Art. 21
Gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
1. Gli enti competenti all'organizzazione del servizio pubblico
locale individuano le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali essenziali alla gestione del servizio. L'individuazione
avviene in sede di affidamento della gestione del servizio ovvero in
sede di affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni, qualora questa sia separata dalla gestione del
servizio.
2. Fermi restando i vigenti regimi di proprieta', le reti, gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali, come
individuati ai sensi del comma 1, sono destinati alla gestione del
servizio pubblico per l'intero periodo di utilizzabilita' fisica del
bene e gli enti locali non ne possono cedere la proprieta', salvo
quanto previsto dal comma 5.
3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali essenziali puo' essere affidata separatamente dalla
gestione del servizio, garantendo l'accesso equo e non
discriminatorio alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni
patrimoniali essenziali a tutti i soggetti legittimati all'erogazione
del servizio.
4. Qualora sia separata dalla gestione del servizio, la gestione
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali
essenziali e' affidata dagli enti competenti secondo le modalita' di
cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c).
5. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non
sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la
proprieta' delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni
patrimoniali a societa' a capitale interamente pubblico, che e'
incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti e le altre
dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della
rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito
dalla competente autorita' di settore, ove prevista, o dagli enti
locali. Alle societa' di cui al presente comma che abbiano i
requisiti delle societa' in house, gli enti locali possono assegnare
la gestione delle reti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera
c).