Art. 13 
 
  Modifiche al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo I del Libro IV del codice  di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 293, comma 1, lettera  i),  dopo  le  parole  «la
revoca» il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»
e dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) della  facolta'
di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; 
    b) all'articolo 294: 
      1) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il
giudice puo' autorizzare la persona sottoposta a misura  cautelare  e
il difensore che ne  facciano  richiesta  a  partecipare  a  distanza
all'interrogatorio.»; 
      2) al comma 5, dopo le parole: «procedere personalmente»,  sono
inserite le seguenti: «e non sia possibile provvedere  ai  sensi  del
terzo periodo del comma 4,»; 
      3) dopo il comma 6,  e'  inserito  il  seguente:  «6-bis.  Alla
documentazione dell'interrogatorio si  procede  anche  con  mezzi  di
riproduzione audiovisiva o, se cio' non e' possibile  a  causa  della
contingente indisponibilita' di mezzi di riproduzione  audiovisiva  o
di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. E' fatta
salva l'applicazione dell'articolo 133-ter, comma 3,  terzo  periodo,
nei  casi  in  cui  e'  autorizzata  la  partecipazione  a   distanza
all'interrogatorio.»; 
    c) all'articolo 295, al comma 2, le parole: «nei  casi  previsti»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei  casi  e  con  le  modalita'
previste» e, dopo la parola: «latitanza», sono aggiunte le  seguenti:
«, altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche»; 
    d) all'articolo 296: 
      1) al comma 2, prima delle parole: «Con il provvedimento»  sono
inseriti i seguenti periodi: «La latitanza e' dichiarata con  decreto
motivato. Se la dichiarazione consegue  alla  mancata  esecuzione  di
un'ordinanza  applicativa  di  misure  cautelari,  nel  decreto  sono
indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura
e la volonta' di sottrarvisi.»; 
      2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis.  Quando  il
provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione  di  latitanza  e'
eseguito, se il processo e' in corso, all'imputato e'  comunicata  la
data dell'udienza successiva.»; 
    e) all'articolo 300: 
      1) nella rubrica, dopo la parola: «Estinzione» sono inserite le
seguenti: «o sostituzione»; 
      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Quando, in
qualsiasi grado del processo, e' pronunciata sentenza di  condanna  o
sentenza di applicazione  della  pena  ai  sensi  dell'articolo  444,
ancorche' sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva
o al lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, di cui  alla  legge  24
novembre  1981  n.  689,  non  puo'  essere  mantenuta  la   custodia
cautelare. Negli stessi  casi,  quando  e'  pronunciata  sentenza  di
condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 alla pena della  detenzione  domiciliare  sostitutiva,  non  puo'
essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni  caso,  il
giudice puo' sostituire la misura in essere con un'altra  meno  grave
di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 299.»; 
    f) all'articolo 304, al comma 1: 
      1) alla lettera c-bis), dopo le parole: «commi 2 e 3» il  segno
di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 
      2) dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente: «c-ter)  nei
casi previsti dall'articolo 545- bis, durante il tempo  intercorrente
tra la lettura del dispositivo  indicato  al  comma  1  dello  stesso
articolo  e  l'udienza  fissata  per  la  decisione  sulla  eventuale
sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva  ai  sensi
dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in  tal  caso,
la sospensione  dei  termini  previsti  dall'articolo  303  non  puo'
comunque avere durata superiore a sessanta giorni.»; 
    g) all'articolo 309, al comma 4, le parole: «dagli articoli 582 e
583» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 582» e, al  comma
8-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o,  quando  una
particolare disposizione  di  legge  lo  prevede,  di  partecipare  a
distanza. Il presidente puo' altresi' disporre  la  partecipazione  a
distanza dell'imputato che vi consenta»; 
    h) all'articolo 311, al  comma  3,  dopo  il  primo  periodo,  e'
inserito il seguente: «Si osservano le forme  previste  dall'articolo
582.». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  293,  294,  295,
          296, 300, 304, 309 e 311 del codice  di  procedura  penale,
          come modificati dal presente decreto: 
                "Art. 293 (Adempimenti esecutivi). - 1. Salvo  quanto
          previstodall'articolo   156,   l'ufficiale    o    l'agente
          incaricato di  eseguire  l'ordinanza  che  ha  disposto  la
          custodia  cautelare   consegna   all'imputato   copia   del
          provvedimento  unitamente  a  una  comunicazione   scritta,
          redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non
          conosce la lingua italiana, tradotta in una  lingua  a  lui
          comprensibile, con cui lo informa: 
                  a) della  facolta'  di  nominare  un  difensore  di
          fiducia e di essere ammesso al  patrocinio  a  spese  dello
