Art. 27 
 
Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza
  del Ministero dell'universita' e della ricerca 
 
  1.  Al  fine  di  promuovere   il   miglior   coordinamento   nella
realizzazione  degli   interventi   di   competenza   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente
2, del PNRR, nonche' del relativo PNC, i  soggetti  a  partecipazione
pubblica   appositamente   costituiti   a   tal    fine    assicurano
l'integrazione dei propri organi statutari di  gestione  e  controllo
con uno o piu' rappresentanti designati  dal  Ministero  nonche',  su
indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in  ragione  del
tema oggetto della ricerca finanziata. Le modalita' per  l'attuazione
del  primo  periodo  sono   definite   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le designazioni
effettuate ai sensi del presente comma non determinano la  cessazione
dall'incarico dei componenti in  carica.  I  relativi  compensi  sono
integralmente a carico dei soggetti di cui al  primo  periodo  e  non
comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Al fine di  rendere  tempestiva  l'attuazione  del  PNRR  e  del
relativo PNC, le universita' statali, gli enti pubblici  di  ricerca,
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  25  novembre
2016,  n.  218,  e  le  Istituzioni  statali   dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e
rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con  sistemi
interni di gestione e controllo  idonei  ad  assicurare  il  corretto
impiego  delle  risorse  finanziarie  loro  assegnate,   nonche'   il
raggiungimento  degli  obiettivi  in  conformita'  alle  disposizioni
generali  di   contabilita'   pubblica,   attestando   al   Ministero
dell'universita' e della ricerca, ove previsto anche per  il  tramite
dei soggetti di cui al comma 1, gli  esiti  conseguenti  al  fine  di
consentire  al  medesimo  Ministero  di  adempiere   agli   eventuali
ulteriori obblighi a suo carico. 
  3. I soggetti di cui al comma 2  adempiono  alle  disposizioni  del
presente   articolo   nell'esercizio    della    propria    autonomia
responsabile. Resta ferma la facolta' del Ministero  dell'universita'
e della ricerca di effettuare specifiche verifiche, anche a campione,
sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati. 
  4. Le universita' statali e non statali,  legalmente  riconosciute,
gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale,  gli
enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto
legislativo  25  novembre  2016,  n.  218,  le  Istituzioni   statali
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i  soggetti  a
partecipazione pubblica di cui  al  comma  1  possono  fornire  quale
idoneo strumento di garanzia delle risorse  ricevute  ai  fini  della
realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione  del
PNRR, nonche' del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  in  relazione  al  funzionamento
ordinario. 
  5. Per i soggetti di cui al  comma  1,  i  fondi  di  funzionamento
ordinario costituiscono idoneo  strumento  di  garanzia  a  copertura
delle  erogazioni  ricevute  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
progettuali connesse alla realizzazione di interventi  di  attuazione
del PNRR, nonche' del relativo PNC. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 1 del decreto  legislativo  25
          novembre 2016,  n.  218  (Semplificazione  delle  attivita'
          degli enti pubblici di ricerca ai  sensi  dell'articolo  13
          della legge 7 agosto 2015, n. 124), cosi' recita: 
              «Art. 1  (Ambito  di  applicazione).-  1.  Il  presente
          decreto si applica a tutti gli Enti  Pubblici  di  Ricerca,
          che alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti: 
                a) Area  di  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  di
          Trieste - Area Science Park; 
                b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI; 
                c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; 
                d) Istituto Italiano di Studi Germanici; 
                e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; 
                f) Istituto Nazionale di Alta  Matematica  «Francesco
          Severi» - INDAM; 
                g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; 
                h) Istituto Nazionale di Geofisica e  Vulcanologia  -
          INGV; 
                i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di  Geofisica
          Sperimentale - OGS; 
                l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; 
                m) Museo  Storico  della  Fisica  e  Centro  Studi  e
          Ricerche «Enrico Fermi»; 
                n) Stazione Zoologica «Anton Dohrn»; 
                o) Istituto Nazionale per la Valutazione del  Sistema
          Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; 
                p) Istituto Nazionale di Documentazione,  Innovazione
          e Ricerca Educativa - INDIRE; 
                q)  Consiglio  per  la  ricerca  in   agricoltura   e
          l'analisi dell'economia agraria - CREA; 
                r)  Agenzia  Nazionale  per  le   Nuove   Tecnologie,
          l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; 
                s)  Istituto  per  lo   Sviluppo   della   Formazione
          Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2016 denominato Istituto nazionale  per  l'analisi
          delle politiche pubbliche - INAPP); 
                t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; 
                u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS; 
                v) Istituto Superiore per la Protezione e la  Ricerca
          Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni  di  cui
          alla legge 28 giugno 2016 n. 132. 
              2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano
          salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti. 
              2-bis. Per  l'utilizzo  degli  immobili  di  proprieta'
          dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio,  anche  in
          corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, da parte degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui  al  comma  1  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 10 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  13  settembre  2005,  n.  296.
          Restano acquisite all'erario le somme  gia'  corrisposte  a
          qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo  e
          sono fatte salve le assegnazioni gia' effettuate  a  titolo
          gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti.».