Art. 14 
 
                            Cancellazione 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, acquisito il
parere  motivato  della  Consob  e  sentiti   gli   interessati,   la
cancellazione del revisore o dell'ente di revisione contabile  di  un
Paese terzo iscritto nella parte A  o  B  dell'apposita  sezione  del
registro dei revisori legali, nei casi previsti dall'articolo 5 della
direttiva ovvero: 
    a) se viene meno una delle condizioni indicate  nell'articolo  5,
per la parte A, o indicate nell'articolo 10 per la parte B; 
    b) se  la  registrazione  richiesta  nel  Paese  di  origine  per
l'esercizio della revisione legale e' venuta meno. 
  2. La cancellazione del revisore o dell'ente di revisione contabile
di un Paese terzo e' disposta altresi', con le medesime modalita'  di
cui al comma 1, nel caso in cui non siano fornite le informazioni  di
cui all'articolo 3, comma 1. 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Il  riferimento  alla   direttiva   2006/43/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,  e'
          riportato nelle note alle premesse.