Art. 14
Modifiche al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale
1. Al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 316, comma 1, le parole: «della pena pecuniaria,»
sono soppresse;
b) all'articolo 317, comma 4, nel primo periodo, la parola: «Gli»
e' sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto disposto dal comma 1-ter
dell'articolo 578, gli»;
c) all'articolo 320:
1) al comma 1, le parole: «diventa irrevocabile la sentenza di
condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando» sono
soppresse;
2) al comma 2, all'ultimo periodo, le parole: «le pene
pecuniarie,» sono soppresse.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 316, 317 e 320 del
codice di procedura penale, come modificati dal presente
decreto:
"Art. 316 (Presupposti ed effetti del provvedimento).
- 1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si
disperdano le garanzie per il pagamento delle spese di
procedimentoe di ogni altra somma dovuta all'erario dello
Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del
processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei
beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a
lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il
pignoramento.
1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio
commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o
divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche
se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva e stabile
convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di
figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente
non autosufficienti e, in ogni stato e grado del
procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di
cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni
civili subiti dai figli delle vittime.
2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino
o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili
derivanti dal reato, la parte civile puo' chiedere il
sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del
responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico
ministero giova anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei
commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni
altro credito non privilegiato di data anteriore e ai
crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i
privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi."
"Art. 317 (Forma del provvedimento. Competenza). - 1.
Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a
richiesta del pubblico ministero o della parte civile e'
emesso con ordinanza del giudice che procede.
2. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna, di
proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a
impugnazione, il sequestro e' ordinato, prima che gli atti
siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice
che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal
giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il
provvedimento che dispone il giudizioe prima che gli atti
siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice
per le indagini preliminari.
3. Il sequestro e' eseguito dall'ufficiale
giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura
civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni
mobili o immobili.
4. Salvo quanto disposto dal comma 1-ter
dell'articolo 578, gli effetti del sequestro cessano quando
la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere
non e' piu' soggetta a impugnazione. La cancellazione della
trascrizione del sequestro di immobili e' eseguita a cura
del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non
provvede, l'interessato puo' proporre incidente di
esecuzione."
"Art. 320 (Esecuzione sui beni sequestrati). - 1. Il
sequestro conservativo si converte in pignoramentoquando
diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il
responsabile civile al risarcimento del danno in favore
della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma
2-bis dell'articolo 539. La conversione non estingue il
privilegio previstodall'articolo 316comma 4.
2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie
il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute,
l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle
forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo
ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme
depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa
delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute
alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di
spese processuali, le spese di procedimento e ogni altra
somma dovuta all'erario dello Stato.".