Art. 20
Pagamento per sistemi foraggeri estensivi
con avvicendamento
1. Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda
investite a seminativo, cosi' come individuate e misurate nel SIPA
(Sistema identificazione delle parcelle agricole), spetta agli
agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' per
l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di
coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie,
compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni
consecutivi, escluse le colture di copertura, nel rispetto di quanto
previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2, con i seguenti impegni aggiuntivi,
rispetto a quelli previsti dalla condizionalita':
a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con
la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da
rinnovo di cui all'allegato VIII, inserendo nel ciclo di rotazione,
per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica
o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture
miglioratrici le leguminose. L'avvicendamento e' assicurato anche
dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due
anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da
foraggio e terreni a riposo, l'impegno e' assolto ipso facto. La
rotazione che preveda erba medica per quattro anni, al quinto anno
puo' essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o
miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento
si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno
al 30 novembre dell'anno di domanda;
b) sulle colture leguminose e foraggere non e' consentito l'uso
di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture
da rinnovo e' consentito esclusivamente l'uso della tecnica della
difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa
quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa
fitosanitaria;
c) l'interramento dei residui di tutte le colture in
avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui
colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad
esempio le stoppie) e non e' residuo la parte asportata insieme alle
cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Sono
aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca dati
nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e
bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che
adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto
i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche
di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo / No
tillage (NT), la Minima lavorazione /Minimum tillage (MT) o la
lavorazione a bande / strip tillage.
2. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7,
lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento annuale
compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo
unitario e' indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con
maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.
3. Il pagamento e' cumulabile con il pagamento per le misure
specifiche per gli impollinatori di cui all'art. 21.
4. Poiche' gli impegni hanno una durata almeno biennale, si
applicano le disposizioni previste all'art. 16 del presente decreto
in merito alle modalita' di adempimento degli impegni poliennali.