Art. 17 
 
            Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico 
                resistenza e per il benessere animale 
 
  1. Il pagamento spetta all'agricoltore in attivita' che aderisce ad
un  percorso  di  riduzione  dell'uso  di  antimicrobici   veterinari
misurato tramite l'applicativo ClassyFarm  o,  alternativamente,  che
aderisce al Sistema di qualita' nazionale per  il  benessere  animale
(SQNBA), istituito con decreto 2 agosto 2022, citato in premessa. 
  2. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art.  31,  paragrafo  7,
lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento  annuale
compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno e l'importo  unitario
e' indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP  per  ciascuna
tipologia  allevata  e  si  articola  su  due   livelli   ai   quali,
alternativamente, l'agricoltore puo' aderire: 
    a)   livello   1:   riduzione   dell'antimicrobico    resistenza;
l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso  degli  antimicrobici
veterinari,  quantificata   attraverso   lo   strumento   ClassyFarm,
suddividendo le aziende zootecniche in  classi  rispetto  ai  quattro
quartili della distribuzione  rispetto  alla  mediana  regionale  del
valore  della  dose  definita  giornaliera  (DDD).  Il   periodo   di
osservazione e' dal 1° gennaio al 31  dicembre  di  ciascun  anno  di
domanda e sono ammissibili: allevamenti di  bovini  con  orientamento
produttivo da latte, da  carne,  vitelli  a  carne  bianca  (di  eta'
inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con  tipologia
produttiva vitelli a carne bianca) o misto, allevamenti di ovini  con
orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di  caprini,
allevamenti di bufalini con orientamento produttivo  da  latte  e  da
carne e allevamenti di  suini  per  ciascuna  categoria  prevista  in
ambito ClassyFarm; 
    b) livello 2: adesione al Sistema di qualita'  nazionale  per  il
benessere animale (SQNBA) con pascolamento; l'allevatore aderisce  al
SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal  relativo  disciplinare
con ricorso  al  pascolo,  controllati  e  attestati  dai  rispettivi
organismi di  controllo.  Sono  ammissibili  al  premio:  allevamenti
bovini con orientamento produttivo da  latte,  da  carne  o  misti  e
allevamenti di  suini  per  ciascuna  categoria  prevista  in  ambito
ClassyFarm. 
  3. Il  pagamento  di  cui  al  comma  2,  lettera  a)  spetta  agli
allevamenti che, alla fine del periodo di osservazione, rispetto alla
distribuzione  della  mediana  calcolata   per   l'anno   precedente,
rientrano nelle seguenti soglie: 
    a) i valori DDD sono mantenuti entro  il  valore  definito  dalla
mediana; 
    b)  i  valori  DDD  sono  mantenuti  entro   il   valore   soglia
identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%; 
    c) i valori DDD passano dal quarto  al  terzo  quartile  con  una
riduzione di almeno il 10%. 
  4. Il rispetto dell'impegno di cui al comma  3  e'  verificato  con
riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria  e  le  UBA
premiabili sono calcolate come media annuale  dei  capi  per  ciascun
orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui
all'allegato II, facente parte integrante del presente  decreto.  Con
riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le  UBA  premiabili
sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento  al  31
marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel  corso  dell'anno
di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate. 
  5. Tenendo conto della variazione  annuale  dei  valori  mediani  e
dell'andamento del consumo degli antimicrobici, le soglie di  cui  al
comma  3,  sono  definite  annualmente   per   ciascun   orientamento
produttivo e categoria. 
  6. L'adesione al sistema SQNBA, prevista dal comma 2,  lettera  b),
non e' obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono
stabiliti dal relativo disciplinare e  controllati  e  attestati  dai
rispettivi organismi di controllo. 
  7. Gli allevamenti bovini di  piccole  dimensioni  (allevamenti  di
massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di  domanda  2023,  per  gli
anni di domanda  successivi  un  massimo  di  10  UBA  riferite  alla
consistenza   media   di   stalla   dell'anno   precedente),   previa
disposizione che  autorizzi  la  deroga  da  parte  della  regione  o
provincia  autonoma  competente  per  territorio   in   cui   insiste
l'allevamento, possono accedere al livello  2  dell'eco-schema  anche
non aderendo al SQNBA,  a  condizione  che  rispettino  l'impegno  di
pascolamento  cosi'  come  definito  dall'art.  3,  lettera  h),  del
presente decreto. Il rispetto di tale  impegno  e'  verificato  dalla
regione o provincia autonoma che ha autorizzato la deroga. Le regioni
e le province autonome che decidono di avvalersi  di  tale  facolta',
entro il 31 gennaio dell'anno di domanda comunicano all'Autorita'  di
gestione nazionale e ad Agea coordinamento la volonta' di  esercitare
tale opzione. 
  8. L'aiuto per il livello 2 dell'impegno di cui al comma 2, lettera
b), e' calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo  e
categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media  annuale  dei
capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la  tabella  di
conversione di cui all'allegato  II,  facente  parte  integrante  del
presente decreto. Con  riferimento  specifico  agli  allevamenti  dei
suini, le  UBA  premiabili  sono  calcolate  considerando  le  scrofe
presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed  i  suini
macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal  calcolo  le
scrofe. 
  9. I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti  produttivi,
ai relativi capi animali, alle UBA  premiabili  e  necessari  per  il
pagamento del presente eco-schema sono desunti da ClassyFarm e  dalla
BDN al 31 dicembre dell'anno di domanda. Entro la medesima data,  gli
agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare  le
informazioni presenti in BDN. 
  10.  Il  pagamento  e'  concesso   con   priorita'   al   detentore
dell'allevamento. In presenza di soccida, il  pagamento  e'  eseguito
con priorita' al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti.