Art. 16 
 
                   Regimi per il clima, l'ambiente 
                    e il benessere degli animali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 97, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
2021/2115, la quota pari al 25% delle dotazioni di  cui  all'allegato
IX del medesimo regolamento  e'  riservata  annualmente  ai  seguenti
regimi per il clima, l'ambiente e  il  benessere  degli  animali  (di
seguito eco-schemi): 
    a) pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per
il benessere animale; 
    b) pagamento per inerbimento delle colture arboree; 
    c) pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico; 
    d) pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento; 
    e) pagamento per misure specifiche per gli impollinatori. 
  2. Negli anni di domanda  2023  e  2024,  ai  sensi  dell'art.  97,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/2115 gli importi  riservati
agli eco-schemi, a condizione  che  siano  state  esaurite  tutte  le
possibilita' di utilizzare i fondi per  i  medesimi  eco-schemi,  nei
limiti  indicati  dallo  stesso  paragrafo  5  e  in  conformita'  ai
paragrafi 6 e 7  del  medesimo  art.  97,  sono  utilizzati,  con  il
seguente ordine  di  priorita'  per:  il  sostegno  complementare  al
reddito  per  i  giovani  agricoltori,  il  sostegno   ridistributivo
complementare al reddito per la sostenibilita' e il sostegno di  base
al reddito per la sostenibilita'. 
  3. Ai sensi dell'art. 97, paragrafo  8,  del  regolamento  (UE)  n.
2021/2115, negli anni di domanda 2025 e 2026, fermo  restando  quanto
stabilito dal paragrafo 10 dello stesso  art.  97  e  in  conformita'
dell'art. 101, paragrafo 3, del medesimo regolamento, un importo fino
a una soglia corrispondente al 2  per  cento  degli  importi  di  cui
all'allegato IX del regolamento (UE)  n.  2021/2115,  per  l'anno  di
domanda interessato, e riservato agli eco-schemi, e'  utilizzato  per
finanziare nel medesimo anno, con il seguente ordine di priorita': il
sostegno complementare al  reddito  per  i  giovani  agricoltori,  il
sostegno   ridistributivo   complementare   al   reddito    per    la
sostenibilita'  e  il  sostegno   di   base   al   reddito   per   la
sostenibilita', a  condizione  che  siano  state  esaurite  tutte  le
possibilita' di utilizzare i fondi per i regimi ecologici e che siano
rispettate le condizioni di cui al paragrafo 9 dello stesso art. 97. 
  4. Il sostegno per gli eco-schemi, i cui importi  unitari  uniformi
sono pianificati nella sezione  5.1.Eco-schema  (31)  del  PSP,  sono
erogati sotto forma di un pagamento annuale per le unita'  di  bovino
adulto (UBA)  o  per  tutti  gli  ettari  ammissibili  coperti  dagli
impegni. 
  5. Gli importi unitari effettivi da erogare, per  ciascun  anno  di
domanda,  sono  determinati  dall'organismo   di   coordinamento   in
relazione al numero delle UBA o degli ettari, ammissibili al sostegno
nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi. 
  6. Accedono al sostegno  per  gli  eco-schemi  gli  agricoltori  in
attivita' che si impegnano ad  applicare  le  pratiche  previste  nei
rispettivi eco-schemi e alle condizioni riportate negli articoli  17,
18, 19, 20 e 21. 
  7. Se durante il periodo di esecuzione di un impegno poliennale che
costituisce  la  condizione  per  la  concessione  del  sostegno,  il
beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro
soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno  che  corrisponde  al
terreno/ai  capi  animali  trasferito/i  per  il  restante   periodo,
percepisce  il  pagamento.  Nel  caso  di  mancato   subentro/mancato
rispetto  dell'impegno  da  parte  del  subentrante,  si  procede  al
recupero dei pagamenti  eventualmente  gia'  erogati  in  favore  del
cedente.