Art. 19 
 
                 Pagamento per la salvaguardia olivi 
                       di valore paesaggistico 
 
  1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita'  e  gruppi  di
agricoltori in attivita' per il  mantenimento  e  il  recupero  degli
oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in  consociazione
con altre colture arboree,  come  individuati  e  misurati  nel  SIPA
(Sistema identificazione  delle  parcelle  agricole),  in  base  agli
elementi oggettivi riportati nel  piano  di  coltivazione,  quali  il
sesto di impianto,  le  tecniche  di  allevamento  e  altre  pratiche
tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei  paesaggi,
con una densita' minima di 60 piante  ad  ettaro  e  massima  di  300
piante per ettaro o, per quelli individuati dalla regione o provincia
autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro, con  la
densita' di impianto calcolata a  livello  di  appezzamento/parcella,
con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli  previsti  dalla
condizionalita' sulle superfici con colture permanenti,  fatte  salve
diverse  disposizioni  impartite  dai  Servizi  fitosanitari  per  il
contenimento o l'eradicazione di fitopatie o di parassiti: 
    a) potatura biennale delle chiome, dove per potatura  si  intende
un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le  forme
di allevamento a valenza ambientale che  privilegiano  la  prevalenza
dello  sviluppo  della  vegetazione  verso  l'esterno  della  chioma,
articolata in  3  o  4  branche,  riducendo  significativamente  (con
percentuali superiori  al  30%  dell'intera  chioma)  la  vegetazione
all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura  e'
compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. La potatura  ha  cadenza
biennale per ciascuna pianta: il beneficiario  e'  tenuto  a  potare,
entro il biennio, il  100  %  delle  piante;  al  fine  di  garantire
all'Amministrazione  l'esecuzione  dei  controlli  finalizzati   alla
verifica dell'impegno biennale, il beneficiario deve  dichiarare  nel
Piano di coltivazione il proprio piano di potatura  ed  e'  tenuto  a
presentare domanda anche nel secondo anno di impegno; 
    b) divieto di bruciatura in loco dei residui di  potatura,  salvo
diversa indicazione  delle  autorita'  competenti;  al  riguardo,  le
regioni/province   autonome   trasmettono   i   provvedimenti   delle
competenti Autorita' fitosanitarie, che prevedono  la  bruciatura  in
loco dei residui di potatura, ad AGEA coordinamento nelle modalita' e
nei  tempi  definiti  dalla  stessa  AGEA,  al  fine  di   consentire
l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli; 
    c) mantenimento, per  almeno  un  anno  successivo  a  quello  di
adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello statu quo,  quale  valore
paesaggistico,   e   divieto   di   conversione,   anche   attraverso
infittimenti, in sistemi piu' intensivi. 
  2. Gli oliveti di particolare  valore  paesaggistico  con  densita'
comprese tra 300 e 400  piante  per  ettaro  sono  individuati  dalle
regioni/province autonome con apposito provvedimento e a  seguito  di
una specifica attivita'  istruttoria,  comprensiva  di  verifiche  in
loco.  Tali  oliveti  sono  riportati  dall'Organismo  pagatore,  nel
sistema  di  identificazione  delle  parcelle  agricole  (SIPA),   su
indicazione della regione o provincia autonoma competente. 
  3. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art.  31,  paragrafo  7,
lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento  annuale
compensativo per tutta la superficie oggetto  d'impegno  e  l'importo
unitario e' indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31)  del  PSP  con
maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000. 
  4. Il pagamento e' cumulabile con il  pagamento  per  l'inerbimento
delle colture arboree di cui all'art. 18 o, in  alternativa,  con  il
pagamento per le misure  specifiche  per  gli  impollinatori  di  cui
all'art. 21.