((Art. 20 decies 
 
               Disposizioni in materia di trattamento 
                      e trasporto dei materiali 
 
  1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa  delle  regioni
interessate, nei limiti delle risorse disponibili nella  contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), approva  il
piano  per  la  gestione  dei  materiali   derivanti   dagli   eventi
alluvionali e dagli inter-  venti  di  ricostruzione,  riparazione  e
ripristino  di  cui  agli  articoli  da  20-bis  a  20-duodecies,  in
continuita' con gli interventi gia' realizzati  o  avviati  ai  sensi
dell'articolo 25 del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  2. Il piano di cui al comma 1 e' redatto allo scopo di: 
  a) fornire gli  strumenti  tecnici  e  operativi  per  la  migliore
gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, dai crolli
e dalle demolizioni; 
  b) individuare le risorse  occorrenti  e  coordinare  il  complesso
delle attivita' da porre in essere per la piu' celere  rimozione  dei
materiali derivanti dall'evento  calamitoso,  indicando  i  tempi  di
completamento degli interventi; 
  c) assicurare, attraverso la  corretta  rimozione  e  gestione  dei
materiali  derivanti  dall'evento  calamitoso,  la  possibilita'   di
recuperare le  originarie  matrici  storico-culturali  degli  edifici
crollati o delle aree interessate dagli  eventi  alluvionali  di  cui
all'articolo 20-bis; 
  d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che  tengano
conto delle diverse tipologie di materiale, al fine  di  favorire  il
trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero
dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di
intervento; 
  e) limitare il volume  dei  rifiuti  recuperando  i  materiali  che
possono essere  utilmente  impiegati  come  nuova  materia  prima  da
mettere a disposizione per  la  ricostruzione  conseguente  ai  danni
causati dagli eventi alluvionali di  cui  all'articolo  20-bis;  tali
materiali,  se  non  utilizzati,  sono  venduti  mediante   procedura
pubblica di affidamento ai sensi del codice dei  contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  e  il  relativo
ricavato e' ceduto come contributo al  comune  da  cui  provengono  i
materiali stessi. 
  3. In deroga all'articolo 184  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, i materiali derivanti  dal  crollo  parziale  o  totale
degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi alluvionali  di
cui all'articolo 20-bis nonche' quelli derivanti dalle  attivita'  di
demolizione e abbattimento degli edifici  pericolanti,  disposte  dai
comuni  interessati  dagli  eventi  medesimi  o  da  altri   soggetti
competenti  o  comunque  svolte  su  incarico  degli   stessi,   sono
classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice  CER  20.03.99,
limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto  verso  i  centri  di
raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e
7, fatte  salve  le  situazioni  in  cui  e'  possibile  segnalare  i
materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni  di  sicurezza,  le
raccolte   selettive.   Ai   fini   dei    conseguenti    adempimenti
amministrativi, il  produttore  dei  materiali  di  cui  al  presente
articolo e' il comune di origine  dei  materiali  stessi,  in  deroga
all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. 
  4.  Non  costituiscono  rifiuto  i  resti  dei  beni  di  interesse
architettonico, artistico  e  storico  nonche'  quelli  dei  beni  ed
effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia  storica,
i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con  valenza  di  cultura
locale, il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali  materiali  sono
selezionati e  separati  secondo  le  disposizioni  delle  competenti
autorita', che ne individuano anche  il  luogo  di  destinazione.  Le
autorizzazioni  previste  dalla  vigente  disciplina  di  tutela  del
patrimonio culturale, ove  necessarie,  si  intendono  acquisite  con
l'assenso manifestato mediante annotazione nel  verbale  sottoscritto
dal rappresentante del Ministero della  cultura  che  partecipa  alle
operazioni. 
  5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti  su  suolo
pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il  loro
trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di  raggruppamento
o deposito temporaneo ovvero direttamente agli impianti  di  recupero
(R13 e R5), come definiti  dall'allegato  C  alla  parte  quarta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se le caratteristiche  dei
materiali  derivanti  dall'evento  calamitoso  lo  consentono,   sono
operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti urbani presso i  territori  interessati  o  dei
comuni territorialmente competenti o delle pubbliche  amministrazioni
a diverso titolo coinvolte,  direttamente  o  attraverso  imprese  di
trasporto autorizzate da essi incaricate, o  attraverso  imprese  dai
medesimi individuate con la procedura prevista dall'articolo  76  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate senza
lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE
e' tenuto  a  prendere  in  consegna  i  rifiuti  di  apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano,
con oneri a proprio carico. Le disposizioni  del  terzo  periodo  del
presente  comma  si  applicano  anche  al  Centro  di   coordinamento
nazionale  pile  e  accumulatori  (CDCNPA)  per  i  rifiuti  di   sua
competenza. Ai fini dei conseguenti  adempimenti  amministrativi,  e'
considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso
il comune di origine dei materiali  stessi,  in  deroga  all'articolo
183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n.  152  del
2006. Limitatamente ai materiali di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attivita'  di
raccolta e di trasporto e' effettuata con il  consenso  del  soggetto
avente titolo alla concessione dei contributi  per  la  ricostruzione
privata. A tal fine, il comune  provvede  a  notificare,  secondo  le
modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia  di
notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo  quelle
stabilite  dall'articolo  60  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un apposito avviso,  contenente
l'indicazione della data nella quale si  provvedera'  alla  rimozione
dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla  data  di  notificazione
dell'avviso,  il  comune,  salvo  che  l'interessato  abbia  espresso
motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali. 
