Art. 14 Cancellazione 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, acquisito il parere motivato della Consob e sentiti gli interessati, la cancellazione del revisore o dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo iscritto nella parte A o B dell'apposita sezione del registro dei revisori legali, nei casi previsti dall'articolo 5 della direttiva ovvero: a) se viene meno una delle condizioni indicate nell'articolo 5, per la parte A, o indicate nell'articolo 10 per la parte B; b) se la registrazione richiesta nel Paese di origine per l'esercizio della revisione legale e' venuta meno. 2. La cancellazione del revisore o dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo e' disposta altresi', con le medesime modalita' di cui al comma 1, nel caso in cui non siano fornite le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1.
Note all'art. 14: - Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, e' riportato nelle note alle premesse.