Art. 21
Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori
1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di
agricoltori in attivita' per il mantenimento di una copertura
dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere)
a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree
o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato
IX, devono essere presenti in miscugli.
Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse
apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della
fioritura e' da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale
compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.
2. Nelle superfici con colture arboree, sull'interfilare o, per le
superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla
proiezione verticale della chioma della pianta, si applicano i
seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla
condizionalita' sulle superfici con colture permanenti:
a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie
oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata
con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere),
spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari
contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o,
per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma).
Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come «rapporto
tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU
totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA
(Sistema identificazione delle parcelle agricole);
b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura
delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle
coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al
completamento della fioritura;
c) non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo
esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse
apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di
impegno;
d) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la
fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse
apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di
impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della
difesa integrata.
3. Sono fatte salve diverse disposizioni previste dai servizi
fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie
o di parassiti; le regioni/province autonome trasmettono i pertinenti
provvedimenti delle competenti Autorita' fitosanitarie ad AGEA
coordinamento, nelle modalita' e nei tempi definiti dalla stessa
AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel
corso dei controlli.
4. Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalita' sulle
superfici a seminativi:
a) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata
con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere),
spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari
contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di
rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture
limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti
fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima
ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di
rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c);
b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura
delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di
impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento
della fioritura;
c) fino al completamento della fioritura non utilizzo di
diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie
oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente
meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico
sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della
fioritura sulla superficie oggetto di impegno e' possibile effettuare
la semina di una coltura principale.
5. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7,
lettera a) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento annuale
aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilita' per
tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario e'
indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni
nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.
6. Il pagamento e' cumulabile con il pagamento per la salvaguardia
olivi di valore paesaggistico di cui all'art. 19 e con il pagamento
per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento di cui all'art.
20, il pagamento non e' cumulabile con quello per l'inerbimento delle
colture arboree di cui all'art. 18.
7. Al fine di ottimizzare l'efficacia dell'eco-schema saranno
adottate apposite Linee guida contenenti diverse raccomandazioni ivi
incluse quelle della scelta delle piante.