Art. 17 
 
Monitoraggio  delle  ordinanze  di  mediazione  demandata  ai   sensi
  dell'art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo
  2010, n. 28 
 
  1.  Il  Ministero  provvede  al  monitoraggio  previsto   dall'art.
5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010,  con
cadenza annuale a  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, considerando i seguenti dati: 
    a) numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale; 
    b) data nella quale il giudice ha adottato  l'ordinanza  prevista
dall'art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010; 
    c) data dell'ordinanza con la  quale  il  giudice  ha  dichiarato
l'estinzione del procedimento. 
  2. Per le finalita' previste dal comma 1,  DGSTAT  elabora  a  fini
statistici i dati di cui al comma 1, estratti  dalla  piattaforma  di
cui all'art. 3, comma 1, in conformita'  all'art.  18,  entro  il  31
gennaio di ogni anno. 
  3. Dopo  l'elaborazione  statistica,  il  Ministero  provvede  alla
cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.