Art. 16 Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei dati relativi ai casi di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui all'art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il Ministero prosegue l'attivita' di monitoraggio prevista dal presente articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilita' nei casi previsti dall' art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010. 2. Per le finalita' previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, in conformita' all'art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno. 3. Dopo l'elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.