Art. 13
Modifiche al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale
1. Al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 293, comma 1, lettera i), dopo le parole «la
revoca» il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»
e dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) della facolta'
di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;
b) all'articolo 294:
1) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
giudice puo' autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e
il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza
all'interrogatorio.»;
2) al comma 5, dopo le parole: «procedere personalmente», sono
inserite le seguenti: «e non sia possibile provvedere ai sensi del
terzo periodo del comma 4,»;
3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Alla
documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di
riproduzione audiovisiva o, se cio' non e' possibile a causa della
contingente indisponibilita' di mezzi di riproduzione audiovisiva o
di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. E' fatta
salva l'applicazione dell'articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo,
nei casi in cui e' autorizzata la partecipazione a distanza
all'interrogatorio.»;
c) all'articolo 295, al comma 2, le parole: «nei casi previsti»
sono sostituite dalle seguenti: «nei casi e con le modalita'
previste» e, dopo la parola: «latitanza», sono aggiunte le seguenti:
«, altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche»;
d) all'articolo 296:
1) al comma 2, prima delle parole: «Con il provvedimento» sono
inseriti i seguenti periodi: «La latitanza e' dichiarata con decreto
motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di
un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono
indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura
e la volonta' di sottrarvisi.»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Quando il
provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza e'
eseguito, se il processo e' in corso, all'imputato e' comunicata la
data dell'udienza successiva.»;
e) all'articolo 300:
1) nella rubrica, dopo la parola: «Estinzione» sono inserite le
seguenti: «o sostituzione»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Quando, in
qualsiasi grado del processo, e' pronunciata sentenza di condanna o
sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444,
ancorche' sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva
o al lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, di cui alla legge 24
novembre 1981 n. 689, non puo' essere mantenuta la custodia
cautelare. Negli stessi casi, quando e' pronunciata sentenza di
condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non puo'
essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il
giudice puo' sostituire la misura in essere con un'altra meno grave
di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 299.»;
f) all'articolo 304, al comma 1:
1) alla lettera c-bis), dopo le parole: «commi 2 e 3» il segno
di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente: «c-ter) nei
casi previsti dall'articolo 545- bis, durante il tempo intercorrente
tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso
articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale
sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi
dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso,
la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non puo'
comunque avere durata superiore a sessanta giorni.»;
g) all'articolo 309, al comma 4, le parole: «dagli articoli 582 e
583» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 582» e, al comma
8-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, quando una
particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a
distanza. Il presidente puo' altresi' disporre la partecipazione a
distanza dell'imputato che vi consenta»;
h) all'articolo 311, al comma 3, dopo il primo periodo, e'
inserito il seguente: «Si osservano le forme previste dall'articolo
582.».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 293, 294, 295,
296, 300, 304, 309 e 311 del codice di procedura penale,
come modificati dal presente decreto:
"Art. 293 (Adempimenti esecutivi). - 1. Salvo quanto
previstodall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente
incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la
custodia cautelare consegna all'imputato copia del
provvedimento unitamente a una comunicazione scritta,
redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non
conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui
comprensibile, con cui lo informa:
a) della facolta' di nominare un difensore di
fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito
all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di
atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facolta' di non
rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si
fonda il provvedimento;
f) del diritto di informare le autorita' consolari
e di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di
urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti
all'autorita' giudiziaria non oltre cinque giorni
dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata e'
quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre
dieci giorni se la persona e' sottoposta ad altra misura
cautelare;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per
rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che
dispone la misura cautelare e di richiederne la
sostituzione o la revoca;
i-bis) della facolta' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa.
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al
comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua
comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite
oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo,
comunicazione scritta all'imputato
1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di
eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di
fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio
designato a normadell'articolo 97e redige verbale di tutte
le operazioni compiute, facendo menzione della consegna
della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione
orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale e'
immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso
l'ordinanza e al pubblico ministero
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla
custodia cautelare sono notificate all'imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la
loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella
cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla
richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con
la stessa. Avviso del deposito e' notificato al difensore.
Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia
dei verbali delle comunicazioni e conversazioni
intercettate di cuiall'articolo 291, comma 1. Ha in ogni
caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla
riproduzione dei dati, delle relative registrazioni
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura
interdittiva e' trasmessa all'organo eventualmente
competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.
4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia
cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di
minore eta' e' comunicata al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione
della misura."
