Art. 21 Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori 1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX, devono essere presenti in miscugli. Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura e' da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre. 2. Nelle superfici con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalita' sulle superfici con colture permanenti: a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come «rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema identificazione delle parcelle agricole); b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura; c) non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno; d) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata. 3. Sono fatte salve diverse disposizioni previste dai servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti; le regioni/province autonome trasmettono i pertinenti provvedimenti delle competenti Autorita' fitosanitarie ad AGEA coordinamento, nelle modalita' e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli. 4. Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalita' sulle superfici a seminativi: a) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c); b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura; c) fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno e' possibile effettuare la semina di una coltura principale. 5. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilita' per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario e' indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000. 6. Il pagamento e' cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico di cui all'art. 19 e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento di cui all'art. 20, il pagamento non e' cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree di cui all'art. 18. 7. Al fine di ottimizzare l'efficacia dell'eco-schema saranno adottate apposite Linee guida contenenti diverse raccomandazioni ivi incluse quelle della scelta delle piante.