Art. 28 
 
     Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari 
 
  1. Le ulteriori risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022,  n.
197, agli  interventi  per  alloggi  e  residenze  per  gli  studenti
universitari, di cui all'articolo 1, comma1, della legge 14  novembre
2000, n. 338, possono essere assegnate anche agli interventi proposti
dalle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  dai  relativi
organismi  preposti  al   diritto   allo   studio   universitario   o
all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili. 
  1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente
1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis
della legge 14 novembre 2000, n. 338, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-ter (Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura
residenziale  universitaria).  -  1.  Al  fine  di   contribuire   al
raggiungimento degli obiettivi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, l'esercizio di una struttura  residenziale  universitaria
beneficiaria delle risorse di cui all'articolo 1-bis e'  soggetto  al
regime autorizzatorio di cui al presente articolo. 
  2. Gli standard minimi nazionali  per  la  classificazione  di  una
struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di
cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera f). 
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, le regioni disciplinano le modalita' operative
per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture
che rispettano i  requisiti  di  cui  al  comma  2  e  provvedono  al
conseguente   rilascio   dell'autorizzazione   all'esercizio    della
struttura residenziale universitaria. 
  4.  Le  normative  relative  all'autorizzazione  all'esercizio   di
strutture  residenziali   universitarie   approvate   dalle   regioni
precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione mantengono la loro efficacia fino  all'emanazione  delle
disposizioni di cui al comma 3. 
  5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,  si
fa rinvio alla normativa  vigente  in  materia,  in  particolare  per
quanto concerne gli aspetti di natura  fiscale.  Dall'attuazione  del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
  6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni  caso,  gli  interventi
che alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione
risultano gia' assegnatari dei finanziamenti  di  cui  alla  presente
legge e delle risorse a valere sul PNRR». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 29 dicembre  2022,  n.  197  -  Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2023-2025,   e'
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29  dicembre  2022,
          n. 303, S.O. 
              - La legge 14 novembre 2000, n.  338  (Disposizioni  in
          materia di alloggi e residenze per  studenti  universitari)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2000, n.
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