Art. 20 Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento 1. Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, cosi' come individuate e misurate nel SIPA (Sistema identificazione delle parcelle agricole), spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' per l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalita': a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture miglioratrici le leguminose. L'avvicendamento e' assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno e' assolto ipso facto. La rotazione che preveda erba medica per quattro anni, al quinto anno puo' essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda; b) sulle colture leguminose e foraggere non e' consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo e' consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria; c) l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non e' residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Sono aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca dati nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo / No tillage (NT), la Minima lavorazione /Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande / strip tillage. 2. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario e' indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000. 3. Il pagamento e' cumulabile con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori di cui all'art. 21. 4. Poiche' gli impegni hanno una durata almeno biennale, si applicano le disposizioni previste all'art. 16 del presente decreto in merito alle modalita' di adempimento degli impegni poliennali.