          Stato nei casi previsti dalla legge; 
                  b) del diritto di ottenere informazioni  in  merito
          all'accusa; 
                  c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di
          atti fondamentali; 
                  d) del diritto di avvalersi della facolta'  di  non
          rispondere; 
                  e) del diritto di accedere agli atti sui  quali  si
          fonda il provvedimento; 
                  f) del diritto di informare le autorita'  consolari
          e di dare avviso ai familiari; 
                  g) del diritto di accedere all'assistenza medica di
          urgenza; 
                  h)  del  diritto   di   essere   condotto   davanti
          all'autorita'   giudiziaria   non   oltre   cinque   giorni
          dall'inizio dell'esecuzione,  se  la  misura  applicata  e'
          quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre
          dieci giorni se la persona e' sottoposta  ad  altra  misura
          cautelare; 
                  i) del diritto di comparire dinanzi al giudice  per
          rendere  l'interrogatorio,  di  impugnare  l'ordinanza  che
          dispone  la  misura   cautelare   e   di   richiederne   la
          sostituzione o la revoca; 
                  i-bis) della facolta' di accedere ai  programmi  di
          giustizia riparativa. 
                  1-bis. Qualora la comunicazione scritta di  cui  al
          comma 1 non  sia  prontamente  disponibile  in  una  lingua
          comprensibile all'imputato, le  informazioni  sono  fornite
          oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo,
          comunicazione scritta all'imputato 
                  1-ter.  L'ufficiale  o   l'agente   incaricato   di
          eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di
          fiducia eventualmente nominato  ovvero  quello  di  ufficio
          designato a normadell'articolo 97e redige verbale di  tutte
          le operazioni compiute,  facendo  menzione  della  consegna
          della comunicazione di cui al comma 1  o  dell'informazione
          orale fornita ai sensi  del  comma  1-bis.  Il  verbale  e'
          immediatamente  trasmesso  al   giudice   che   ha   emesso
          l'ordinanza e al pubblico ministero 
                  2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla
          custodia cautelare sono notificate all'imputato. 
                  3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2,  dopo  la
          loro notificazione  o  esecuzione,  sono  depositate  nella
          cancelleria del giudice  che  le  ha  emesse  insieme  alla
          richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con
          la stessa. Avviso del deposito e' notificato al  difensore.
          Il difensore ha diritto di esaminare e  di  estrarre  copia
          dei   verbali   delle   comunicazioni    e    conversazioni
          intercettate di cuiall'articolo 291, comma 1.  Ha  in  ogni
          caso diritto alla trasposizione, su  supporto  idoneo  alla
          riproduzione dei dati, delle relative registrazioni 
                  4. Copia  dell'ordinanza  che  dispone  una  misura
          interdittiva   e'   trasmessa   all'organo    eventualmente
          competente a disporre l'interdizione in via ordinaria. 
                  4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia
          cautelare in carcere nei confronti di  madre  di  prole  di
          minore eta' e' comunicata al procuratore  della  Repubblica
          presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione
          della misura." 
                "Art. 294 (Interrogatorio della persona sottoposta  a
          misura cautelare personale). - 1. Fino  alla  dichiarazione
          di apertura del dibattimento, il giudice che ha  deciso  in
          ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha
          proceduto nel corso dell'udienza di convalida  dell'arresto
          o   del   fermo   di   indiziato   di    delitto    procede
          all'interrogatorio  della  persona  in  stato  di  custodia
          cautelare in carcere immediatamente e  comunque  non  oltre
          cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione  della  custodia,
          salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. 
                1-bis. Se la persona e' sottoposta  ad  altra  misura
          cautelare,     sia     coercitiva     che     interdittiva,
          l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
          esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.  Il
          giudice, anche  d'ufficio,  verifica  che  all'imputato  in
          stato di custodia  cautelare  in  carcere  o  agli  arresti
          domiciliari  sia  stata  data  la  comunicazione   di   cui
          all'articolo  293,  comma  1,  o  che  comunque  sia  stato
          informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e
          provvede,  se  del  caso,  a  dare  o   a   completare   la
          comunicazione o l'informazione ivi indicate. 
                1-ter. L'interrogatorio della  persona  in  stato  di
          custodia  cautelare  deve  avvenire  entro  il  termine  di
          quarantotto ore se il  pubblico  ministero  ne  fa  istanza
          nella richiesta di custodia cautelare. 
