Art. 16 Ispezioni 1. L'attivita' ispettiva amministrativo-contabile interna agli enti e' effettuata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 2. Gli enti sottopongono i distaccamenti e i reparti che ricevono fondi alla verifica della cassa e della contabilita'. 3. Le ispezioni e le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono svolte con cadenza almeno triennale con possibilita' di differimento di un anno nel caso di sopravvenute ispezioni straordinarie e di verifiche amministrativo-contabili del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Delle verifiche e delle ispezioni e' redatto verbale conforme al modello stabilito con provvedimento del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.