Art. 19 Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico 1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema identificazione delle parcelle agricole), in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densita' minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla regione o provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro, con la densita' di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalita' sulle superfici con colture permanenti, fatte salve diverse disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari per il contenimento o l'eradicazione di fitopatie o di parassiti: a) potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura e' compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario e' tenuto a potare, entro il biennio, il 100 % delle piante; al fine di garantire all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica dell'impegno biennale, il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed e' tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno; b) divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorita' competenti; al riguardo, le regioni/province autonome trasmettono i provvedimenti delle competenti Autorita' fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in loco dei residui di potatura, ad AGEA coordinamento nelle modalita' e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli; c) mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello statu quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi piu' intensivi. 2. Gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densita' comprese tra 300 e 400 piante per ettaro sono individuati dalle regioni/province autonome con apposito provvedimento e a seguito di una specifica attivita' istruttoria, comprensiva di verifiche in loco. Tali oliveti sono riportati dall'Organismo pagatore, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della regione o provincia autonoma competente. 3. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario e' indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000. 4. Il pagamento e' cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree di cui all'art. 18 o, in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori di cui all'art. 21.