                2. Nel caso di assoluto impedimento,  il  giudice  ne
          da'  atto  con  decreto   motivato   e   il   termine   per
          l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data  in  cui  il
          giudice    riceve    comunicazione     della     cessazione
          dell'impedimento o comunque  accerta  la  cessazione  dello
          stesso. 
                3. Mediante l'interrogatorio  il  giudice  valuta  se
          permangono le condizioni di applicabilita'  e  le  esigenze
          cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne
          ricorrono le condizioni, provvede,  a  norma  dell'articolo
          299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 
                4.  Ai  fini  di  quanto  previsto   dal   comma   3,
          l'interrogatorio e' condotto dal giudice con  le  modalita'
          indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al
          difensore,  che  ha  obbligo  di   intervenire,   e'   dato
          tempestivo avviso del compimento dell'atto. Il giudice puo'
          autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare  e  il
          difensore  che  ne  facciano  richiesta  a  partecipare   a
          distanza all'interrogatorio. 
                4-bis. Quando la misura cautelare e'  stata  disposta
          dalla Corte di Assise o dal  tribunale,  all'interrogatorio
          procede il presidente del collegio o uno dei componenti  da
          lui delegato. 
                5.  Per   gli   interrogatori   da   assumere   nella
          circoscrizione  di  altro  tribunale,  il  giudice,  o   il
          presidente, nel caso  di  organo  collegiale,  qualora  non
          ritenga di procedere  personalmente  e  non  sia  possibile
          provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede
          il giudice per le indagini preliminari del luogo. 
                6.  L'interrogatorio  della  persona  in   stato   di
          custodia cautelare da parte del pubblico ministero non puo'
          precedere l'interrogatorio del giudice. 
                6-bis.  Alla  documentazione  dell'interrogatorio  si
          procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva  o,  se
          cio'  non  e'   possibile   a   causa   della   contingente
          indisponibilita' di mezzi di riproduzione audiovisiva o  di
          personale tecnico, con mezzi di  riproduzione  fonografica.
          E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 133-ter,  comma
          3, terzo  periodo,  nei  casi  in  cui  e'  autorizzata  la
          partecipazione a distanza all'interrogatorio." 
                "Art. 295 (Verbale di vane  ricerche).  -  1.  Se  la
          persona nei cui confronti la misura e' disposta  non  viene
          rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti
          dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente
          il verbale, indicando specificamente le indagini svolte,  e
          lo  trasmette  senza  ritardo  al  giudice  che  ha  emesso
          l'ordinanza. 
                2. Il giudice, se  ritiene  le  ricerche  esaurienti,
          dichiara,  nei   casi   e   con   le   modalita'   previste
          dall'articolo  296,  lo  stato  di  latitanza,   altrimenti
          dispone la prosecuzione delle ricerche. 
                3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il
          giudice o il  pubblico  ministero,  nei  limiti  e  con  le
          modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo'  disporre
          l'intercettazione   di   conversazioni   o    comunicazioni
          telefoniche e  di  altre  forme  di  telecomunicazione.  Si
          applicano, ove possibile, le  disposizioni  degli  articoli
          268, 269 e 270. 
                3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente
          articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice  o  il
          pubblico  ministero  puo'  disporre  l'intercettazione   di
          comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le
          ricerche di un latitante in relazione  a  uno  dei  delitti
          previsti   dall'articolo   51,    comma    3-bis    nonche'
          dell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4). 
                3-ter. Nei giudizi davanti alla  Corte  d'assise,  ai
          fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in  luogo  del
          giudice provvede il presidente della Corte." 
                "Art.  296  (Latitanza).  -  1.  E'   latitante   chi
          volontariamente si sottrae alla  custodia  cautelare,  agli
          arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di
          dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione. 
                2. La latitanza e' dichiarata con  decreto  motivato.
          Se la dichiarazione consegue  alla  mancata  esecuzione  di
          un'ordinanza applicativa di misure cautelari,  nel  decreto
          sono  indicati  gli  elementi   che   provano   l'effettiva
          conoscenza della misura e la volonta' di  sottrarvisi.  Con
          il provvedimento che  dichiara  la  latitanza,  il  giudice
          designa un difensore di ufficio al  latitante  che  ne  sia
          privo e ordina che  sia  depositata  in  cancelleria  copia
          dell'ordinanza con la quale e'  stata  disposta  la  misura
          rimasta ineseguita. Avviso del deposito  e'  notificato  al
          difensore. 