"Art. 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a
misura cautelare personale). - 1. Fino alla dichiarazione
di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in
ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha
proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto
o del fermo di indiziato di delitto procede
all'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre
cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia,
salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.
1-bis. Se la persona e' sottoposta ad altra misura
cautelare, sia coercitiva che interdittiva,
l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il
giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in
stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti
domiciliari sia stata data la comunicazione di cui
all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato
informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e
provvede, se del caso, a dare o a completare la
comunicazione o l'informazione ivi indicate.
1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare deve avvenire entro il termine di
quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza
nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne
da' atto con decreto motivato e il termine per
l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il
giudice riceve comunicazione della cessazione
dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello
stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se
permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze
cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne
ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo
299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3,
l'interrogatorio e' condotto dal giudice con le modalita'
indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al
difensore, che ha obbligo di intervenire, e' dato
tempestivo avviso del compimento dell'atto. Il giudice puo'
autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il
difensore che ne facciano richiesta a partecipare a
distanza all'interrogatorio.
4-bis. Quando la misura cautelare e' stata disposta
dalla Corte di Assise o dal tribunale, all'interrogatorio
procede il presidente del collegio o uno dei componenti da
lui delegato.
5. Per gli interrogatori da assumere nella
circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il
presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non
ritenga di procedere personalmente e non sia possibile
provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede
il giudice per le indagini preliminari del luogo.
6. L'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare da parte del pubblico ministero non puo'
precedere l'interrogatorio del giudice.
6-bis. Alla documentazione dell'interrogatorio si
procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se
cio' non e' possibile a causa della contingente
indisponibilita' di mezzi di riproduzione audiovisiva o di
personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.
E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 133-ter, comma
3, terzo periodo, nei casi in cui e' autorizzata la
partecipazione a distanza all'interrogatorio."
"Art. 295 (Verbale di vane ricerche). - 1. Se la
persona nei cui confronti la misura e' disposta non viene
rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti
dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente
il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e
lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso
l'ordinanza.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti,
dichiara, nei casi e con le modalita' previste
dall'articolo 296, lo stato di latitanza, altrimenti
dispone la prosecuzione delle ricerche.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il
giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le
modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo' disporre
l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si
applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli
268, 269 e 270.
3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente
articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il
pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di
comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le
ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis nonche'
dell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4).
3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai
fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del
giudice provvede il presidente della Corte."
"Art. 296 (Latitanza). - 1. E' latitante chi
volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli
arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di
dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
2. La latitanza e' dichiarata con decreto motivato.
Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di
un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto
sono indicati gli elementi che provano l'effettiva
conoscenza della misura e la volonta' di sottrarvisi. Con
il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice
designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia
privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia
dell'ordinanza con la quale e' stata disposta la misura
rimasta ineseguita. Avviso del deposito e' notificato al
difensore.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza
operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa e'
stata dichiarata.
4. La qualita' di latitante permane fino a che il
provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a
norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia
ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il
provvedimento e' stato emesso.
4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla
dichiarazione di latitanza e' eseguito, se il processo e'
in corso, all'imputato e' comunicata la data dell'udienza
successiva.
5. Al latitante per ogni effetto e' equiparato
l'evaso."
"Art. 300 (Estinzione o sostituzione delle misure per
effetto della pronuncia di determinate sentenze). - 1. Le
misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono
immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei
confronti della medesima persona, e' disposta
l'archiviazione ovvero e' pronunciata sentenza di non luogo
a procedere o di proscioglimento.
2. Se l'imputato si trova in stato di custodia
cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere e' applicata la misura di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice
provvede a norma dell'art. 312.
3. Quando, in qualsiasi grado del processo, e'
pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono
efficacia se la pena irrogata e' dichiarata estinta ovvero
condizionatamente sospesa.
4. La custodia cautelare perde altresi' efficacia
quando e' pronunciata sentenza di condanna, ancorche'
sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia gia'
subita non e' inferiore all'entita' della pena irrogata.
4-bis. Quando, in qualsiasi grado del processo, e'
pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorche' sottoposta
a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al
lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, di cui alla legge
24 novembre 1981 n. 689, non puo' essere mantenuta la
custodia cautelare. Negli stessi casi, quando e'
pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della
detenzione domiciliare sostitutiva, non puo' essere
mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso,
il giudice puo' sostituire la misura in essere con un'altra
meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi
dell'articolo 299.
5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del
quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere
sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono
essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando
ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 274
comma 1 lettere b) o c)."
