Art. 16
Regimi per il clima, l'ambiente
e il benessere degli animali
1. Ai sensi dell'art. 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
2021/2115, la quota pari al 25% delle dotazioni di cui all'allegato
IX del medesimo regolamento e' riservata annualmente ai seguenti
regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (di
seguito eco-schemi):
a) pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per
il benessere animale;
b) pagamento per inerbimento delle colture arboree;
c) pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
d) pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
e) pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
2. Negli anni di domanda 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 97,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/2115 gli importi riservati
agli eco-schemi, a condizione che siano state esaurite tutte le
possibilita' di utilizzare i fondi per i medesimi eco-schemi, nei
limiti indicati dallo stesso paragrafo 5 e in conformita' ai
paragrafi 6 e 7 del medesimo art. 97, sono utilizzati, con il
seguente ordine di priorita' per: il sostegno complementare al
reddito per i giovani agricoltori, il sostegno ridistributivo
complementare al reddito per la sostenibilita' e il sostegno di base
al reddito per la sostenibilita'.
3. Ai sensi dell'art. 97, paragrafo 8, del regolamento (UE) n.
2021/2115, negli anni di domanda 2025 e 2026, fermo restando quanto
stabilito dal paragrafo 10 dello stesso art. 97 e in conformita'
dell'art. 101, paragrafo 3, del medesimo regolamento, un importo fino
a una soglia corrispondente al 2 per cento degli importi di cui
all'allegato IX del regolamento (UE) n. 2021/2115, per l'anno di
domanda interessato, e riservato agli eco-schemi, e' utilizzato per
finanziare nel medesimo anno, con il seguente ordine di priorita': il
sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, il
sostegno ridistributivo complementare al reddito per la
sostenibilita' e il sostegno di base al reddito per la
sostenibilita', a condizione che siano state esaurite tutte le
possibilita' di utilizzare i fondi per i regimi ecologici e che siano
rispettate le condizioni di cui al paragrafo 9 dello stesso art. 97.
4. Il sostegno per gli eco-schemi, i cui importi unitari uniformi
sono pianificati nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP, sono
erogati sotto forma di un pagamento annuale per le unita' di bovino
adulto (UBA) o per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli
impegni.
5. Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di
domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in
relazione al numero delle UBA o degli ettari, ammissibili al sostegno
nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.
6. Accedono al sostegno per gli eco-schemi gli agricoltori in
attivita' che si impegnano ad applicare le pratiche previste nei
rispettivi eco-schemi e alle condizioni riportate negli articoli 17,
18, 19, 20 e 21.
7. Se durante il periodo di esecuzione di un impegno poliennale che
costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il
beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro
soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al
terreno/ai capi animali trasferito/i per il restante periodo,
percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro/mancato
rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al
recupero dei pagamenti eventualmente gia' erogati in favore del
cedente.