Art. 22 
 
             Esecuzione di lavori connessi alla gestione 
 
  1. Qualora la gestione della rete, degli  impianti  o  delle  altre
dotazioni patrimoniali, separata o  integrata  con  la  gestione  dei
servizi, sia affidata con una delle modalita' di cui all'articolo 14,
comma 1, il soggetto  gestore  affida  la  realizzazione  dei  lavori
connessi alla gestione della  rete,  degli  impianti  o  delle  altre
dotazioni patrimoniali secondo le modalita' previste dalla disciplina
in materia dei contratti pubblici, fatta  salva  la  possibilita'  di
realizzarli direttamente nella ipotesi  in  cui  l'affidamento  abbia
avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete  sia
l'esecuzione dei lavori e il gestore sia qualificato ai  sensi  della
normativa vigente. 
  2. Nei casi in cui la gestione della rete, degli impianti  o  delle
altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata  con  l'erogazione
dei servizi, risulti affidata, alla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  modalita'   diverse   da   quelle   previste
dall'articolo  14,   comma   1,   i   soggetti   gestori   provvedono
all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete,
degli impianti o delle altre  dotazioni  patrimoniali  esclusivamente
secondo  le  modalita'  previste  dalla  disciplina  in  materia   di
contratti pubblici.