                3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza
          operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa  e'
          stata dichiarata. 
                4. La qualita' di latitante permane  fino  a  che  il
          provvedimento che vi ha dato causa  sia  stato  revocato  a
          norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso  efficacia
          ovvero siano  estinti  il  reato  o  la  pena  per  cui  il
          provvedimento e' stato emesso. 
                4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla
          dichiarazione di latitanza e' eseguito, se il  processo  e'
          in corso, all'imputato e' comunicata la  data  dell'udienza
          successiva. 
                5.  Al  latitante  per  ogni  effetto  e'  equiparato
          l'evaso." 
                "Art. 300 (Estinzione o sostituzione delle misure per
          effetto della pronuncia di determinate sentenze). -  1.  Le
          misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono
          immediatamente efficacia  quando,  per  tale  fatto  e  nei
          confronti   della    medesima    persona,    e'    disposta
          l'archiviazione ovvero e' pronunciata sentenza di non luogo
          a procedere o di proscioglimento. 
                2. Se  l'imputato  si  trova  in  stato  di  custodia
          cautelare e con la sentenza di  proscioglimento  o  di  non
          luogo a procedere e' applicata la misura di  sicurezza  del
          ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario,  il  giudice
          provvede a norma dell'art. 312. 
                3.  Quando,  in  qualsiasi  grado  del  processo,  e'
          pronunciata  sentenza  di  condanna,  le   misure   perdono
          efficacia se la pena irrogata e' dichiarata estinta  ovvero
          condizionatamente sospesa. 
                4. La custodia  cautelare  perde  altresi'  efficacia
          quando  e'  pronunciata  sentenza  di  condanna,  ancorche'
          sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia gia'
          subita non e' inferiore all'entita' della pena irrogata. 
                4-bis. Quando, in qualsiasi grado  del  processo,  e'
          pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione
          della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorche' sottoposta
          a impugnazione,  alla  pena  pecuniaria  sostitutiva  o  al
          lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, di cui alla  legge
          24 novembre 1981 n.  689,  non  puo'  essere  mantenuta  la
          custodia  cautelare.   Negli   stessi   casi,   quando   e'
          pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione
          della pena ai  sensi  dell'articolo  444  alla  pena  della
          detenzione  domiciliare  sostitutiva,   non   puo'   essere
          mantenuta la custodia cautelare in carcere. In  ogni  caso,
          il giudice puo' sostituire la misura in essere con un'altra
          meno  grave  di  cui  ricorrono  i  presupposti  ai   sensi
          dell'articolo 299. 
                5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti  del
          quale sia stata emessa sentenza di non  luogo  a  procedere
          sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono
          essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando
          ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo  274
          comma 1 lettere b) o c)." 
                "Art. 304 (Sospensione dei termini di durata  massima
          della  custodia  cautelare).  -  1.  I   termini   previsti
          dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a
          norma dell'articolo 310 nei seguenti casi: 
                  a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
          il dibattimento  e'  sospeso  o  rinviato  per  impedimento
          dell'imputato o  del  suo  difensore  ovvero  su  richiesta
          dell'imputato  o  del  suo   difensore,   sempre   che   la
          sospensione o  il  rinvio  non  siano  stati  disposti  per
          esigenze  di  acquisizione  della  prova  o  a  seguito  di
          concessione di termini per la difesa; 
                  b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
          il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata
          presentazione,   dell'allontanamento   o   della    mancata
          partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
          assistenza uno o piu' imputati; 
                  c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei
          termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3; 
                  c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in
          cui l'udienza e' sospesa o rinviata  per  taluno  dei  casi
          indicati nelle lettere a) e b) e durante  la  pendenza  dei
          termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3; 
                  c-ter) nei  casi  previsti  dall'articolo  545-bis,
          durante  il  tempo  intercorrente  tra   la   lettura   del
          dispositivo indicato al comma 1  dello  stesso  articolo  e
          l'udienza  fissata  per  la   decisione   sulla   eventuale
          sostituzione della pena detentiva con una pena  sostitutiva
          ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689; in tal  caso,  la  sospensione  dei  termini  previsti
          dall'articolo 303 non puo' comunque avere durata  superiore
          a sessanta giorni. 
