Art. 18 
 
           Pagamento per inerbimento delle colture arboree 
 
  1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita'  e  gruppi  di
agricoltori  in  attivita'  per  il   mantenimento   dell'inerbimento
spontaneo o seminato - nell'interfilare delle colture arboree o,  per
le superfici non coltivate a filare, sulla  superficie  esterna  alla
proiezione verticale della chioma della pianta  -  all'interno  della
superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla SAU investita  con
colture permanenti, come individuata e  misurata  nel  SIPA  (Sistema
identificazione delle parcelle  agricole),  con  i  seguenti  impegni
aggiuntivi, sull'interfilare o, per  le  superfici  non  coltivate  a
filare, sulla superficie  esterna  alla  proiezione  verticale  della
chioma della pianta, rispetto a quelli previsti dalla condizionalita'
sulle superfici con colture permanenti, come  definite  al  punto  2)
della lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del presente decreto: 
    a) mantenimento su  almeno  il  70  per  cento  della  superficie
oggetto di impegno, che non puo' essere variata, tra il 15  settembre
dell'anno di domanda e  il  15  maggio  dell'anno  successivo,  della
copertura vegetale  erbacea,  spontanea  o  seminata;  il  70%  della
superficie oggetto di impegno si calcola come «rapporto  tra  la  SAU
ammissibile  inerbita  della  coltura  permanente  e  la  SAU  totale
ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema
identificazione delle parcelle agricole)»; 
    b) non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico; 
    c) non  esecuzione  di  lavorazioni  del  terreno  durante  tutto
l'anno; e' consentita la semina che non implichi la  lavorazione  del
suolo; 
    d)  durante  tutto  l'anno,  gestione  della  copertura  vegetale
erbacea esclusivamente mediante  operazioni  meccaniche  di  sfalcio,
trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea. 
  2. Sono fatte salve le diverse disposizioni  previste  dai  Servizi
fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di  fitopatie
o di parassiti (ad  esempio  Xylella  fastidiosa).  Al  riguardo,  le
regioni/province  autonome  trasmettono   le   proprie   disposizioni
specifiche ad AGEA Coordinamento nelle modalita' e nei tempi definiti
dalla  stessa  AGEA,  al  fine  di  consentire  l'applicazione  delle
relative deroghe nel corso dei controlli. 
  3. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art.  31,  paragrafo  7,
lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento  annuale
compensativo per tutta la superficie oggetto  d'impegno  e  l'importo
unitario e' indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31)  del  PSP  con
maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000. 
  4. Il pagamento e' cumulabile con il pagamento per la  salvaguardia
olivi di valore paesaggistico di cui all'art. 19 e non e'  cumulabile
con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori  di  cui
all'art. 21.