Art. 27 
 
                          Titoli valutabili 
 
  1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei  concorsi  pubblici
per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia,  le  categorie
di  titoli  da  ammettere  a  valutazione  ed  il  punteggio  massimo
attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue: 
    A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti  8,  suddivisa  nelle
seguenti sotto-categorie: 
      1)  diploma  di   laurea   conseguito   presso   un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, ulteriore rispetto a quello  propedeutico  al  conseguimento
della laurea magistrale,  specialistica  ed  equipollenti,  richiesta
come requisito o di altra laurea di cui al numero  2,  fino  a  punti
1,5; 
      2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita
presso  un'istituzione  universitaria  statale  o   riconosciuta   in
conformita' alla  normativa  vigente,  ulteriore  rispetto  a  quello
richiesto come requisito, fino a punti 2; 
      3) diplomi  di  specializzazione  universitaria,  attestati  di
frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento  post-laurea
e/o  master  rilasciati  da  istituzioni  universitarie   statali   o
riconosciute in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 
      4)  dottorato  di  ricerca  conseguito  presso   un'istituzione
universitaria statale o riconosciuto in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 2; 
      5)  conoscenza  di  una  o  piu'  lingue   straniere,   diversa
dall'inglese,  certificata  da  parte  di  Enti  certificatori  delle
competenze   in   lingua   straniera   riconosciuti   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 
      6)   abilitazione   all'insegnamento   e/o   all'esercizio   di
professioni, fino a punti 0,5. 
    B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino  a  punti  12,  suddivisa
nelle seguenti sotto-categorie: 
      1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di  dirigenti
con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti
di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora
espressamente     previsto      dalla      legislazione      vigente,
dell'amministrazione pubblica presso la  quale  il  candidato  presta
servizio che  presuppongano  una  particolare  competenza  giuridica,
amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilita', fino a
punti 5; 
      2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali che  siano  conformi  alle  disposizioni  vigenti  e  che
rechino un contributo  apprezzabile  alla  dottrina  o  alla  pratica
professionale ai sensi dell'articolo 67 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 7. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  67  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  686  (Norme  di
          esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto
          degli impiegati civili dello Stato, approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3): 
                «Art. 67  (Nozione  di  lavori  originali,  incarichi
          valutabili e pubblicazioni scientifiche).  -  Agli  effetti
          dell'art. 169 del testo unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ,  ed  ai
          fini della valutazione prevista dall'art. 65  del  presente
          decreto, fra i titoli attinenti alle qualita' del  servizio
          si tiene conto anche del rendimento  in  servizio  e  delle
          mansioni esercitate; i lavori originali  elaborati  per  il
          servizio  sono  quelli   che   l'impiegato   abbia   svolti
          nell'esercizio delle proprie attribuzioni  o  per  speciale
          incarico conferitogli dall'Amministrazione di  appartenenza
          o da quella presso cui l'impiegato presta  servizio  e  che
          vertono su problemi giuridici, amministrativi, economici  e
          tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti  ai
          servizi dell'Amministrazione; gli incarichi valutabili sono
          quelli conferiti con provvedimento dell'Amministrazione  di
          appartenenza o di  quella  presso  cui  l'impiegato  presta
          servizio, che  non  rientrino  nelle  normali  mansioni  di
          ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di  lavoro
          o  presuppongono  una  particolare  competenza   giuridica,
          amministrativa, economica  o  tecnica,  o  l'assunzione  di
          particolari responsabilita'; le pubblicazioni  scientifiche
          valutabili sono soltanto quelle  relative  alle  discipline
          giuridiche amministrative, economiche e tecniche  attinenti
          alla attivita' ed ai servizi propri dell'Amministrazione  e
          che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero
          alla pratica professionale; l'attitudine  ad  assolvere  le
          funzioni  della  qualifica  superiore  e'   valutata   dopo
          l'attribuzione  dei  coefficienti   relativi   alle   altre
          categorie di titoli, in base  ad  un  giudizio  complessivo
          sulla personalita' di ciascun impiegato quale  risulta  dai
          precedenti di carriera, da tutti gli elementi del fascicolo
          personale e, per gli scrutini per la promozione a direttore
          di  divisione,  anche  in  base  all'esito  del   colloquio
          integrativo.».