  6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi,  ai
fini della ricostruzione degli edifici di  interesse  architettonico,
artistico e storico nonche' di quelli aventi valore  anche  simbolico
appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di demolizione  e  di
contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile,
il  recupero  dei  materiali  e  la  conservazione  delle  componenti
identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio. 
  7. I presidenti delle regioni interessate,  ciascuno  per  l'ambito
territoriale di propria competenza, autorizzano, qualora  necessario,
l'utilizzo  di  impianti  mobili  per  le  operazioni  di  selezione,
separazione,  messa  in  riserva  (R13),  scambio  di   rifiuti   per
successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei
di rifiuti (R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'eventuale successivo
trasporto  della  frazione  non   recuperabile   agli   impianti   di
destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti  senza  pericolo
per la salute dell'uomo e  senza  usare  procedimenti  e  metodi  che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto  stabilito
dall'articolo 177, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del
2006, nonche' nel rispetto dei criteri di cui  all'articolo  178  del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei  principi  di  cui
all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 18  giugno  2020.  I  presidenti  delle  regioni
interessate,  ciascuno   per   l'ambito   territoriale   di   propria
competenza,  stabiliscono  le  modalita'   di   rendicontazione   dei
quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti  e  trasportati
nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento. 
  8. I gestori dei siti di deposito temporaneo  di  cui  al  comma  5
ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo  svolgimento  di
analisi  preventive,  procedono  allo  scarico  presso  le   piazzole
attrezzate e assicurano la gestione dei siti, provvedendo con urgenza
all'avvio  agli  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti  selezionati
presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti  altresi'
a  fornire  il   personale   di   servizio   per   eseguire,   previa
autorizzazione dei presidenti delle regioni interessate, ciascuno per
l'ambito territoriale di sua competenza, la separazione e cernita dal
rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti  pericolosi
e dei RAEE, nonche' il loro  avvio  agli  impianti  autorizzati  alle
operazioni di recupero e smaltimento. 
  9. Al fine di agevolare i flussi  e  ridurre  al  minimo  ulteriori
impatti  dovuti  ai  trasporti,  i  rifiuti  urbani   indifferenziati
prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla  popolazione  colpita
dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli  impianti  gia'
allo scopo autorizzati secondo il  principio  di  prossimita',  senza
apportare  modifiche   alle   autorizzazioni   vigenti,   in   deroga
all'eventuale definizione  dei  bacini  di  provenienza  dei  rifiuti
urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di  raccolta  si
accorda  preventivamente  con  i  gestori  degli   impianti   dandone
comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la  protezione
ambientale territorialmente competenti. 
  10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le  aziende
sanitarie  locali  territorialmente  competenti,  nell'ambito   delle
proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione e
tutela della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della  cultura,
al fine  di  evitare  il  caricamento  indifferenziato  dei  beni  di
interesse architettonico, artistico e storico nei mezzi di trasporto,
assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente
articolo. 
  11. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, i materiali derivanti dagli  eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei quali si rinvenga, anche a
seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei
rifiuti di cui al comma 3.  Ad  essi  e'  attribuito  il  codice  CER
17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di  cui  al  presente
comma.  Tali  materiali  non  possono  essere  movimentati,  ma  sono
circoscritti adeguatamente con nastro  segnaletico.  L'intervento  di
bonifica  e'  effettuato  da  una  ditta  specializzata.  Qualora  il
rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato  dallo
scarto dell'amianto, sottoposto a eventuale separazione e cernita  di
tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti  pericolosi  e  dei  RAEE,
mantiene la classificazione di  rifiuto  urbano  non  pericoloso  con
codice CER 20.03.99 ed e' gestito secondo  le  modalita'  di  cui  al
presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al
conferimento presso il sito  di  deposito  temporaneo,  il  rimanente
rifiuto, privato del materiale  contenente  amianto  e  sottoposto  a
eventuale separazione  e  cernita  delle  matrici  recuperabili,  dei
rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto
urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere
gestito  per  l'avvio  a  successive   operazioni   di   recupero   e
smaltimento. In quest'ultimo  caso  i  siti  di  deposito  temporaneo
possono  essere  adibiti  anche  a  deposito,  in  area  separata   e
appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La  verifica  che  le
varie frazioni di rifiuto, derivanti  dalla  suddetta  separazione  e
cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre
sostanze pericolose e' svolta con i metodi per  la  caratterizzazione
previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per  la
valutazione dei limiti  di  concentrazione  in  peso  delle  sostanze
pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di  bonifica,
le ditte autorizzate, prima di  asportare  e  smaltire  correttamente
tutto  il  materiale,  devono  presentare  all'organo  di   vigilanza
competente  per  territorio  un  idoneo  piano  di  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  Tale
piano di lavoro viene presentato al dipartimento di sanita'  pubblica
dell'azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta.
I dipartimenti di sanita' pubblica individuano un nucleo di operatori
esperti  che  svolge  attivita'  di  assistenza  alle  aziende  e  ai
cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza. 
