Art. 21 
 
        Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori 
 
  1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita'  e  gruppi  di
agricoltori  in  attivita'  per  il  mantenimento  di  una  copertura
dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere)
a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture  arboree
o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato
IX, devono essere presenti in miscugli. 
  Ai fini  del  presente  eco-schema,  per  le  piante  di  interesse
apistico, il periodo tra la germinazione  e  il  completamento  della
fioritura e' da considerarsi coincidente con tutto  l'arco  temporale
compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre. 
  2. Nelle superfici con colture arboree, sull'interfilare o, per  le
superfici non coltivate  a  filare,  sulla  superficie  esterna  alla
proiezione verticale  della  chioma  della  pianta,  si  applicano  i
seguenti  impegni  aggiuntivi  rispetto  a  quelli   previsti   dalla
condizionalita' sulle superfici con colture permanenti: 
    a) mantenimento su  almeno  il  70  per  cento  della  superficie
oggetto di impegno, nell'anno di domanda,  della  copertura  dedicata
con  piante  di  interesse  apistico  (nettarifere  e   pollinifere),
spontanea o seminata su una superficie minima di almeno  0,25  ettari
contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la  fila  o,
per le colture non in filare, la proiezione verticale della  chioma).
Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come  «rapporto
tra la SAU ammissibile inerbita della coltura  permanente  e  la  SAU
totale ammissibile della coltura permanente, come misurata  nel  SIPA
(Sistema identificazione delle parcelle agricole); 
    b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura
delle piante di interesse  apistico  su  tutta  la  superficie  delle
coltivazioni arboree, per tutto  il  periodo  dalla  germinazione  al
completamento della fioritura; 
    c) non utilizzare diserbanti chimici  ed  eseguire  il  controllo
esclusivamente meccanico o manuale di  infestanti  non  di  interesse
apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di
impegno; 
    d) non utilizzare gli  altri  prodotti  fitosanitari  durante  la
fioritura sia della coltura arborea sia della  coltura  di  interesse
apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di
impegno e durante il resto  dell'anno  applicare  le  tecniche  della
difesa integrata. 
  3. Sono fatte  salve  diverse  disposizioni  previste  dai  servizi
fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di  fitopatie
o di parassiti; le regioni/province autonome trasmettono i pertinenti
provvedimenti  delle  competenti  Autorita'  fitosanitarie  ad   AGEA
coordinamento, nelle modalita' e  nei  tempi  definiti  dalla  stessa
AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel
corso dei controlli. 
  4. Nelle superfici a seminativo, si applicano  i  seguenti  impegni
aggiuntivi rispetto a quelli  previsti  dalla  condizionalita'  sulle
superfici a seminativi: 
    a) mantenimento, nell'anno di domanda, della  copertura  dedicata
con  piante  di  interesse  apistico  (nettarifere  e   pollinifere),
spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25  ettari
contigui, con una larghezza minima  di  20  metri  e  una  fascia  di
rispetto costituita da una  distanza  da  3  a  5  metri  da  colture
limitrofe  non  soggette   a   limitazione   dell'uso   di   prodotti
fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza  minima
ed i 5 metri come distanza massima  pagabile.  Su  questa  fascia  di
rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c); 
    b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura
delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto  di
impegno, per tutto il periodo  dalla  germinazione  al  completamento
della fioritura; 
    c)  fino  al  completamento  della  fioritura  non  utilizzo   di
diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla  superficie
oggetto  di  impegno  ed  esecuzione  di   controllo   esclusivamente
meccanico o manuale di piante infestanti non  di  interesse  apistico
sulla superficie oggetto di  impegno.  Dopo  il  completamento  della
fioritura sulla superficie oggetto di impegno e' possibile effettuare
la semina di una coltura principale. 
  5. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art.  31,  paragrafo  7,
lettera a) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento  annuale
aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la  sostenibilita'  per
tutta  la  superficie  oggetto  d'impegno  e  l'importo  unitario  e'
indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni
nelle ZVN e nelle zone Natura 2000. 
  6. Il pagamento e' cumulabile con il pagamento per la  salvaguardia
olivi di valore paesaggistico di cui all'art. 19 e con  il  pagamento
per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento  di  cui  all'art.
20, il pagamento non e' cumulabile con quello per l'inerbimento delle
colture arboree di cui all'art. 18. 
  7. Al  fine  di  ottimizzare  l'efficacia  dell'eco-schema  saranno
adottate apposite Linee guida contenenti diverse raccomandazioni  ivi
incluse quelle della scelta delle piante.