"Art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima
della custodia cautelare). - 1. I termini previsti
dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a
norma dell'articolo 310 nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato per impedimento
dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta
dell'imputato o del suo difensore, sempre che la
sospensione o il rinvio non siano stati disposti per
esigenze di acquisizione della prova o a seguito di
concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata
presentazione, dell'allontanamento o della mancata
partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
assistenza uno o piu' imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei
termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3;
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in
cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi
indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei
termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;
c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545-bis,
durante il tempo intercorrente tra la lettura del
dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e
l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale
sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva
ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n.
689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti
dall'articolo 303 non puo' comunque avere durata superiore
a sessanta giorni.
2. I termini previsti dall'articolo 303 possono
essere altresi' sospesi quando si procede per taluno dei
reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel
caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati
particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono
tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di
primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione e'
disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.
4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1,
lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma
dell'articolo 310 se l'udienza preliminare e' sospesa o
rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere
a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi
di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si
proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare non puo'
comunque superare il doppio dei termini previsti
dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto
dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1,
lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della meta'
previsti dall'articolo 303 comma 4, ovvero, se piu'
favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea
prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A
tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena
massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo
che per il limite relativo alla durata complessiva della
custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di
sospensione di cui al comma 1, lettera b)."
"Art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una
misura coercitiva). - 1. Entro dieci giorni dalla
esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato
puo' proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della
ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si
tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del
pubblico ministero.
2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla
data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165.
Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il
termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di
non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell'imputato puo' proporre la
richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione
dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la
misura.
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si
computano i giorni per i quali e' stato disposto il
differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104,
comma 3.
4. La richiesta di riesame e' presentata nella
cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si
osservano le forme previste dall'articolo 582.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso
all'autorita' giudiziaria procedente la quale, entro il
giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno,
trasmette al tribunale gli atti presentati a norma
dell'articolo 291, comma 1, nonche' tutti gli elementi
sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle
indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere
enunciati anche i motivi e l'imputato puo' chiedere di
comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha,
inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al
giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima
dell'inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione
collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la
corte di appello o la sezione distaccata della corte di
appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del
giudice che ha emesso l'ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in
camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
L'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato
almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il
tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che
ha richiesto l'applicazione della misura; esso e'
notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato
ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti
restano depositati in cancelleria, con facolta' per il
difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto
l'applicazione della misura puo' partecipare all'udienza in
luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato
nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai
sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o,
quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di
partecipare a distanza. Il presidente puo' altresi'
disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi
consenta.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il
tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita' della
richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto
del riesame decidendo anche sulla base degli elementi
addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale
puo' annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in
senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da
quelli enunciati ovvero puo' confermarlo per ragioni
diverse da quelle indicate nella motivazione del
provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento
impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma
valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze
cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla
difesa.
9-bis. Su richiesta formulata personalmente
dall'imputato entro due giorni dalla notificazione
dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza
da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi
siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la
decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono
prorogati nella stessa misura.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei
termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta
di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in
cancelleria non intervengono nei termini prescritti,
l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde
efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari
specificamente motivate, non puo' essere rinnovata.
L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in
cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i
casi in cui la stesura della motivazione sia
particolarmente complessa per il numero degli arrestati o
la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice
puo' disporre per il deposito un termine piu' lungo,
comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da
quello della decisione."
"Art. 311 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le
decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il
pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della
misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre
ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito
del provvedimento. Il ricorso puo' essere proposto anche
dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel
comma 7 dell'articolo 309.
2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi
1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre
direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge
contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva.
La proposizione del ricorso rende inammissibile la
richiesta di riesame.
3. Il ricorso e' presentato nella cancelleria del
giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso
previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso
l'ordinanza. Si osservano le forme previste dall'articolo
582. Il giudice cura che sia dato immediato avviso
all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno
successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono
essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il
ricorrente ha facolta' di enunciare nuovi motivi davanti
alla corte di cassazione, prima dell'inizio della
discussione.
5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni
dalla ricezione degli atti osservando le forme previste
dall'articolo 127.
5-bis. Se e' stata annullata con rinvio, su ricorso
dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la
misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il
giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli
atti e l'ordinanza e' depositata in cancelleria entro
trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il
deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini
prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura
coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia
sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve
eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non
puo' essere rinnovata.".