  12. A esclusione degli interventi che sono  compresi  e  finanziati
nell'ambito del procedimento di concessione  dei  contributi  per  la
ricostruzione, le attivita' previste dal presente articolo  derivanti
dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative  alla  raccolta,
al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte
nel limite delle risorse disponibili nella contabilita'  speciale  di
cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera  e),  ovvero  a  valere  su
risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo  scopo.
Le  amministrazioni  competenti  operano  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  25,  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  recante  «Codice  della
          protezione civile»: 
              «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per  il
          coordinamento   dell'attuazione   degli    interventi    da
          effettuare  durante  lo  stato  di  emergenza  di   rilievo
          nazionale si  provvede  mediante  ordinanze  di  protezione
          civile,  da  adottarsi  in  deroga  ad  ogni   disposizione
          vigente, nei limiti  e  con  le  modalita'  indicati  nella
          deliberazione dello stato di emergenza e nel  rispetto  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le ordinanze  sono  emanate  acquisita
          l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
          interessate e, ove  rechino  deroghe  alle  leggi  vigenti,
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si  intende  derogare  e   devono   essere   specificamente
          motivate. 
              2. Fermo restando quanto previsto al comma  1,  con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
              a)  all'organizzazione   ed   all'effettuazione   degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
              b)  al  ripristino  della  funzionalita'  dei   servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
              c)  all'attivazione  di  prime  misure  economiche   di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
              d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
          per la riduzione del rischio  residuo  nelle  aree  colpite
          dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e
          finalizzati prioritariamente alla tutela della  pubblica  e
          privata incolumita',  in  coerenza  con  gli  strumenti  di
          programmazione e pianificazione esistenti; 
              e) alla ricognizione dei fabbisogni per  il  ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive,  dai  beni  culturali  e
          paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
          sulla base di procedure definite con la  medesima  o  altra
          ordinanza; 
              f) all'attuazione delle  misure  per  far  fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'articolo 28. 
              3. Le ordinanze di protezione civile non sono  soggette
          al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
          3  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni. 
              4. Le ordinanze di protezione civile, la cui  efficacia
          decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono  rese
          pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42  del
          decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  e  successive
          modificazioni  e  sono  trasmesse,  per  informazione,   al
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  alle  Regioni  o
          Province autonome interessate e fino al  trentesimo  giorno
          dalla deliberazione dello stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
          stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto con il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
              6. Il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente. 
              7.  Per  coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale. Qualora il Capo del  Dipartimento  si
          avvalga di commissari delegati, il  relativo  provvedimento
          di nomina deve specificare il  contenuto  dell'incarico,  i
          tempi e  le  modalita'  del  suo  esercizio.  I  commissari
          delegati sono scelti,  tranne  motivate  eccezioni,  tra  i
          soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
          svolgimento dell'incarico. 
              8. Per l'esercizio delle  funzioni  attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai  commissari  delegati  si  applica  l'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   e   il    compenso    e'    commisurato
          proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
          parametro  massimo  costituito  dal  70   per   cento   del
          trattamento economico  previsto  per  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione. 
              9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo. 
              10. Con direttiva da adottarsi ai  sensi  dell'articolo
          15, si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  alla  disciplina  di  un   sistema   di
          monitoraggio e di  verifica  dell'attuazione,  anche  sotto
          l'aspetto  finanziario,  delle   misure   contenute   nelle
          ordinanze di protezione civile  nonche'  dei  provvedimenti
          adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
          presente comma  e'  tenuto  ad  assicurare  la  continuita'
          dell'azione  di  monitoraggio,  anche  in  relazione   alle
          ordinanze di protezione civile  eventualmente  non  emanate
          dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 
              11. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'articolo 24, comma 7.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 184  e  dell'articolo
          183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»: 
              «Art.   184   (Classificazione).   -   1.    Ai    fini
          dell'attuazione della parte quarta del presente  decreto  i
          rifiuti sono classificati, secondo  l'origine,  in  rifiuti
          urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche  di
          pericolosita',  in  rifiuti  pericolosi   e   rifiuti   non
          pericolosi. 
              2. Sono rifiuti urbani i rifiuti  di  cui  all'articolo
          183, comma 1, lettera b-ter). 
              3. Sono rifiuti speciali: 
              a)  i  rifiuti  prodotti  nell'ambito  delle  attivita'
          agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e
          per gli effetti dell'articolo 2135  del  codice  civile,  e
          della pesca; 
              b) i rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione  e
          demolizione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'
          di scavo,  fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo
          184-bis; 
              c) i rifiuti  prodotti  nell'ambito  delle  lavorazioni
          industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; 
              d) i rifiuti  prodotti  nell'ambito  delle  lavorazioni
          artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; 
              e)  i  rifiuti  prodotti  nell'ambito  delle  attivita'
          commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; 
              f) i rifiuti prodotti nell'ambito  delle  attivita'  di
          servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; 
              g) i rifiuti derivanti  dall'attivita'  di  recupero  e
          smaltimento   di   rifiuti,   i   fanghi   prodotti   dalla
          potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
          depurazione  delle  acque  reflue,  nonche'  i  rifiuti  da
          abbattimento di fumi, dalle fosse  settiche  e  dalle  reti
          fognarie; 
              h)  i  rifiuti  derivanti  da  attivita'  sanitarie  se
          diversi  da  quelli  all'articolo  183,  comma  1,  lettera
          b-ter); 
              i) i veicoli fuori uso. 
