Art. 21 
 
     Gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 
 
  1. Gli enti competenti  all'organizzazione  del  servizio  pubblico
locale individuano  le  reti,  gli  impianti  e  le  altre  dotazioni
patrimoniali essenziali alla gestione del servizio.  L'individuazione
avviene in sede di affidamento della gestione del servizio ovvero  in
sede di affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni, qualora  questa  sia  separata  dalla  gestione  del
servizio. 
  2. Fermi restando i vigenti regimi  di  proprieta',  le  reti,  gli
impianti  e  le  altre  dotazioni   patrimoniali   essenziali,   come
individuati ai sensi del comma 1, sono destinati  alla  gestione  del
servizio pubblico per l'intero periodo di utilizzabilita' fisica  del
bene e gli enti locali non ne possono  cedere  la  proprieta',  salvo
quanto previsto dal comma 5. 
  3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore,  la
gestione  delle  reti,  degli  impianti  e  delle   altre   dotazioni
patrimoniali essenziali  puo'  essere  affidata  separatamente  dalla
gestione   del   servizio,   garantendo   l'accesso   equo   e    non
discriminatorio alle reti,  agli  impianti  e  alle  altre  dotazioni
patrimoniali essenziali a tutti i soggetti legittimati all'erogazione
del servizio. 
  4. Qualora sia separata dalla gestione del  servizio,  la  gestione
delle reti, degli  impianti  e  delle  altre  dotazioni  patrimoniali
essenziali e' affidata dagli enti competenti secondo le modalita'  di
cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c). 
  5. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in  cui  non
sia  vietato  dalle  normative  di  settore,  possono  conferire   la
proprieta' delle  reti,  degli  impianti,  e  delle  altre  dotazioni
patrimoniali a societa'  a  capitale  interamente  pubblico,  che  e'
incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti  e  le  altre
dotazioni patrimoniali a disposizione dei  gestori  incaricati  della
gestione del servizio o, ove  prevista  la  gestione  separata  della
rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di  un  canone  stabilito
dalla competente autorita' di settore, ove  prevista,  o  dagli  enti
locali. Alle  societa'  di  cui  al  presente  comma  che  abbiano  i
requisiti delle societa' in house, gli enti locali possono  assegnare
la gestione delle reti ai sensi dell'articolo 14,  comma  1,  lettera
c).