Art. 44
Disposizioni finanziarie
1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4,
lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184
milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025,
325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno
2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per
l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro
per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210
milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025,
335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno
2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per
l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro
per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2033.
((2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: "b-bis) per il
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, allo 0,60 per cento";
b) dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: "b-ter) a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento".))
3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394 e' incrementato di 545 milioni di euro per l'anno
2023.
4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai
commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in ((3.905,5 milioni
di euro)) per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024,
317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno
2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per
l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro
per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di
euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli
effetti in termini di indebitamento netto, a ((3.937,5 milioni di
euro)) per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340
milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027,
386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno
2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per
l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno ((2024, mediante))
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
c) quanto a ((290 milioni)) di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese
derivanti dall'articolo 40;
g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
6. All'articolo 3, comma 2, della ((legge 29 dicembre 2022, n.
197)), le parole «105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000
milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per
l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «108.400 milioni di euro
per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in
95.314 milioni di euro per l'anno 2025».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, ((e del
decreto-legge 11 gennaio 2023)), n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.
8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 «Disposizioni
urgenti in materia di razionalizzazione della base
imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di fiscalita'
d'impresa). - Omissis.
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la
percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,350
per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 e'
aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo
d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per
cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il
quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25
giugno 2008. La percentuale indicata nel comma 2 e'
aumentata:
a) per il periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212;
b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45
per cento.
b-bis) per il periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento;
b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, allo 0,50
per cento.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente»:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore o
dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.»
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251 recante «Provvedimenti per il
sostegno delle esportazioni italiane», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394:
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito
centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla
concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
esportatrici a fronte di programmi di penetrazione
commerciale di cui all'art. 15, lettera n ), della legge 24
maggio 1977, n. 277, in Paesi diversi da quelli delle
Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative
alla promozione commerciale all'estero del settore
turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso
l'Italia.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione
del programma del Rdc). - 1. Ai fini dell'erogazione del
beneficio economico del Reddito di cittadinanza e della
Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3,
degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche'
dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure
aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, ai sensi
rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono
autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di
7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito
di cittadinanza.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali», convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall' articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 203, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«Omissis.
203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione»:
«Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano
altresi' qualora il Governo intenda ricorrere
all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle
partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi
straordinari di cui al comma 2, lettera b).»
- Si riporta l'articolo 3, comma 2, della legge 29
dicembre 2022, n.197, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). -
Omissis.
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in
108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni
di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per
l'anno 2025.
Omissis.»