Art. 21 
 
Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo a relazioni e revisioni tra pari 
 
  1. All'articolo 105, comma 1, del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, le parole: «e, successivamente,  ogni  tre  anni»  sono
soppresse. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta l'art. 105 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 105 (Relazioni  e  revisioni  tra  pari  (decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 58 -quinquies)).  -
          1. Entro il 22 luglio 2020, sulla  base  dei  dati  atti  a
          descrivere  lo  stato   di   attuazione   della   direttiva
          2009/71/Euratom,   come    modificata    dalla    direttiva
          2014/87/Euratom, forniti dall'ISIN almeno  sessanta  giorni
          prima del predetto termine,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  congiuntamente,  presentano  una
          relazione alla Commissione europea. 
              2. In qualunque circostanza sia ritenuto  opportuno,  e
          comunque  almeno  ogni  dieci  anni,  il  Ministero   dello
          sviluppo economico e il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare consultano l'ISIN per  una
          valutazione della legislazione,  della  regolamentazione  e
          del quadro organizzativo nazionale vigenti,  tenendo  conto
          dell'esperienza operativa e degli sviluppi della tecnologia
          e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare. 
              3. Con riferimento  a  quanto  disposto  dal  comma  2,
          l'ISIN richiede un esame  internazionale  inter  pares,  al
          fine  di  concorrere  a  un  continuo  miglioramento  della
          sicurezza nucleare. L'ISIN trasmette le risultanze di  tale
          esame al Ministero dello sviluppo economico e al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 
              4. Entro il 23 agosto 2021 e, successivamente, ogni tre
          anni,  sulla  base  dei  dati  forniti  dall'ISIN,   almeno
          sessanta giorni  prima  del  termine  utile,  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministero  per  lo  sviluppo  economico  trasmettono   alla
          Commissione europea  una  relazione  sull'attuazione  della
          direttiva 2011/70/ Euratom,  tenendo  conto  dei  cicli  di
          riesame previsti dalla Convenzione congiunta in materia  di
          sicurezza della gestione del combustibile  esaurito  e  dei
          rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il  5  settembre  1997,
          ratificata con legge 16 dicembre 2005, n. 282. 
              5.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, sentito  l'ISIN,  organizzano  ogni  dieci  anni
          valutazioni del quadro nazionale, dell'attivita' dell'ISIN,
          del Programma nazionale di  cui  all'art.  7,  del  decreto
          legislativo n. 45 del 2014 e richiedono su  tali  temi  una
          verifica inter pares internazionale, al fine  di  garantire
          che siano raggiunti elevati  standard  di  sicurezza  nella
          gestione sicura del combustibile  esaurito  e  dei  rifiuti
          radioattivi. I risultati delle verifiche inter  pares  sono
          trasmessi alla  Commissione  europea  e  agli  altri  Stati
          membri e sono resi  accessibili  al  pubblico  qualora  non
          confliggano  con  le   informazioni   proprietarie   e   di
          sicurezza. 
              6. In aggiunta a quanto previsto al comma 3, l'ISIN, su
          base coordinata con  gli  altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea, provvede a: 
              a) effettuare una valutazione nazionale, basata su  uno
          specifico  tema  correlato  alla  sicurezza  nucleare   dei
          pertinenti impianti nucleari presenti nel territorio; 
              b) invitare tutti gli altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea,  e  la  Commissione   europea   in   qualita'   di
          osservatore,  a  effettuare  un  esame  inter  pares  della
          valutazione nazionale di cui alla lettera a); 
              c) proporre ai Ministeri  dello  sviluppo  economico  e
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          appropriate  misure  per  dar   seguito   alle   pertinenti
          risultanze del processo di esame inter pares; 
              d) pubblicare le pertinenti  relazioni  riguardanti  il
          processo  di  esame  inter  pares  e  i   suoi   principali
          risultati, quando disponibili; 
              e) trasmettere tempestivamente agli altri Stati membri,
          nonche'  alla  Commissione  europea,  i   risultati   della
          valutazione nazionale. 
              7. Le attivita' di cui al comma 6, avviate nel 2017,  e
          i successivi esami tematici  inter  pares  sono  effettuati
          almeno ogni sei anni. 
              8. In caso di incidente all'origine di  situazioni  che
          richiedono misure  di  emergenza  all'esterno  del  sito  o
          misure di protezione della popolazione, l'esame inter pares
          di cui al comma 6 e' organizzato senza indebito ritardo.".