Art. 16 
 
                              Ispezioni 
 
  1. L'attivita' ispettiva amministrativo-contabile interna agli enti
e' effettuata dal Comando generale del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto. 
  2. Gli enti sottopongono i distaccamenti e i reparti  che  ricevono
fondi alla verifica della cassa e della contabilita'. 
  3. Le ispezioni e le verifiche di cui ai commi 1 e  2  sono  svolte
con cadenza almeno triennale con possibilita' di differimento  di  un
anno nel caso di sopravvenute ispezioni straordinarie e di  verifiche
amministrativo-contabili del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Delle verifiche e delle ispezioni e' redatto verbale conforme al
modello stabilito con provvedimento del Comandante generale del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera.