Art. 20 
 
              Pagamento per sistemi foraggeri estensivi 
                         con avvicendamento 
 
  1. Il pagamento,  riferibile  alle  superfici  oggetto  di  domanda
investite a seminativo, cosi' come individuate e  misurate  nel  SIPA
(Sistema  identificazione  delle  parcelle  agricole),  spetta   agli
agricoltori in attivita' e gruppi di  agricoltori  in  attivita'  per
l'avvicendamento,   almeno   biennale,   riportato   nel   Piano   di
coltivazione,  applicato  alle  colture  principali   e   secondarie,
compresi  i  terreni  a  riposo  per  un  massimo  di  quattro   anni
consecutivi, escluse le colture di copertura, nel rispetto di  quanto
previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2, con i seguenti impegni aggiuntivi,
rispetto a quelli previsti dalla condizionalita': 
    a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima  superficie  con
la presenza di colture  leguminose  e  foraggere,  o  di  colture  da
rinnovo di cui all'allegato VIII, inserendo nel ciclo  di  rotazione,
per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica
o  oleaginosa,  o  almeno  una  coltura  da  rinnovo.  Sono   colture
miglioratrici le leguminose.  L'avvicendamento  e'  assicurato  anche
dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due
anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da
foraggio e terreni a riposo, l'impegno  e'  assolto  ipso  facto.  La
rotazione che preveda erba medica per quattro anni,  al  quinto  anno
puo' essere seguita da depauperante o  anche  coltura  da  rinnovo  o
miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento
si considerano le colture presenti in campo a partire dal  1°  giugno
al 30 novembre dell'anno di domanda; 
    b) sulle colture leguminose e foraggere non e'  consentito  l'uso
di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture
da rinnovo e' consentito esclusivamente  l'uso  della  tecnica  della
difesa integrata (volontaria) o della  produzione  biologica,  intesa
quest'ultima  solo  con   riferimento   alle   tecniche   di   difesa
fitosanitaria; 
    c)  l'interramento  dei  residui   di   tutte   le   colture   in
avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui
colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad
esempio le stoppie) e non e' residuo la parte asportata insieme  alle
cariossidi (ad esempio paglia  del  grano,  tutoli  del  mais).  Sono
aziende  zootecniche  quelle  con  capi  iscritti  alla  Banca   dati
nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie:  bovini  e
bufalini, ovi-caprini, suini, equidi  e/o  avicoli.  Le  aziende  che
adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso  facto
i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche
di agricoltura conservativa  comprendono  la  Semina  su  sodo  /  No
tillage (NT), la  Minima  lavorazione  /Minimum  tillage  (MT)  o  la
lavorazione a bande / strip tillage. 
  2. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art.  31,  paragrafo  7,
lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento  annuale
compensativo per tutta la superficie oggetto  d'impegno  e  l'importo
unitario e' indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31)  del  PSP  con
maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000. 
  3. Il pagamento e'  cumulabile  con  il  pagamento  per  le  misure
specifiche per gli impollinatori di cui all'art. 21. 
  4. Poiche'  gli  impegni  hanno  una  durata  almeno  biennale,  si
applicano le disposizioni previste all'art. 16 del  presente  decreto
in merito alle modalita' di adempimento degli impegni poliennali.