Art. 22 Esecuzione di lavori connessi alla gestione 1. Qualora la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia affidata con una delle modalita' di cui all'articolo 14, comma 1, il soggetto gestore affida la realizzazione dei lavori connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali secondo le modalita' previste dalla disciplina in materia dei contratti pubblici, fatta salva la possibilita' di realizzarli direttamente nella ipotesi in cui l'affidamento abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete sia l'esecuzione dei lavori e il gestore sia qualificato ai sensi della normativa vigente. 2. Nei casi in cui la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, risulti affidata, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 14, comma 1, i soggetti gestori provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali esclusivamente secondo le modalita' previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici.