvero  di  ufficio,
          pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.  Unitamente
          all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un
          rapporto riepilogativo  finale  redatto  in  conformita'  a
          quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma. 
              Quando la chiusura  del  fallimento  e'  dichiarata  ai
          sensi  dell'articolo  118,  primo  comma,  n.   4),   prima
          dell'approvazione  del  programma   di   liquidazione,   il
          tribunale decide sentiti il comitato dei  creditori  ed  il
          fallito. 
              Contro  il  decreto  che  dichiara  la  chiusura  o  ne
          respinge  la  richiesta  e'   ammesso   reclamo   a   norma
          dell'articolo 26. Contro il decreto della  corte  d'appello
          il  ricorso  per  cassazione  e'   proposto   nel   termine
          perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione
          o comunicazione del provvedimento per il curatore,  per  il
          fallito, per  il  comitato  dei  creditori  e  per  chi  ha
          proposto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento;  dal
          compimento della pubblicita' di  cui  all'articolo  17  per
          ogni altro interessato. 
              Il decreto di chiusura  acquista  efficacia  quando  e'
          decorso il termine per il reclamo,  senza  che  questo  sia
          stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente
          rigettato. 
              Con i decreti emessi ai sensi del  primo  e  del  terzo
          comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni
          esecutive volte ad attuare  gli  effetti  della  decisione.
          Allo stesso modo si provvede a  seguito  del  passaggio  in
          giudicato della sentenza di revoca del fallimento  o  della
          definitivita' del decreto di  omologazione  del  concordato
          fallimentare." 
              "Art. 182. (Cessioni).  -  Se  il  concordato  consiste
          nella cessione dei beni  e  non  dispone  diversamente,  il
          tribunale nomina nel decreto di  omologazione  uno  o  piu'
          liquidatori e un comitato di tre  o  cinque  creditori  per
          assistere alla liquidazione e determina le altre  modalita'
          della liquidazione. In tal caso, il tribunale  dispone  che
          il   liquidatore   effettui   la    pubblicita'    prevista
          dall'articolo 490, primo comma,  del  codice  di  procedura
          civile e fissa il termine entro cui la stessa  deve  essere
          eseguita. 
              Si applicano ai liquidatori gli articoli  28,  29,  37,
          38, 39 e 116 in quanto compatibili. 
              Si applicano al comitato dei creditori gli articoli  40
          e 41 in quanto compatibili. Alla  sostituzione  dei  membri
          del comitato provvede in ogni caso il tribunale. 
              Le vendite di aziende e rami di aziende, beni  immobili
          e altri beni iscritti  in  pubblici  registri,  nonche'  le
          cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o
          rapporti giuridici  individuali  in  blocco  devono  essere
          autorizzate dal comitato dei creditori. 
              Alle  vendite,  alle  cessioni   e   ai   trasferimenti
          legalmente posti in essere dopo il deposito  della  domanda
          di concordato o in esecuzione di questo, si  applicano  gli
          articoli  da  105  a  108-ter  in  quanto  compatibili.  La
          cancellazione  delle  iscrizioni  relative  ai  diritti  di
          prelazione, nonche' delle trascrizioni dei  pignoramenti  e
          dei sequestri conservativi e di ogni  altro  vincolo,  sono
          effettuati   su   ordine   del   giudice,   salvo   diversa
          disposizione contenuta nel decreto di omologazione per  gli
          atti a questa successivi. 
              Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo,  secondo
          e terzo periodo, sostituendo al  curatore  il  liquidatore,
          che provvede  con  periodicita'  semestrale  dalla  nomina.
          Conclusa  l'esecuzione  del   concordato   preventivo   con
          cessione dei beni,  il  liquidatore  deposita  un  rapporto
          riepilogativo  finale  redatto  in  conformita'  a   quanto
          previsto dall'articolo 33,  quinto  comma.  Il  liquidatore
          comunica a mezzo di  posta  elettronica  certificata  altra
          copia dei rapporti al commissario  giudiziale,  che  a  sua
          volta li comunica ai creditori a norma  dell'articolo  171,
          secondo comma." 
              "Art. 186-bis. (Concordato con continuita'  aziendale).
          - Quando il piano di concordato di  cui  all'articolo  161,
          secondo  comma,  lettera   e)   prevede   la   prosecuzione
          dell'attivita'  di  impresa  da  parte  del  debitore,   la
          cessione dell'azienda in esercizio ovvero  il  conferimento
          dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche  di
          nuova  costituzione,  si  applicano  le  disposizioni   del
          presente  articolo.  Il  piano  puo'  prevedere  anche   la
          liquidazione   di   beni   non   funzionali   all'esercizio
          dell'impresa. 
