Art. 17 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale 1. Il pagamento spetta all'agricoltore in attivita' che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale (SQNBA), istituito con decreto 2 agosto 2022, citato in premessa. 2. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno e l'importo unitario e' indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP per ciascuna tipologia allevata e si articola su due livelli ai quali, alternativamente, l'agricoltore puo' aderire: a) livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza; l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD). Il periodo di osservazione e' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda e sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, vitelli a carne bianca (di eta' inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca) o misto, allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm; b) livello 2: adesione al Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento; l'allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi organismi di controllo. Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o misti e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm. 3. Il pagamento di cui al comma 2, lettera a) spetta agli allevamenti che, alla fine del periodo di osservazione, rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie: a) i valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana; b) i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%; c) i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%. 4. Il rispetto dell'impegno di cui al comma 3 e' verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II, facente parte integrante del presente decreto. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate. 5. Tenendo conto della variazione annuale dei valori mediani e dell'andamento del consumo degli antimicrobici, le soglie di cui al comma 3, sono definite annualmente per ciascun orientamento produttivo e categoria. 6. L'adesione al sistema SQNBA, prevista dal comma 2, lettera b), non e' obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi organismi di controllo. 7. Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della regione o provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento cosi' come definito dall'art. 3, lettera h), del presente decreto. Il rispetto di tale impegno e' verificato dalla regione o provincia autonoma che ha autorizzato la deroga. Le regioni e le province autonome che decidono di avvalersi di tale facolta', entro il 31 gennaio dell'anno di domanda comunicano all'Autorita' di gestione nazionale e ad Agea coordinamento la volonta' di esercitare tale opzione. 8. L'aiuto per il livello 2 dell'impegno di cui al comma 2, lettera b), e' calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II, facente parte integrante del presente decreto. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe. 9. I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili e necessari per il pagamento del presente eco-schema sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al 31 dicembre dell'anno di domanda. Entro la medesima data, gli agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN. 10. Il pagamento e' concesso con priorita' al detentore dell'allevamento. In presenza di soccida, il pagamento e' eseguito con priorita' al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti.