Art. 17
Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico
resistenza e per il benessere animale
1. Il pagamento spetta all'agricoltore in attivita' che aderisce ad
un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari
misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, che
aderisce al Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale
(SQNBA), istituito con decreto 2 agosto 2022, citato in premessa.
2. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7,
lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento annuale
compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno e l'importo unitario
e' indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP per ciascuna
tipologia allevata e si articola su due livelli ai quali,
alternativamente, l'agricoltore puo' aderire:
a) livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza;
l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici
veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm,
suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai quattro
quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del
valore della dose definita giornaliera (DDD). Il periodo di
osservazione e' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di
domanda e sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento
produttivo da latte, da carne, vitelli a carne bianca (di eta'
inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia
produttiva vitelli a carne bianca) o misto, allevamenti di ovini con
orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini,
allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da
carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in
ambito ClassyFarm;
b) livello 2: adesione al Sistema di qualita' nazionale per il
benessere animale (SQNBA) con pascolamento; l'allevatore aderisce al
SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare
con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi
organismi di controllo. Sono ammissibili al premio: allevamenti
bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o misti e
allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito
ClassyFarm.
3. Il pagamento di cui al comma 2, lettera a) spetta agli
allevamenti che, alla fine del periodo di osservazione, rispetto alla
distribuzione della mediana calcolata per l'anno precedente,
rientrano nelle seguenti soglie:
a) i valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla
mediana;
b) i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia
identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;
c) i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una
riduzione di almeno il 10%.
4. Il rispetto dell'impegno di cui al comma 3 e' verificato con
riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA
premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun
orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui
all'allegato II, facente parte integrante del presente decreto. Con
riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili
sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31
marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno
di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.
5. Tenendo conto della variazione annuale dei valori mediani e
dell'andamento del consumo degli antimicrobici, le soglie di cui al
comma 3, sono definite annualmente per ciascun orientamento
produttivo e categoria.
6. L'adesione al sistema SQNBA, prevista dal comma 2, lettera b),
non e' obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono
stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai
rispettivi organismi di controllo.
7. Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di
massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli
anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla
consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa
disposizione che autorizzi la deroga da parte della regione o
provincia autonoma competente per territorio in cui insiste
l'allevamento, possono accedere al livello 2 dell'eco-schema anche
non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di
pascolamento cosi' come definito dall'art. 3, lettera h), del
presente decreto. Il rispetto di tale impegno e' verificato dalla
regione o provincia autonoma che ha autorizzato la deroga. Le regioni
e le province autonome che decidono di avvalersi di tale facolta',
entro il 31 gennaio dell'anno di domanda comunicano all'Autorita' di
gestione nazionale e ad Agea coordinamento la volonta' di esercitare
tale opzione.
8. L'aiuto per il livello 2 dell'impegno di cui al comma 2, lettera
b), e' calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e
categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei
capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di
conversione di cui all'allegato II, facente parte integrante del
presente decreto. Con riferimento specifico agli allevamenti dei
suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe
presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini
macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le
scrofe.
9. I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi,
ai relativi capi animali, alle UBA premiabili e necessari per il
pagamento del presente eco-schema sono desunti da ClassyFarm e dalla
BDN al 31 dicembre dell'anno di domanda. Entro la medesima data, gli
agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le
informazioni presenti in BDN.
10. Il pagamento e' concesso con priorita' al detentore
dell'allevamento. In presenza di soccida, il pagamento e' eseguito
con priorita' al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti.