Art. 43
Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025
1. Per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei
cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio
sacro di Roma, funzionali all'ospitalita' e alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 da parte della Santa
Sede, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano
e sono funzionali all'accoglienza dei pellegrini, e' autorizzata la
spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023((,)) che sono assegnati alla
Santa Sede.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono avviati e realizzati a
seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del
turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati
gli indirizzi e le azioni, nonche' il piano degli interventi e delle
opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell'ambito delle
risorse di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri ((derivanti)) dal comma 1, pari a 7.630.000 ((euro))
per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui
all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il
comma 427-bis e' inserito il seguente:
«427-ter. La societa' «Giubileo 2025» e' iscritta di diritto
nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, ((del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo)) 31 marzo 2023, n.
36, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali
ai compiti ad essa assegnati ((dai commi da 420 a 443 del presente
articolo))».
((4-bis. Per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento
relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e alle
annesse tecnologie sanitarie collegate alle attivita' dei presidi
sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso
della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario
regionale della regione Lazio, funzionali a permettere un'adeguata
accoglienza dei pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025,
nonche' per tenere conto degli effettivi costi degli interventi
previsti nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' autorizzata la spesa
complessiva di 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 124,6 milioni
di euro per l'anno 2024, di 26,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di
3,2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di
euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo
dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;
b) quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di
euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,2
milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26,
comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Commissario straordinario per il Giubileo, di
cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute,
predispone una proposta di aggiornamento del programma dettagliato
degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo
1, comma 422, della legge n. 234 del 2021, e dei relativi allegati,
ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento
degli interventi anche da parte della regione Lazio.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 368, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«1.- 367 (Omissis)
368. Per la realizzazione di investimenti finalizzati
ad incrementare l'attrattivita' turistica del Paese, anche
in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed
eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato
rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali,
economiche ed occupazionali sui territori e per le
categorie interessate, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire
denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di conto
capitale», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 63, comma 1, del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una
specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi
compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione
appaltante o centrale di committenza che soddisfi i
requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la
qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo
periodo.
(Omissis).»