Art. 27 Titoli valutabili 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue: A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, richiesta come requisito o di altra laurea di cui al numero 2, fino a punti 1,5; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 2; 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post-laurea e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2; 5) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 6) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5. B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilita', fino a punti 5; 2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 7.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3): «Art. 67 (Nozione di lavori originali, incarichi valutabili e pubblicazioni scientifiche). - Agli effetti dell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ed ai fini della valutazione prevista dall'art. 65 del presente decreto, fra i titoli attinenti alle qualita' del servizio si tiene conto anche del rendimento in servizio e delle mansioni esercitate; i lavori originali elaborati per il servizio sono quelli che l'impiegato abbia svolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui l'impiegato presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione; gli incarichi valutabili sono quelli conferiti con provvedimento dell'Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilita'; le pubblicazioni scientifiche valutabili sono soltanto quelle relative alle discipline giuridiche amministrative, economiche e tecniche attinenti alla attivita' ed ai servizi propri dell'Amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale; l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore e' valutata dopo l'attribuzione dei coefficienti relativi alle altre categorie di titoli, in base ad un giudizio complessivo sulla personalita' di ciascun impiegato quale risulta dai precedenti di carriera, da tutti gli elementi del fascicolo personale e, per gli scrutini per la promozione a direttore di divisione, anche in base all'esito del colloquio integrativo.».