              4.  Sono  rifiuti  pericolosi  quelli  che  recano   le
          caratteristiche di cui all'allegato I  della  parte  quarta
          del presente decreto. 
              5. L'elenco dei rifiuti  di  cui  all'allegato  D  alla
          parte  quarta  del  presente  decreto  include  i   rifiuti
          pericolosi e tiene conto dell'origine e della  composizione
          dei  rifiuti  e,  ove  necessario,  dei  valori  limite  di
          concentrazione   delle   sostanze   pericolose.   Esso   e'
          vincolante  per  quanto  concerne  la  determinazione   dei
          rifiuti da  considerare  pericolosi.  L'inclusione  di  una
          sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
          sia  un  rifiuto  in  tutti  i  casi,  ferma  restando   la
          definizione  di   cui   all'articolo   183.   La   corretta
          attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche
          di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore  sulla
          base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre  2020,
          dal Sistema  nazionale  per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale  ed  approvate   con   decreto   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare   notifica   immediatamente   alla
          Commissione europea i casi  di  cui  all'articolo  7  della
          direttiva  2008/98/CE  e  fornisce  alla  stessa  tutte  le
          informazioni pertinenti. 
              5-bis. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della
          difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare,  con  il  Ministro  della
          salute,  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono disciplinate, nel  rispetto  delle  norme  dell'Unione
          europea e del presente  decreto  legislativo,  le  speciali
          procedure per la  gestione,  lo  stoccaggio,  la  custodia,
          nonche' per l'autorizzazione e i nulla  osta  all'esercizio
          degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti  dai
          sistemi  d'arma,  dai  mezzi,   dai   materiali   e   dalle
          infrastrutture direttamente destinati alla difesa  militare
          ed alla sicurezza nazionale,  cosi'  come  individuati  con
          decreto del Ministro della difesa, compresi quelli  per  il
          trattamento e lo smaltimento delle acque  reflue  navali  e
          oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi
          militari  ausiliarie   e   del   naviglio   dell'Arma   dei
          carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo
          delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti  nel
          quadro e nei ruoli speciali  del  naviglio  militare  dello
          Stato. 
              5-bis.1. Presso ciascun poligono militare  delle  Forze
          armate e' tenuto, sotto la responsabilita' del  comandante,
          il registro delle attivita'  a  fuoco.  Nel  registro  sono
          annotati, immediatamente dopo la  conclusione  di  ciascuna
          attivita': 
              a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati; 
              b) il munizionamento utilizzato; 
              c) la data dello sparo e i  luoghi  di  partenza  e  di
          arrivo dei proiettili. 
              5-bis.2.  Il  registro  di  cui  al  comma  5-bis.1  e'
          conservato per almeno dieci  anni  dalla  data  dell'ultima
          annotazione. Lo stesso e' esibito agli organi di  vigilanza
          e di controllo ambientali  e  di  sicurezza  e  igiene  del
          lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti  di
          rispettiva competenza. 
              5-bis.3. Entro trenta giorni dal  termine  del  periodo
          esercitativo, il direttore del poligono avvia le  attivita'
          finalizzate al recupero dei  residuati  del  munizionamento
          impiegato.  Tali   attivita'   devono   concludersi   entro
          centottanta giorni  al  fine  di  assicurare  i  successivi
          adempimenti  previsti  dagli  articoli  1  e  seguenti  del
          decreto  del  Ministro  della  difesa  22   ottobre   2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  87  del  15  aprile
          2010. 
              5-ter. La declassificazione  da  rifiuto  pericoloso  a
          rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta  attraverso
          una diluizione o una miscelazione del rifiuto che  comporti
          una riduzione delle  concentrazioni  iniziali  di  sostanze
          pericolose sotto le soglie  che  definiscono  il  carattere
          pericoloso del rifiuto. 
              5-quater.  L'obbligo  di  etichettatura   dei   rifiuti
          pericolosi di cui all'articolo 193 e  l'obbligo  di  tenuta
          dei registri di cui all'art.  190  non  si  applicano  alle
          frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da  nuclei
          domestici fino a che siano accettate per  la  raccolta,  lo
          smaltimento o il recupero  da  un  ente  o  un'impresa  che
          abbiano ottenuto l'autorizzazione  o  siano  registrate  in
          conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.» 
              «Art. 183 (Definizioni). - 1.Ai fini della parte quarta
          del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni
          contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: 
              Omissis 
              f)  «produttore  di  rifiuti»:  il  soggetto   la   cui
          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore
          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la
          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo
          produttore) 
              Omissis.» 
              Si riporta l'Allegato C alla Parte  Quarta  del  citato
          decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152: 
              «Allegato C - Operazioni di recupero. 
