Art. 20 
 
                   Criteri di intervento del Fondo 
 
  1. Il Fondo AgriCat opera a copertura dei  rischi  catastrofali  di
cui all'allegato 1, punto 1.2.1. 
  2.  Ai  fini  della  copertura  dei  rischi  di  cui  al  comma  1,
sull'intero territorio nazionale  per  l'anno  2023,  si  considerano
assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo i prodotti
di cui all'allegato 2. 
  3. Il Fondo copre esclusivamente perdite di produzione  determinate
dagli eventi catastrofali di cui al comma 1, che superino  la  soglia
minima  del  20%  della  produzione  media  annua   dell'agricoltore,
calcolata sui tre anni  precedenti  o  sui  cinque  anni  precedenti,
escludendo l'anno con la  produzione  piu'  bassa  e  quello  con  la
produzione piu' elevata; la produzione media annua e' identificata in
termini monetari (valore) al fine di esprimere  un  dato  di  sintesi
delle rese  delle  diverse  tipologie  di  vegetali  coltivati  dalle
aziende. 
  4. Il Fondo eroga compensazioni finanziarie agli agricoltori che: 
    sono beneficiari di pagamenti diretti; 
    sono imprenditori agricoli ai sensi  dell'art.  2135  del  codice
civile iscritti nel registro  delle  imprese  o  nell'anagrafe  delle
imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano; 
    si qualificano come agricoltori in attivita' ai  sensi  dell'art.
4, par. 5 del regolamento UE n. 2021/2115; 
    sono titolari del «Fascicolo aziendale» nel quale sono  descritti
il piano di coltivazione e le superfici utilizzate  per  ottenere  il
prodotto oggetto di copertura del Fondo. 
  5. Le erogazioni del Fondo agli agricoltori non compensano piu' del
costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi coperti
di cui al comma 1, fatta salva la verifica di non  sovracompensazione
di cui all'art. 24. 
  6. Il Fondo opera secondo i criteri di funzionamento stabiliti  dal
decreto 30 dicembre 2022, n. 667236.