Art. 26
Disposizioni in materia di universita' e ricerca
1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'investimento
3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che
partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo
previste dal medesimo investimento e' riconosciuto un esonero dal
versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su
base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna
assunzione a tempo indeterminato di unita' di personale in possesso
del titolo di dottore di ricerca o che e' o e' stato titolare di
contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
2. Ciascuna impresa puo' far richiesta del beneficio ((di cui al
comma 1)) nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato
per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti
previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». L'esonero di cui al comma 1 si applica, per
un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio
2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il
limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unita' di
personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti
complessivi delle risorse di cui al comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede a
disciplinare le modalita' di riconoscimento del ((beneficio di cui al
comma 1)) nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il
periodo 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, si
provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento 3.3 della
Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza
dal ((decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto
2021,)) «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per
l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per
scadenze semestrali di rendicontazione.»((, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021)).
5. All'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per i trentasei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;
b) le parole: «nei tre anni antecedenti la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «, per una durata non inferiore a un
anno».
((5-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Nei trentasei mesi successivi
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31
dicembre 2026»;
b) al terzo periodo, le parole: «Nei trentasei mesi successivi
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31
dicembre 2026».))
6. Nel periodo di attuazione del PNRR, il limite di spesa di cui
all'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, non si applica alle risorse rivenienti dal medesimo
Piano, nonche' a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o
internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi
competitivi.
((6-bis. L'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, si interpreta come riferito anche ai ricercatori a tempo
determinato di cui all'articolo 24 della medesima legge, assunti con
regime di tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni
accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a
tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi
prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere
l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno
un anno accademico.
7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il
comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. Ciascuna universita', nell'ambito della programmazione
triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei
posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di
studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo
scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a
partecipare i professori di prima fascia gia' in servizio. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole
superiori a ordinamento speciale».))
8. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui
all'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ((le universita' statali possono))
destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca,
europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di
bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi
forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per
la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate
dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e
della ricerca nel limite di ((un importo non superiore al 2 per
cento)) della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale,
sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca.
9. ((All'articolo 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, di cui al regio decreto)) 31 agosto 1933, n. 1592, dopo le
parole «Consiglio di amministrazione» sono inserite le seguenti «,
scelto fra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a
quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
((9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli
obiettivi della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8, della legge 21
dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale
attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica
dei docenti nonche' quale requisito necessario per l'accesso alle
procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con
decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni,
di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di
gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione
non da' diritto all'assunzione in ruolo».))