Art. 14 
 
 Modifiche al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo II del Libro IV del codice di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 316, comma 1, le parole: «della pena pecuniaria,»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 317, comma 4, nel primo periodo, la parola: «Gli»
e' sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto disposto dal comma  1-ter
dell'articolo 578, gli»; 
    c) all'articolo 320: 
      1) al comma 1, le parole: «diventa irrevocabile la sentenza  di
condanna al pagamento di una  pena  pecuniaria  ovvero  quando»  sono
soppresse; 
      2)  al  comma  2,  all'ultimo  periodo,  le  parole:  «le  pene
pecuniarie,» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo degli articoli 316, 317 e 320 del
          codice di procedura penale, come  modificati  dal  presente
          decreto: 
                "Art. 316 (Presupposti ed effetti del provvedimento).
          - 1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si
          disperdano le garanzie per  il  pagamento  delle  spese  di
          procedimentoe di ogni altra somma dovuta  all'erario  dello
          Stato, il pubblico ministero, in ogni  stato  e  grado  del
          processo di merito, chiede il  sequestro  conservativo  dei
          beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a
          lui dovute, nei limiti in  cui  la  legge  ne  consente  il
          pignoramento. 
                1-bis. Quando procede  per  il  delitto  di  omicidio
          commesso contro il coniuge,  anche  legalmente  separato  o
          divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile,  anche
          se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o
          e'  stata  legata  da   relazione   affettiva   e   stabile
          convivenza, il pubblico ministero  rileva  la  presenza  di
          figli della vittima minorenni o maggiorenni  economicamente
          non  autosufficienti  e,  in  ogni  stato   e   grado   del
          procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni  di
          cui al comma 1,  a  garanzia  del  risarcimento  dei  danni
          civili subiti dai figli delle vittime. 
                2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che  manchino
          o si  disperdano  le  garanzie  delle  obbligazioni  civili
          derivanti dal reato,  la  parte  civile  puo'  chiedere  il
          sequestro  conservativo  dei  beni  dell'imputato   o   del
          responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1. 
                3. Il sequestro disposto  a  richiesta  del  pubblico
          ministero giova anche alla parte civile. 
                4. Per effetto del sequestro i crediti  indicati  nei
          commi 1 e 2 si considerano privilegiati,  rispetto  a  ogni
          altro credito non  privilegiato  di  data  anteriore  e  ai
          crediti  sorti  posteriormente,  salvi,  in  ogni  caso,  i
          privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi." 
                "Art. 317 (Forma del provvedimento. Competenza). - 1.
          Il provvedimento che dispone il  sequestro  conservativo  a
          richiesta del pubblico ministero o della  parte  civile  e'
          emesso con ordinanza del giudice che procede. 
                2. Se e' stata pronunciata sentenza di  condanna,  di
          proscioglimento o di non  luogo  a  procedere,  soggetta  a
          impugnazione, il sequestro e' ordinato, prima che gli  atti
          siano trasmessi al giudice dell'impugnazione,  dal  giudice
          che ha pronunciato  la  sentenza  e,  successivamente,  dal
          giudice  che  deve  decidere  sull'impugnazione.  Dopo   il
          provvedimento che dispone il giudizioe prima che  gli  atti
          siano trasmessi al giudice competente, provvede il  giudice
          per le indagini preliminari. 
                3.   Il   sequestro   e'   eseguito    dall'ufficiale
          giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura
          civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni
          mobili o immobili. 
                4.   Salvo   quanto   disposto   dal   comma    1-ter
          dell'articolo 578, gli effetti del sequestro cessano quando
          la sentenza di proscioglimento o di non luogo  a  procedere
          non e' piu' soggetta a impugnazione. La cancellazione della
          trascrizione del sequestro di immobili e' eseguita  a  cura
          del  pubblico  ministero.  Se  il  pubblico  ministero  non
          provvede,  l'interessato   puo'   proporre   incidente   di
          esecuzione." 
                "Art. 320 (Esecuzione sui beni sequestrati). - 1.  Il
          sequestro conservativo si  converte  in  pignoramentoquando
          diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e  il
          responsabile civile al risarcimento  del  danno  in  favore
          della parte civile, fatto salvo quanto previsto  dal  comma
          2-bis dell'articolo 539. La  conversione  non  estingue  il
          privilegio previstodall'articolo 316comma 4. 
                2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie
          il pagamento  delle  somme  che  rimangono  ancora  dovute,
          l'esecuzione forzata sui beni sequestrati  ha  luogo  nelle
          forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo
          ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e  sulle  somme
          depositate a titolo di cauzione e non devolute  alla  cassa
          delle ammende, sono pagate, nell'ordine,  le  somme  dovute
          alla parte civile a titolo di risarcimento del danno  e  di
          spese processuali, le spese di procedimento  e  ogni  altra
          somma dovuta all'erario dello Stato.".