Art. 18
Pagamento per inerbimento delle colture arboree
1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di
agricoltori in attivita' per il mantenimento dell'inerbimento
spontaneo o seminato - nell'interfilare delle colture arboree o, per
le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla
proiezione verticale della chioma della pianta - all'interno della
superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla SAU investita con
colture permanenti, come individuata e misurata nel SIPA (Sistema
identificazione delle parcelle agricole), con i seguenti impegni
aggiuntivi, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a
filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della
chioma della pianta, rispetto a quelli previsti dalla condizionalita'
sulle superfici con colture permanenti, come definite al punto 2)
della lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del presente decreto:
a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie
oggetto di impegno, che non puo' essere variata, tra il 15 settembre
dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della
copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata; il 70% della
superficie oggetto di impegno si calcola come «rapporto tra la SAU
ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale
ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema
identificazione delle parcelle agricole)»;
b) non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;
c) non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto
l'anno; e' consentita la semina che non implichi la lavorazione del
suolo;
d) durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale
erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio,
trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.
2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi
fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie
o di parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa). Al riguardo, le
regioni/province autonome trasmettono le proprie disposizioni
specifiche ad AGEA Coordinamento nelle modalita' e nei tempi definiti
dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle
relative deroghe nel corso dei controlli.
3. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7,
lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento annuale
compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo
unitario e' indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con
maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.
4. Il pagamento e' cumulabile con il pagamento per la salvaguardia
olivi di valore paesaggistico di cui all'art. 19 e non e' cumulabile
con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori di cui
all'art. 21.