Art. 20 Criteri di intervento del Fondo 1. Il Fondo AgriCat opera a copertura dei rischi catastrofali di cui all'allegato 1, punto 1.2.1. 2. Ai fini della copertura dei rischi di cui al comma 1, sull'intero territorio nazionale per l'anno 2023, si considerano assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo i prodotti di cui all'allegato 2. 3. Il Fondo copre esclusivamente perdite di produzione determinate dagli eventi catastrofali di cui al comma 1, che superino la soglia minima del 20% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' elevata; la produzione media annua e' identificata in termini monetari (valore) al fine di esprimere un dato di sintesi delle rese delle diverse tipologie di vegetali coltivati dalle aziende. 4. Il Fondo eroga compensazioni finanziarie agli agricoltori che: sono beneficiari di pagamenti diretti; sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano; si qualificano come agricoltori in attivita' ai sensi dell'art. 4, par. 5 del regolamento UE n. 2021/2115; sono titolari del «Fascicolo aziendale» nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo. 5. Le erogazioni del Fondo agli agricoltori non compensano piu' del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi coperti di cui al comma 1, fatta salva la verifica di non sovracompensazione di cui all'art. 24. 6. Il Fondo opera secondo i criteri di funzionamento stabiliti dal decreto 30 dicembre 2022, n. 667236.