Art. 26 
 
          Disposizioni in materia di universita' e ricerca 
 
  1. Al fine di conseguire gli obiettivi  previsti  dall'investimento
3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, nel periodo di attuazione del  Piano,  alle  imprese  che
partecipano al finanziamento  delle  borse  di  dottorato  innovativo
previste dal medesimo investimento e'  riconosciuto  un  esonero  dal
versamento dei complessivi  contributi  previdenziali  a  carico  dei
datori di lavoro,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a  3.750  euro  su
base annua, riparametrato e applicato su base mensile,  per  ciascuna
assunzione a tempo indeterminato di unita' di personale  in  possesso
del titolo di dottore di ricerca o che e'  o  e'  stato  titolare  di
contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre  2010,
n.  240.  Resta  ferma  l'aliquota  di  computo   delle   prestazioni
pensionistiche. 
  2. Ciascuna impresa puo' far richiesta del beneficio  ((di  cui  al
comma 1)) nel limite di due posizioni attivate a tempo  indeterminato
per ciascuna borsa di dottorato finanziata,  e  comunque  nei  limiti
previsti dai regolamenti (UE)  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». L'esonero di cui al comma 1 si applica,  per
un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data  dal  1°  gennaio
2024 e comunque non oltre il 31  dicembre  2026,  fermo  restando  il
limite massimo di importo pari a 7.500 euro per  ciascuna  unita'  di
personale  assunta  a  tempo  indeterminato  e  comunque  nei  limiti
complessivi delle risorse di cui al comma 4. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  entro  novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  si  provvede  a
disciplinare le modalita' di riconoscimento del ((beneficio di cui al
comma 1)) nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro  per  il
periodo 2024-2026. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  1,  2  e  3,  si
provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento  3.3  della
Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
dal ((decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  6  agosto
2021,))  «Assegnazione  delle  risorse   finanziarie   previste   per
l'attuazione degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione.»((, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021)). 
  5. All'articolo 14, comma  6-septiesdecies,  del  decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Per i  trentasei  mesi  successivi  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»; 
    b) le parole: «nei tre anni antecedenti la  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «, per  una  durata  non  inferiore  a  un
anno». 
  ((5-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «Nei  trentasei  mesi  successivi
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al  31
dicembre 2026»; 
    b) al terzo periodo, le parole: «Nei  trentasei  mesi  successivi
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al  31
dicembre 2026».)) 
  6. Nel periodo di attuazione del PNRR, il limite di  spesa  di  cui
all'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, non si applica alle  risorse  rivenienti  dal  medesimo
Piano, nonche' a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o
internazionali,  ammessi  al  finanziamento  sulla  base   di   bandi
competitivi. 
  ((6-bis. L'articolo 6, comma 6, della legge 30  dicembre  2010,  n.
240, si  interpreta  come  riferito  anche  ai  ricercatori  a  tempo
determinato di cui all'articolo 24 della medesima legge, assunti  con
regime di tempo pieno, i  quali  possono  transitare,  per  gli  anni
accademici successivi a quello della presa di servizio, al  regime  a
tempo definito, previa domanda da  presentare  al  rettore  sei  mesi
prima  dell'inizio  dell'anno  accademico  dal  quale  far  decorrere
l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto  per  almeno
un anno accademico. 
  7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  dopo  il
comma 4-bis e' inserito il seguente: 
  «4-ter.  Ciascuna  universita',  nell'ambito  della  programmazione
triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto  dei
posti disponibili di professore di  prima  fascia  alla  chiamata  di
studiosi   in    possesso    dell'abilitazione    per    il    gruppo
scientifico-disciplinare. A tali  procedimenti  non  sono  ammessi  a
partecipare i  professori  di  prima  fascia  gia'  in  servizio.  Le
disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  alle  Scuole
superiori a ordinamento speciale».)) 
  8. Al fine di agevolare il conseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'investimento 1.2  della  Missione  4,  Componente  2,  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ((le universita' statali possono))
destinare una quota delle risorse derivanti da progetti  di  ricerca,
europei o internazionali, ammessi  al  finanziamento  sulla  base  di
bandi competitivi, limitatamente  alla  parte  riconosciuta  a  tassi
forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione,  per
la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate
dal Servizio Sanitario Nazionale in favore  di  personale  docente  e
della ricerca nel limite di ((un  importo  non  superiore  al  2  per
cento)) della spesa sostenuta annualmente per il predetto  personale,
sulla base delle  indicazioni  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca. 
  9. ((All'articolo 12 del testo unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore, di cui al regio decreto)) 31 agosto 1933, n. 1592, dopo le
parole «Consiglio di amministrazione» sono inserite  le  seguenti  «,
scelto fra i componenti in possesso  di  requisiti  non  inferiori  a
quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 
  ((9-bis.  Al  fine  di  favorire  il  pieno  raggiungimento   degli
obiettivi della Missione 4, Componente  2,  del  Piano  nazionale  di
ripresa e  resilienza,  all'articolo  2,  comma  8,  della  legge  21
dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) previsione dell'abilitazione  artistica  nazionale  quale
attestazione della qualificazione didattica, artistica e  scientifica
dei docenti nonche' quale requisito  necessario  per  l'accesso  alle
procedure di reclutamento a  tempo  indeterminato  dei  docenti,  con
decentramento delle procedure di nomina delle  relative  commissioni,
di valutazione dei candidati,  di  pubblicazione  degli  esiti  e  di
gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione
non da' diritto all'assunzione in ruolo».))