                2.  I  termini  previsti  dall'articolo  303  possono
          essere altresi' sospesi quando si procede  per  taluno  dei
          reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a),  nel
          caso   di   dibattimenti   o    di    giudizi    abbreviati
          particolarmente complessi, durante il  tempo  in  cui  sono
          tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di
          primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni. 
                3. Nei casi previsti dal comma 2, la  sospensione  e'
          disposta dal giudice, su richiesta del pubblico  ministero,
          con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. 
                4. I termini previsti  dall'articolo  303,  comma  1,
          lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma
          dell'articolo 310 se l'udienza  preliminare  e'  sospesa  o
          rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1,  lettere
          a) e b), del presente articolo. 
                5. Le disposizioni di cui alle lettere a)  e  b)  del
          comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
          al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali  i  casi
          di sospensione non si riferiscono e  che  chiedono  che  si
          proceda nei loro confronti previa separazione dei processi. 
                6.  La  durata  della  custodia  cautelare  non  puo'
          comunque  superare   il   doppio   dei   termini   previsti
          dall'articolo 303, commi  1,  2  e  3  senza  tenere  conto
          dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1,
          lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della meta'
          previsti  dall'articolo  303  comma  4,  ovvero,  se   piu'
          favorevole, i due terzi del massimo della  pena  temporanea
          prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.  A
          tal fine la pena dell'ergastolo  e'  equiparata  alla  pena
          massima temporanea. 
                7. Nel computo dei termini di cui al comma  6,  salvo
          che per il limite relativo alla  durata  complessiva  della
          custodia cautelare, non  si  tiene  conto  dei  periodi  di
          sospensione di cui al comma 1, lettera b)." 
                "Art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una
          misura  coercitiva).  -  1.  Entro   dieci   giorni   dalla
          esecuzione o notificazione  del  provvedimento,  l'imputato
          puo' proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della
          ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo  che  si
          tratti  di  ordinanza  emessa  a  seguito  di  appello  del
          pubblico ministero. 
                2. Per l'imputato latitante il termine decorre  dalla
          data di notificazione eseguita a norma  dell'articolo  165.
          Tuttavia, se  sopravviene  l'esecuzione  della  misura,  il
          termine decorre da tale momento quando l'imputato prova  di
          non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. 
                3.  Il  difensore  dell'imputato  puo'  proporre   la
          richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione
          dell'avviso  di  deposito  dell'ordinanza  che  dispone  la
          misura. 
                3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si
          computano i  giorni  per  i  quali  e'  stato  disposto  il
          differimento del  colloquio,  a  norma  dell'articolo  104,
          comma 3. 
                4.  La  richiesta  di  riesame  e'  presentata  nella
          cancelleria  del  tribunale  indicato  nel  comma   7.   Si
          osservano le forme previste dall'articolo 582. 
                5. Il presidente cura che sia dato  immediato  avviso
          all'autorita' giudiziaria procedente  la  quale,  entro  il
          giorno successivo, e comunque non oltre il  quinto  giorno,
          trasmette  al  tribunale  gli  atti  presentati   a   norma
          dell'articolo 291, comma  1,  nonche'  tutti  gli  elementi
          sopravvenuti  a  favore  della  persona   sottoposta   alle
          indagini. 
                6.  Con  la  richiesta  di  riesame  possono   essere
          enunciati anche i motivi  e  l'imputato  puo'  chiedere  di
          comparire personalmente. Chi ha proposto la  richiesta  ha,
          inoltre, facolta' di  enunciare  nuovi  motivi  davanti  al
          giudice del riesame facendone dare  atto  a  verbale  prima
          dell'inizio della discussione. 
                7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione
          collegiale, il tribunale del luogo nel  quale  ha  sede  la
          corte di appello o la sezione  distaccata  della  corte  di
          appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio  del
          giudice che ha emesso l'ordinanza. 
                8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge  in
          camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
          L'avviso della data fissata  per  l'udienza  e'  comunicato
          almeno tre giorni prima, al pubblico  ministero  presso  il
          tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello  che
          ha  richiesto  l'applicazione   della   misura;   esso   e'
          notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato
          ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza  gli  atti
          restano depositati in  cancelleria,  con  facolta'  per  il
          difensore di esaminarli e di estrarne copia. 
                8-bis.  Il  pubblico  ministero  che   ha   richiesto
          l'applicazione della misura puo' partecipare all'udienza in
          luogo del pubblico ministero presso il  tribunale  indicato
          nel comma 7. L'imputato che ne  abbia  fatto  richiesta  ai
          sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente  o,
          quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di
          partecipare  a  distanza.  Il  presidente   puo'   altresi'
          disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che  vi
          consenta. 
