Art. 17 Monitoraggio delle ordinanze di mediazione demandata ai sensi dell'art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall'art. 5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, considerando i seguenti dati: a) numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale; b) data nella quale il giudice ha adottato l'ordinanza prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010; c) data dell'ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento. 2. Per le finalita' previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, in conformita' all'art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno. 3. Dopo l'elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.