              R1 Utilizzazione  principalmente  come  combustibile  o
          come altro mezzo per produrre energia 
              R2 Rigenerazione/recupero di solventi 
              R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche  non
          utilizzate  come  solventi  (comprese  le   operazioni   di
          compostaggio e altre trasformazioni biologiche 
              R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e  dei  composti
          metallici 
              R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche 
              R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi 
              R7  Recupero  dei  prodotti  che  servono   a   ridurre
          l'inquinamento 
              R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori 
              R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli 
              R10  Trattamento  in  ambiente  terrestre  a  beneficio
          dell'agricoltura o dell'ecologia 
              R11 Utilizzazione di  rifiuti  ottenuti  da  una  delle
          operazioni indicate da R1 a R10 
              R12 Scambio di  rifiuti  per  sottoporli  a  una  delle
          operazioni indicate da R1 a R11 
              R13 Messa in riserva di rifiuti per  sottoporli  a  una
          delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
          deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
          sono prodotti).» 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  76  del  decreto
          legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici  in  attuazione  dell'articolo  1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici»: 
              «Art. 76 (Procedura negoziata senza pubblicazione di un
          bando). - 1. Le  stazioni  appaltanti  possono  aggiudicare
          appalti pubblici mediante  una  procedura  negoziata  senza
          pubblicazione di  un  bando  di  gara  quando  ricorrono  i
          presupposti   fissati   dai   commi    seguenti,    dandone
          motivatamente conto  nel  primo  atto  della  procedura  in
          relazione  alla  specifica  situazione  di  fatto  e   alle
          caratteristiche dei mercati  potenzialmente  interessati  e
          delle dinamiche che li caratterizzano, e nel  rispetto  dei
          principi di cui agli articoli 1, 2 e  3.  A  tali  fini  le
          stazioni  appaltanti  tengono  conto  degli   esiti   delle
          consultazioni di mercato  eventualmente  eseguite,  rivolte
          anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del  caso,
          extraeuropei. 
              2. Le  stazioni  appaltanti  possono  ricorrere  a  una
          procedura negoziata senza pubblicazione  di  un  bando  nei
          seguenti casi: 
              a) quando non sia stata  presentata  alcuna  offerta  o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          richiesta  di  quest'ultima;  un'offerta  non  e'  ritenuta
          appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto
          ed e', quindi, manifestamente inadeguata a rispondere  alle
          esigenze  della  stazione   appaltante   e   ai   requisiti
          specificati  nei  documenti  di   gara,   salvo   modifiche
          sostanziali. Una domanda di partecipazione non e'  ritenuta
          appropriata se l'operatore economico interessato e' escluso
          ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non  soddisfa
          i requisiti stabiliti dalla stazione  appaltante  ai  sensi
          dell'articolo 100; 
              b) quando i lavori, le forniture o  i  servizi  possono
          essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
          economico per una delle seguenti ragioni: 
              1) lo scopo dell'appalto  consiste  nella  creazione  o
          nell'acquisizione di  un'opera  d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
              2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
              3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
          proprieta' intellettuale; 
              c) nella misura  strettamente  necessaria  quando,  per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini  per  le
          procedure aperte o per le  procedure  ristrette  o  per  le
          procedure competitive con negoziazione non  possono  essere
          rispettati;  le  circostanze  invocate   per   giustificare
          l'estrema  urgenza  non  devono  essere   in   alcun   caso
          imputabili alle stazioni appaltanti. 
              3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera  b),  numeri
          2) e 3),  si  applicano  solo  quando  non  esistono  altri
          operatori economici o soluzioni alternative  ragionevoli  e
          l'assenza  di  concorrenza  non  e'  il  risultato  di  una
          limitazione artificiale dei parametri dell'appalto. 
              4.  Nel  caso  di  appalti  pubblici  di  forniture  la
          procedura di cui al presente articolo e' inoltre consentita
          nei casi seguenti: 
              a)  quando  i  prodotti  oggetto   dell'appalto   siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
              b) nel caso di consegne  complementari  effettuate  dal
          fornitore originario e destinate  al  rinnovo  parziale  di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti,  quando  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con
          caratteristiche tecniche differenti, il cui  impiego  o  la
          cui   manutenzione   comporterebbero   incompatibilita'   o
          difficolta' tecniche  sproporzionate;  la  durata  di  tali
          contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque  di
          regola superare i tre anni; 
              c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle
          materie prime; 
              d) per l'acquisto di forniture o servizi  a  condizioni
          particolarmente vantaggiose,  da  un  fornitore  che  cessa
          definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
          delle procedure concorsuali. 
              5. La  procedura  prevista  dal  presente  articolo  e'
          altresi' consentita  negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi quando l'appalto faccia seguito a  un  concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o a uno dei  vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
              6. La procedura prevista  dal  presente  articolo  puo'
          essere usata per nuovi lavori o servizi  consistenti  nella
          ripetizione di lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati
          all'operatore   economico    aggiudicatario    dell'appalto
          iniziale dalle medesime stazioni appaltanti,  a  condizione
          che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base
          di gara e che tale progetto sia stato oggetto di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni  alle  quali  essi  verranno   aggiudicati.   La
          possibilita' di  avvalersi  della  procedura  prevista  dal
          presente articolo e' indicata sin dall'avvio del  confronto
          competitivo  nella  prima  operazione  e  l'importo  totale
          previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
          dei servizi e' computato per la determinazione  del  valore
          globale  dell'appalto,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa
          procedura  e'  limitato   al   triennio   successivo   alla
          stipulazione del contratto di appalto iniziale. 