              Nei casi previsti dal presente articolo: 
                a) il piano di cui all'articolo 161,  secondo  comma,
          lettera e), deve contenere anche  un'analitica  indicazione
          dei  costi  e  dei   ricavi   attesi   dalla   prosecuzione
          dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di  concordato,
          delle  risorse  finanziarie  necessarie  e  delle  relative
          modalita' di copertura; 
                b)   la   relazione   del   professionista   di   cui
          all'articolo  161,  terzo  comma,  deve  attestare  che  la
          prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di
          concordato e' funzionale  al  miglior  soddisfacimento  dei
          creditori; 
                c) il piano puo'  prevedere,  fermo  quanto  disposto
          dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a  due
          anni  dall'omologazione  per  il  pagamento  dei  creditori
          muniti di  privilegio,  pegno  o  ipoteca,  salvo  che  sia
          prevista la liquidazione  dei  beni  o  diritti  sui  quali
          sussiste la causa di prelazione. In tal caso,  i  creditori
          muniti di cause di prelazione di cui al periodo  precedente
          non hanno diritto al voto. 
              Fermo  quanto   previsto   nell'articolo   169-bis,   i
          contratti in corso di esecuzione alla data di deposito  del
          ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non
          si risolvono per  effetto  dell'apertura  della  procedura.
          Sono inefficaci eventuali patti contrari.  L'ammissione  al
          concordato preventivo non  impedisce  la  continuazione  di
          contratti  pubblici  se  il  professionista  designato  dal
          debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformita'
          al piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale
          continuazione puo' beneficiare, in presenza  dei  requisiti
          di legge, anche  la  societa'  cessionaria  o  conferitaria
          d'azienda  o  di  rami  d'azienda  cui  i  contratti  siano
          trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione  o
          del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni
          e trascrizioni.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si
          applicano anche nell'ipotesi  in  cui  l'impresa  e'  stata
          ammessa  a  concordato  che  non  prevede  la   continuita'
          aziendale se il  predetto  professionista  attesta  che  la
          continuazione e' necessaria per  la  migliore  liquidazione
          dell'azienda in esercizio. 
              Successivamente  al  deposito  della  domanda  di   cui
          all'articolo  161,  la  partecipazione   a   procedure   di
          affidamento di contratti pubblici deve  essere  autorizzata
          dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal  giudice
          delegato, acquisito il parere  del  commissario  giudiziale
          ove gia' nominato. 
              L'ammissione al concordato preventivo non impedisce  la
          partecipazione a procedure  di  assegnazione  di  contratti
          pubblici, quando l'impresa presenta in gara: 
                a) una relazione di un professionista in possesso dei
          requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera  d),
          che attesta  la  conformita'  al  piano  e  la  ragionevole
          capacita' di adempimento del contratto; 
                b) la dichiarazione di altro  operatore  in  possesso
          dei  requisiti  di   carattere   generale,   di   capacita'
          finanziaria, tecnica, economica nonche' di  certificazione,
          richiesti per l'affidamento dell'appalto, il  quale  si  e'
          impegnato nei confronti del concorrente  e  della  stazione
          appaltante a mettere a  disposizione,  per  la  durata  del
          contratto,    le    risorse    necessarie    all'esecuzione
          dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel  caso
          in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo  la
          stipulazione del contratto, ovvero non  sia  per  qualsiasi
          ragione  piu'  in  grado  di   dare   regolare   esecuzione
          all'appalto.  Si  applica   l'articolo   49   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
              Fermo quanto previsto dal comma  precedente,  l'impresa
          in   concordato   puo'   concorrere   anche   riunita    in
          raggruppamento temporaneo di imprese, purche'  non  rivesta
          la qualita' di mandataria e sempre  che  le  altre  imprese
          aderenti al raggruppamento non siano  assoggettate  ad  una
          procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di  cui
          al quarto comma, lettera b), puo'  provenire  anche  da  un
          operatore facente parte del raggruppamento. 
              Se nel corso di una procedura  iniziata  ai  sensi  del
          presente  articolo  l'esercizio  dell'attivita'   d'impresa
          cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori,  il
          tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta  salva
          la facolta' del  debitore  di  modificare  la  proposta  di
          concordato. 
              Ogni  sei  mesi  successivi  alla  presentazione  della
          relazione  di  cui  all'articolo  172,  primo   comma,   il
          commissario giudiziale  redige  un  rapporto  riepilogativo
          secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto  comma,  e
          lo  trasmette  ai  creditori  a  norma  dell'articolo  171,
          secondo  comma.  Conclusa  l'esecuzione   del   concordato,
          deposita  un  rapporto  riepilogativo  finale  redatto   in
          conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  33,  quinto
          comma."