Art. 19
Pagamento per la salvaguardia olivi
di valore paesaggistico
1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di
agricoltori in attivita' per il mantenimento e il recupero degli
oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione
con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA
(Sistema identificazione delle parcelle agricole), in base agli
elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il
sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche
tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi,
con una densita' minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300
piante per ettaro o, per quelli individuati dalla regione o provincia
autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro, con la
densita' di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella,
con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla
condizionalita' sulle superfici con colture permanenti, fatte salve
diverse disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari per il
contenimento o l'eradicazione di fitopatie o di parassiti:
a) potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende
un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme
di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza
dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma,
articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con
percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione
all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura e'
compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. La potatura ha cadenza
biennale per ciascuna pianta: il beneficiario e' tenuto a potare,
entro il biennio, il 100 % delle piante; al fine di garantire
all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli finalizzati alla
verifica dell'impegno biennale, il beneficiario deve dichiarare nel
Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed e' tenuto a
presentare domanda anche nel secondo anno di impegno;
b) divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo
diversa indicazione delle autorita' competenti; al riguardo, le
regioni/province autonome trasmettono i provvedimenti delle
competenti Autorita' fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in
loco dei residui di potatura, ad AGEA coordinamento nelle modalita' e
nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire
l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli;
c) mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di
adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello statu quo, quale valore
paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso
infittimenti, in sistemi piu' intensivi.
2. Gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densita'
comprese tra 300 e 400 piante per ettaro sono individuati dalle
regioni/province autonome con apposito provvedimento e a seguito di
una specifica attivita' istruttoria, comprensiva di verifiche in
loco. Tali oliveti sono riportati dall'Organismo pagatore, nel
sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su
indicazione della regione o provincia autonoma competente.
3. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7,
lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento annuale
compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo
unitario e' indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con
maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.
4. Il pagamento e' cumulabile con il pagamento per l'inerbimento
delle colture arboree di cui all'art. 18 o, in alternativa, con il
pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori di cui
all'art. 21.