              7. Ove possibile, le  stazioni  appaltanti  individuano
          gli  operatori  economici  da  consultare  sulla  base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi di trasparenza e concorrenza, selezionando  almeno
          tre operatori  economici,  se  sussistono  in  tale  numero
          soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi dell'articolo 108, previa verifica del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 60  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          recante «Disposizioni comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi»: 
              «Art. 60  (Notificazioni).  -  La  notificazione  degli
          avvisi e degli altri  atti  che  per  legge  devono  essere
          notificati al contribuente e'  eseguita  secondo  le  norme
          stabilite  dagli  artt.  137  e  seguenti  del  codice   di
          procedura civile, con le seguenti modifiche: 
              a) la notificazione  e'  eseguita  dai  messi  comunali
          ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; 
              b) il messo deve fare sottoscrivere  dal  consegnatario
          l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i  quali  il
          consegnatario non ha sottoscritto; 
              b-bis) se  il  consegnatario  non  e'  il  destinatario
          dell'atto o dell'avviso, il messo consegna  o  deposita  la
          copia dell'atto da  notificare  in  busta  che  provvede  a
          sigillare e su cui trascrive il  numero  cronologico  della
          notificazione,  dandone  atto  nella  relazione  in   calce
          all'originale e alla copia dell'atto  stesso.  Sulla  busta
          non sono  apposti  segni  o  indicazioni  dai  quali  possa
          desumersi il contenuto  dell'atto.  Il  consegnatario  deve
          sottoscrivere  una  ricevuta  e  il   messo   da'   notizia
          dell'avvenuta  notificazione  dell'atto  o  dell'avviso,  a
          mezzo di lettera raccomandata; 
              c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in
          mani  proprie,  la  notificazione  deve  essere  fatta  nel
          domicilio fiscale del destinatario; 
              d)  e'  in  facolta'  del  contribuente   di   eleggere
          domicilio presso una persona o un ufficio  nel  comune  del
          proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
          degli avvisi che lo riguardano. In tal caso  l'elezione  di
          domicilio  deve   risultare   espressamente   da   apposita
          comunicazione effettuata al competente ufficio a  mezzo  di
          lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  ovvero  in
          via telematica con modalita'  stabilite  con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; 
              e) quando  nel  comune  nel  quale  deve  eseguirsi  la
          notificazione non vi e' abitazione, ufficio o  azienda  del
          contribuente, l'avviso del  deposito  prescritto  dall'art.
          140 del codice di  procedura  civile,  in  busta  chiusa  e
          sigillata,  si  affigge   nell'albo   del   comune   e   la
          notificazione, ai fini della  decorrenza  del  termine  per
          ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
          a quello di affissione; 
              e-bis) e' facolta'  del  contribuente  che  non  ha  la
          residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
          della  lettera  d),  o  che   non   abbia   costituito   un
          rappresentante fiscale, comunicare  al  competente  ufficio
          locale, con le modalita' di cui  alla  stessa  lettera  d),
          l'indirizzo estero per  la  notificazione  degli  avvisi  e
          degli altri atti  che  lo  riguardano;  salvo  il  caso  di
          consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la
          notificazione  degli  avvisi  o  degli  atti  e'   eseguita
          mediante spedizione a mezzo  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento; 
              f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146,
          150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. 
              L'elezione  di  domicilio  ha  effetto  dal  trentesimo
          giorno successivo a quello della data di ricevimento  delle
          comunicazioni previste alla  lettera  d)  ed  alla  lettera
          e-bis) del comma precedente. 
              Le variazioni e le modificazioni  dell'indirizzo  hanno
          effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
          successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
          per le persone giuridiche e le societa' ed  enti  privi  di
          personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo  a
          quello  della  ricezione  da   parte   dell'ufficio   della
          dichiarazione prevista  dagli  articoli  35  e  35-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  ovvero  del  modello  previsto  per  la  domanda   di
          attribuzione del numero  di  codice  fiscale  dei  soggetti
          diversi  dalle   persone   fisiche   non   obbligati   alla
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA. 
              Salvo  quanto  previsto  dai  commi  precedenti  ed  in
          alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
          di procedura civile, la notificazione ai  contribuenti  non
          residenti e' validamente effettuata mediante spedizione  di
          lettera   raccomandata   con    avviso    di    ricevimento
          all'indirizzo della residenza estera rilevato dai  registri
          dell'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  o  a
          quello della sede legale  estera  risultante  dal  registro
          delle imprese di cui all'articolo 2188 del  codice  civile.
          In mancanza dei predetti  indirizzi,  la  spedizione  della
          lettera  raccomandata  con   avviso   di   ricevimento   e'
          effettuata all'indirizzo estero indicato  dal  contribuente
          nelle domande di attribuzione del numero di codice  fiscale
          o variazione dati e nei modelli  di  cui  al  terzo  comma,
          primo  periodo.   In   caso   di   esito   negativo   della
          notificazione si applicano le disposizioni di cui al  primo
          comma, lettera e). 
              La  notificazione  ai  contribuenti  non  residenti  e'
          validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora  i
          medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia  delle  entrate
          l'indirizzo della  loro  residenza  o  sede  estera  o  del
          domicilio eletto per la  notificazione  degli  atti,  e  le
          successive  variazioni,  con  le  modalita'  previste   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
          comunicazione e le successive variazioni hanno effetto  dal
          trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. 
              Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
          considera fatta nella data della spedizione; i termini  che
          hanno inizio dalla notificazione decorrono  dalla  data  in
          cui l'atto e' ricevuto. 