                9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli  atti  il
          tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita'  della
          richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza  oggetto
          del riesame  decidendo  anche  sulla  base  degli  elementi
          addotti dalle parti nel corso  dell'udienza.  Il  tribunale
          puo' annullare il provvedimento impugnato o  riformarlo  in
          senso favorevole all'imputato anche per motivi  diversi  da
          quelli  enunciati  ovvero  puo'  confermarlo  per   ragioni
          diverse  da   quelle   indicate   nella   motivazione   del
          provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento
          impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma
          valutazione, a  norma  dell'articolo  292,  delle  esigenze
          cautelari, degli indizi  e  degli  elementi  forniti  dalla
          difesa. 
                9-bis.   Su   richiesta    formulata    personalmente
          dall'imputato  entro   due   giorni   dalla   notificazione
          dell'avviso, il tribunale differisce la  data  dell'udienza
          da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se  vi
          siano giustificati motivi. In tal caso il  termine  per  la
          decisione e quello  per  il  deposito  dell'ordinanza  sono
          prorogati nella stessa misura. 
                10. Se la trasmissione degli  atti  non  avviene  nei
          termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta
          di riesame o il deposito dell'ordinanza  del  tribunale  in
          cancelleria  non  intervengono  nei   termini   prescritti,
          l'ordinanza  che  dispone  la   misura   coercitiva   perde
          efficacia   e,   salve   eccezionali   esigenze   cautelari
          specificamente  motivate,  non   puo'   essere   rinnovata.
          L'ordinanza  del  tribunale  deve  essere   depositata   in
          cancelleria entro trenta giorni  dalla  decisione  salvi  i
          casi   in   cui   la   stesura   della   motivazione    sia
          particolarmente complessa per il numero degli  arrestati  o
          la gravita' delle imputazioni. In  tali  casi,  il  giudice
          puo' disporre  per  il  deposito  un  termine  piu'  lungo,
          comunque non  eccedente  il  quarantacinquesimo  giorno  da
          quello della decisione." 
                "Art. 311 (Ricorso per cassazione). -  1.  Contro  le
          decisioni emesse a norma  degli  articoli  309  e  310,  il
          pubblico ministero che ha  richiesto  l'applicazione  della
          misura, l'imputato e  il  suo  difensore  possono  proporre
          ricorso   per   cassazione   entro   dieci   giorni   dalla
          comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito
          del provvedimento. Il ricorso puo'  essere  proposto  anche
          dal pubblico ministero presso  il  tribunale  indicato  nel
          comma 7 dell'articolo 309. 
                2. Entro i termini previsti dall'articolo  309  commi
          1, 2 e 3, l'imputato e il suo  difensore  possono  proporre
          direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge
          contro le ordinanze che dispongono una  misura  coercitiva.
          La  proposizione  del  ricorso   rende   inammissibile   la
          richiesta di riesame. 
                3. Il ricorso e'  presentato  nella  cancelleria  del
          giudice  che  ha  emesso  la  decisione  ovvero,  nel  caso
          previsto dal comma 2, in quella del giudice che  ha  emesso
          l'ordinanza. Si osservano le forme  previste  dall'articolo
          582.  Il  giudice  cura  che  sia  dato  immediato   avviso
          all'autorita' giudiziaria procedente che, entro  il  giorno
          successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione. 
                4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono
          essere  enunciati  contestualmente  al   ricorso,   ma   il
          ricorrente ha facolta' di enunciare  nuovi  motivi  davanti
          alla  corte  di   cassazione,   prima   dell'inizio   della
          discussione. 
                5. La Corte di cassazione decide entro trenta  giorni
          dalla ricezione degli atti  osservando  le  forme  previste
          dall'articolo 127. 
                5-bis. Se e' stata annullata con rinvio,  su  ricorso
          dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la
          misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma  9,  il
          giudice decide entro dieci  giorni  dalla  ricezione  degli
          atti e  l'ordinanza  e'  depositata  in  cancelleria  entro
          trenta giorni dalla decisione. Se la  decisione  ovvero  il
          deposito dell'ordinanza non intervengono  entro  i  termini
          prescritti,  l'ordinanza  che   ha   disposto   la   misura
          coercitiva perde  efficacia,  salvo  che  l'esecuzione  sia
          sospesa ai sensi  dell'articolo  310,  comma  3,  e,  salve
          eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non
          puo' essere rinnovata.".