Art. 17 Disposizioni finali e abrogazioni 1. Le disposizioni legislative e regolamentari, nonche' i capitolati d'oneri in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza del centro di responsabilita' «Capitanerie di porto». 2. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale nonche' l'utilizzazione delle risorse strumentali a disposizione, in via sperimentale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica e' autorizzata per un triennio, dal secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la costituzione, con provvedimento del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di unita' organizzative territoriali finalizzate a operare una riduzione complessiva dei centri di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mediante accorpamento degli stessi. 3. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 2, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle predette unita' organizzative. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, e' abrogato.
Note all'art. 17: - Il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1933, n. 109.