              In deroga all'articolo 149-bis del codice di  procedura
          civile e alle modalita'  di  notificazione  previste  dalle
          norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili
          con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli
          avvisi e degli altri  atti  che  per  legge  devono  essere
          notificati alle imprese individuali o costituite  in  forma
          societaria e ai professionisti iscritti in albi  o  elenchi
          istituiti con legge  dello  Stato  puo'  essere  effettuata
          direttamente  dal  competente  ufficio  con  le   modalita'
          previste dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di  posta
          elettronica  certificata,  all'indirizzo  del  destinatario
          risultante dall'indice nazionale degli indirizzi  di  posta
          elettronica   certificata   (INI-PEC).   All'ufficio   sono
          consentite  la  consultazione  telematica  e  l'estrazione,
          anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di
          posta elettronica risulta  satura,  l'ufficio  effettua  un
          secondo tentativo di consegna decorsi almeno  sette  giorni
          dal primo invio. Se anche a seguito di  tale  tentativo  la
          casella di  posta  elettronica  risulta  satura  oppure  se
          l'indirizzo  di  posta  elettronica  del  destinatario  non
          risulta valido  o  attivo,  la  notificazione  deve  essere
          eseguita mediante deposito telematico  dell'atto  nell'area
          riservata del sito internet della societa' InfoCamere  Scpa
          e pubblicazione,  entro  il  secondo  giorno  successivo  a
          quello di deposito, del relativo avviso nello stesso  sito,
          per la durata di quindici  giorni;  l'ufficio  inoltre  da'
          notizia   al   destinatario   dell'avvenuta   notificazione
          dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza  ulteriori
          adempimenti a proprio carico.  Ai  fini  del  rispetto  dei
          termini di prescrizione e decadenza,  la  notificazione  si
          intende  comunque  perfezionata  per  il  notificante   nel
          momento in cui  il  suo  gestore  della  casella  di  posta
          elettronica  certificata  gli  trasmette  la  ricevuta   di
          accettazione con la  relativa  attestazione  temporale  che
          certifica l'avvenuta spedizione del messaggio,  mentre  per
          il  destinatario  si  intende  perfezionata  alla  data  di
          avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che  il  gestore
          della  casella  di  posta   elettronica   certificata   del
          destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi  di  cui  al
          periodo precedente, nel quindicesimo  giorno  successivo  a
          quello della pubblicazione dell'avviso  nel  sito  internet
          della societa' InfoCamere  Scpa.  Nelle  more  della  piena
          operativita'  dell'anagrafe  nazionale  della   popolazione
          residente, per i soggetti diversi da  quelli  obbligati  ad
          avere un indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  da
          inserire  nell'INI-PEC,  la   notificazione   puo'   essere
          eseguita a coloro che ne facciano richiesta,  all'indirizzo
          di posta elettronica certificata di cui  sono  intestatari,
          all'indirizzo di posta elettronica certificata di  uno  dei
          soggetti di cui  all'articolo  12,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero  del  coniuge,
          di un parente  o  affine  entro  il  quarto  grado  di  cui
          all'articolo  63,  secondo  comma,  secondo  periodo,   del
          presente decreto, specificamente incaricati di ricevere  le
          notifiche per conto degli interessati, secondo le modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo  precedente,
          l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai  fini
          delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo  a
          quello  in  cui  l'ufficio  attesta  la   ricezione   della
          richiesta stessa. Se la casella di  posta  elettronica  del
          contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura,
          l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi
          almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito  di
          tale tentativo la  casella  di  posta  elettronica  risulta
          satura  oppure  nei  casi  in  cui  l'indirizzo  di   posta
          elettronica del contribuente non risulta valido  o  attivo,
          si applicano le disposizioni in  materia  di  notificazione
          degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
          notificati al contribuente, comprese  le  disposizioni  del
          presente articolo diverse da quelle del  presente  comma  e
          quelle del codice di  procedura  civile  dalle  stesse  non
          modificate, con esclusione dell'articolo 149-bisdel  codice
          di procedura civile.» 
              Si riporta il testo l'articolo 177, comma 4, del citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art.  177  (Campo  di  applicazione  e  finalita').  -
          Omissis 
              4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero   recare   pregiudizio   all'ambiente   e,    in
          particolare: 
              a) senza determinare rischi  per  l'acqua,  l'aria,  il
          suolo, nonche' per la fauna e la flora; 
              b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 
              c)  senza  danneggiare  il  paesaggio  e  i   siti   di
          particolare interesse,  tutelati  in  base  alla  normativa
          vigente. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo l'articolo 178 del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art. 178 (Principi). - 1. Al  fine  di  rafforzare  il
          riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio  e  il  recupero
          dei rifiuti, con uno  o  piu'  decreti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio e del mare, di concerto con il  Ministero  dello
          sviluppo economico, sentita la Conferenza  unificata,  sono
          istituiti regimi di responsabilita' estesa  del  produttore
          di cui  all'articolo  183,  comma  1,  lettera  g-bis)  del
          presente decreto. Con il medesimo  decreto  sono  definiti,
          per  singolo   regime   di   responsabilita'   estesa   del
          produttore,  i  requisiti,   nel   rispetto   dell'articolo
          178-ter,  e  sono  altresi'  determinate  le   misure   che
          includono un sistema  di  restituzione  dei  prodotti  dopo
          l'utilizzo e dei rifiuti derivanti dagli stessi nonche'  la
          successiva  gestione  dei   rifiuti,   la   responsabilita'
          finanziaria per tali attivita'. 
