Art. 18 
 
                          Trattamento dati 
 
  1. Il  Ministero  e  l'Agenzia  delle  entrate  sono  titolari  dei
trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per  le  attivita'
di competenza, svolte  ai  fini  del  riconoscimento  di  credito  di
imposta ai sensi del presente decreto. 
  2. Il Ministero e' titolare  dei  trattamenti  dei  dati  personali
effettuati mediante la piattaforma di cui  all'art.  3,  comma  1,  e
assicura  che  tali  trattamenti  avvengono   adottando   le   misure
necessarie  a  garantire  il  rispetto  dei  principi  di   liceita',
correttezza  e  trasparenza  nei  confronti  degli  interessati,   di
limitazione  della  finalita',  di  minimizzazione   dei   dati,   di
limitazione della conservazione e di integrita' e riservatezza  e  di
protezione dei  dati  fin  dalla  progettazione  e  per  impostazione
predefinita in conformita' agli articoli 5 e 25 del regolamento  (UE)
n. 2016/679. A tal fine, il Dipartimento per gli affari di  giustizia
del Ministero, previa valutazione di  impatto  sulla  protezione  dei
dati ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n.  2016/679,  adotta
un disciplinare tecnico nel quale sono individuate: 
    a) le misure tecniche e  organizzative  volte  ad  assicurare  un
adeguato livello di sicurezza con  riferimento  ai  rischi  derivanti
dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla  divulgazione
non autorizzata o dall'accesso, in modo  accidentale  o  illegale,  a
dati personali, nel rispetto dell'art. 32  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679, che comprendono,  tra  le  altre,  la  registrazione  delle
operazioni  effettuate  sulla  piattaforma  da  parte  dei   soggetti
autorizzati, ai fini della verifica della liceita'  dei  trattamenti,
per finalita' di controllo interno e per garantire l'integrita' e  la
riservatezza dei dati personali, l'utilizzo della crittografia per la
protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonche' il rilevamento e
la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che  dovessero
verificarsi nell'ambito dei trattamenti effettuati; 
    b) gli attributi associati alle identita' digitali  degli  utenti
della  piattaforma   acquisiti   nell'ambito   delle   procedure   di
autenticazione  informatica,   limitandoli   ai   dati   strettamente
necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome; 
    c) le misure in  relazione  al  trattamento  dei  dati  personali
necessari ai fini dell'espletamento delle verifiche e  dei  controlli
da effettuarsi ai sensi del presente decreto; 
    d) le misure appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato in  caso  di  eventuale
trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti  alle
categorie di cui agli  articoli  9  e  10  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679, eventualmente rilevabili dall'indicazione della materia  ai
sensi dell'art. 4, comma 1,  lettera  d),  e  comma  2,  lettera  d),
dell'art. 5, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera e), e  dell'art.
9, comma 1, lettera a) del presente decreto; 
    e) le misure adottate per garantire  un  accesso  selettivo  alle
informazioni da parte dei soggetti  autorizzati  e  le  altre  misure
poste a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati. 
  3. I dati trattati ai sensi del presente  decreto  sono  conservati
per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente  allo  scopo
di consentire lo svolgimento delle attivita' e i  controlli  previsti
dal  presente  decreto  e  fino   alla   definizione   di   eventuali
contenziosi. 
  4. I dati personali raccolti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera
a), e dell'art. 7, comma 1, lettera b), sono trattati  esclusivamente
per la finalita' di cui al comma 1, nonche', da parte di DGSTAT,  per
le attivita' svolte ai sensi degli articoli 19  e  20,  a  soli  fini
statistici, in  conformita'  all'art.  89  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679, agli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n.  30
giugno 2003, n. 196, alle «Regole  deontologiche  per  trattamenti  a
fini statistici o di ricerca scientifica effettuati  nell'ambito  del
Sistema Statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre  2018,
n. 515 del garante per la protezione dei dati personali e al  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322.