Art. 18 Pagamento per inerbimento delle colture arboree 1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato - nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta - all'interno della superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla SAU investita con colture permanenti, come individuata e misurata nel SIPA (Sistema identificazione delle parcelle agricole), con i seguenti impegni aggiuntivi, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, rispetto a quelli previsti dalla condizionalita' sulle superfici con colture permanenti, come definite al punto 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del presente decreto: a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non puo' essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata; il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come «rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema identificazione delle parcelle agricole)»; b) non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico; c) non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; e' consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo; d) durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea. 2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa). Al riguardo, le regioni/province autonome trasmettono le proprie disposizioni specifiche ad AGEA Coordinamento nelle modalita' e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli. 3. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario e' indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000. 4. Il pagamento e' cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico di cui all'art. 19 e non e' cumulabile con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori di cui all'art. 21.