              2. Sono fatte salve le  discipline  di  responsabilita'
          estesa del produttore di cui al titolo II e al  titolo  III
          del  presente  decreto.  La  responsabilita'   estesa   del
          produttore del  prodotto  e'  applicabile  fatta  salva  la
          responsabilita'  della  gestione   dei   rifiuti   di   cui
          all'articolo 188, comma 1, e fatta  salva  la  legislazione
          esistente  concernente  flussi  di   rifiuti   e   prodotti
          specifici. 
              3. I regimi di responsabilita'  estesa  del  produttore
          istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono  misure
          appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti
          e  dei  loro  componenti  volta  a  ridurne   gli   impatti
          ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione
          e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad  assicurare
          che il recupero e lo  smaltimento  dei  prodotti  che  sono
          diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di  priorita'
          di  cui  all'articolo  179  e  nel  rispetto  del  comma  4
          dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano,  tra  l'altro,
          lo sviluppo, la  produzione  e  la  commercializzazione  di
          prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo,
          contenenti materiali  riciclati,  tecnicamente  durevoli  e
          facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti,
          sono  adatti  a  essere  preparati  per  il  riutilizzo   e
          riciclati  per  favorire  la  corretta   attuazione   della
          gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto
          dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei
          rifiuti e, se del caso, della potenzialita' di  riciclaggio
          multiplo. 
              4.I decreti di cui al comma 1: 
              a) tengono conto della  fattibilita'  tecnica  e  della
          praticabilita' economica nonche' degli impatti  complessivi
          sanitari, ambientali e sociali, rispettando  l'esigenza  di
          assicurare il corretto funzionamento del mercato interno; 
              b) disciplinano le eventuali  modalita'  di  riutilizzo
          dei  prodotti  nonche'  di  gestione  dei  rifiuti  che  ne
          derivano ed includono l'obbligo di mettere  a  disposizione
          del pubblico le informazioni  relative  alla  modalita'  di
          riutilizzo e riciclo; 
              c) prevedono specifici obblighi  per  gli  aderenti  al
          sistema. 
              5. Nelle materie  di  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari  e  forestali,  i  regimi  di
          responsabilita' estesa  del  produttore  sono  istituiti  e
          disciplinati,  ai  sensi  del  comma  1,  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentita la Conferenza unificata.» 
              Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione
          di un quadro che favorisce gli investimenti  sostenibili  e
          recante  modifica  del  regolamento  (UE)   2019/2088,   e'
          pubblicato nella GUUE 22 giugno 2020, n. L 198. 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  256  del  decreto
          legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  recante  «Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro»: 
              «Art.  256   (Lavori   di   demolizione   o   rimozione
          dell'amianto). - 1.I lavori di demolizione o  di  rimozione
          dell'amianto possono  essere  effettuati  solo  da  imprese
          rispondenti  ai  requisiti  di  cui  all'articolo  212  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori  di
          demolizione o di  rimozione  dell'amianto  o  di  materiali
          contenenti amianto  da  edifici,  strutture,  apparecchi  e
          impianti, nonche' dai mezzi  di  trasporto,  predispone  un
          piano di lavoro. 
              3. Il piano  di  cui  al  comma  2  prevede  le  misure
          necessarie per garantire  la  sicurezza  e  la  salute  dei
          lavoratori  sul   luogo   di   lavoro   e   la   protezione
          dell'ambiente esterno. 
              4.  Il  piano,  in  particolare,  prevede  e   contiene
          informazioni sui seguenti punti: 
              a) rimozione dell'amianto o  dei  materiali  contenenti
          amianto   prima   dell'applicazione   delle   tecniche   di
          demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire
          per  i   lavoratori   un   rischio   maggiore   di   quello
          rappresentato  dal  fatto  che  l'amianto  o  i   materiali
          contenenti amianto vengano lasciati sul posto; 
              b) fornitura ai lavoratori  di  idonei  dispositivi  di
          protezione individuale; 
              c)   verifica    dell'assenza    di    rischi    dovuti
          all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine
          dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto; 
              d)   adeguate   misure   per   la   protezione   e   la
          decontaminazione del personale incaricato dei lavori; 
              e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la
          raccolta e lo smaltimento dei materiali; 
              f)  adozione,  nel  caso  in  cui   sia   previsto   il
          superamento dei valori  limite  di  cui  all'articolo  254,
          delle misure di  cui  all'articolo  255,  adattandole  alle
          particolari esigenze del lavoro specifico; 
              g) natura dei lavori, data  di  inizio  e  loro  durata
          presumibile; 
              h) luogo ove i lavori verranno effettuati; 
              i)  tecniche  lavorative  adottate  per  la   rimozione
          dell'amianto; 
              l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che
          si intendono utilizzare per attuare quanto  previsto  dalle
          lettere d) ed e). 
              5. Copia del piano di lavoro e' inviata  all'organo  di
          vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio  dei  lavori.
          Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo
          di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione
          o modifica del piano di lavoro e non rilascia  prescrizione
          operativa, il datore di  lavoro  puo'  eseguire  i  lavori.
          L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima  dell'inizio
          dei lavori non si applica nei  casi  di  urgenza.  In  tale
          ultima ipotesi, oltre alla  data  di  inizio,  deve  essere
          fornita dal datore di  lavoro  indicazione  dell'orario  di
          inizio delle attivita'. 
              6. L'invio della  documentazione  di  cui  al  comma  5
          sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250. 
              7. Il datore di lavoro provvede affinche' i  lavoratori
          o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione
          di cui al comma 4.»