Art. 43 
 
 Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 
 
  1. Per la realizzazione di  investimenti  di  digitalizzazione  dei
cammini giubilari e di una applicazione  informatica  sul  patrimonio
sacro di Roma, funzionali all'ospitalita'  e  alle  celebrazioni  del
Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 da parte della  Santa
Sede, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato  italiano
e sono funzionali all'accoglienza dei pellegrini, e'  autorizzata  la
spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023((,)) che sono assegnati  alla
Santa Sede. 
  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono avviati e  realizzati  a
seguito della stipulazione, tra la Santa  Sede  e  il  Ministero  del
turismo per l'Italia, di una intesa, con la  quale  sono  individuati
gli indirizzi e le azioni, nonche' il piano degli interventi e  delle
opere necessari, e definiti i  reciproci  impegni  nell'ambito  delle
risorse di cui al medesimo comma 1. 
  3. Agli oneri ((derivanti)) dal comma 1, pari a 7.630.000  ((euro))
per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo unico nazionale per  il  turismo  di  conto  capitale,  di  cui
all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n.  234.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  dopo  il
comma 427-bis e' inserito il seguente: 
    «427-ter. La societa' «Giubileo  2025»  e'  iscritta  di  diritto
nell'elenco di  cui  all'articolo  63,  comma  1,  ((del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo)) 31 marzo 2023, n.
36, per gli appalti di lavori, di servizi e di  forniture  funzionali
ai compiti ad essa assegnati ((dai commi da 420 a  443  del  presente
articolo))». 
  ((4-bis. Per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento
relative ai lavori  di  adeguamento  e  di  ristrutturazione  e  alle
annesse tecnologie sanitarie collegate  alle  attivita'  dei  presidi
sede di dipartimenti di emergenza,  accettazione  e  pronto  soccorso
della  rete  del  sistema  dell'emergenza  del   servizio   sanitario
regionale della regione Lazio, funzionali  a  permettere  un'adeguata
accoglienza dei pellegrini che  partecipano  al  Giubileo  del  2025,
nonche' per tenere  conto  degli  effettivi  costi  degli  interventi
previsti nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422,
della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 124,6 milioni
di euro per l'anno 2024, di 26,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di
3,2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede: 
  a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a  100  milioni  di
euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo
dell'imposta sul valore aggiunto, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20  della  legge  11
marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio; 
  b) quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di
euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a  3,2
milioni di euro per l'anno 2026,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26,
comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
  4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, entro novanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, il Commissario straordinario per  il  Giubileo,  di
cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
sentito per gli aspetti di  competenza  il  Ministero  della  salute,
predispone una proposta di aggiornamento  del  programma  dettagliato
degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il  2025  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo
1, comma 422, della legge n. 234 del 2021, e dei  relativi  allegati,
ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento
degli interventi anche da parte della regione Lazio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 368, della
          citata legge 30 dicembre 2021, n. 234: 
              «1.- 367 (Omissis) 
              368. Per la realizzazione di  investimenti  finalizzati
          ad incrementare l'attrattivita' turistica del Paese,  anche
          in  relazione  all'organizzazione  di   manifestazioni   ed
          eventi, compresi quelli  sportivi,  connotati  da  spiccato
          rilievo turistico, garantendo  positive  ricadute  sociali,
          economiche  ed  occupazionali  sui  territori  e   per   le
          categorie  interessate,  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero del turismo e' istituito un  fondo  da  ripartire
          denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di  conto
          capitale», con una dotazione pari a 50 milioni di euro  per
          l'anno 2022, 100 milioni di  euro  per  l'anno  2023  e  50
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 63,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: 
              «Art. 63 (Qualificazione delle  stazioni  appaltanti  e
          delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando  quanto
          stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
          ne assicura la gestione e la pubblicita', un  elenco  delle
          stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in  una
          specifica sezione, anche le centrali  di  committenza,  ivi
          compresi  i   soggetti   aggregatori.   Ciascuna   stazione
          appaltante  o  centrale  di  committenza  che  soddisfi   i
          requisiti   di   cui   all'allegato   II.4   consegue    la
          qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui  al  primo
          periodo. 
              (Omissis).»