Art. 16 Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali 1. Ai sensi dell'art. 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2115, la quota pari al 25% delle dotazioni di cui all'allegato IX del medesimo regolamento e' riservata annualmente ai seguenti regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (di seguito eco-schemi): a) pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale; b) pagamento per inerbimento delle colture arboree; c) pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico; d) pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento; e) pagamento per misure specifiche per gli impollinatori. 2. Negli anni di domanda 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 97, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/2115 gli importi riservati agli eco-schemi, a condizione che siano state esaurite tutte le possibilita' di utilizzare i fondi per i medesimi eco-schemi, nei limiti indicati dallo stesso paragrafo 5 e in conformita' ai paragrafi 6 e 7 del medesimo art. 97, sono utilizzati, con il seguente ordine di priorita' per: il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita' e il sostegno di base al reddito per la sostenibilita'. 3. Ai sensi dell'art. 97, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 2021/2115, negli anni di domanda 2025 e 2026, fermo restando quanto stabilito dal paragrafo 10 dello stesso art. 97 e in conformita' dell'art. 101, paragrafo 3, del medesimo regolamento, un importo fino a una soglia corrispondente al 2 per cento degli importi di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 2021/2115, per l'anno di domanda interessato, e riservato agli eco-schemi, e' utilizzato per finanziare nel medesimo anno, con il seguente ordine di priorita': il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita' e il sostegno di base al reddito per la sostenibilita', a condizione che siano state esaurite tutte le possibilita' di utilizzare i fondi per i regimi ecologici e che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 9 dello stesso art. 97. 4. Il sostegno per gli eco-schemi, i cui importi unitari uniformi sono pianificati nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per le unita' di bovino adulto (UBA) o per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni. 5. Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero delle UBA o degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi. 6. Accedono al sostegno per gli eco-schemi gli agricoltori in attivita' che si impegnano ad applicare le pratiche previste nei rispettivi eco-schemi e alle condizioni riportate negli articoli 17, 18, 19, 20 e 21. 7. Se durante il periodo di esecuzione di un impegno poliennale che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno/ai capi animali trasferito/i per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente gia' erogati in favore del cedente.