Art. 24
Controlli
1. Le Regioni effettuano i controlli sulle OP e relativi aderenti,
AOP e filiali di cui all'art. 13 con sede nel territorio regionale,
per:
a) la concessione del riconoscimento delle OP e delle AOP;
b) l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche;
c) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento
delle OP e delle AOP, che non attuano un programma operativo,
d) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento
delle OP e delle AOP che attuano un programma operativo, ove ritenuto
necessario;
e) l'accertamento dei requisiti delle filiali di cui all'art. 13.
Altresi', le Regioni effettuano controlli in loco sulle OP e le
aziende agricole con sede nel proprio territorio, ancorche' aderenti
ad AOP o OP con sede in altre Regioni, su richiesta di queste ultime.
2. Gli organismi pagatori effettuano i controlli sulle OP e
relativi aderenti, AOP e filiali di cui all'art. 13 con sede nel
territorio di competenza, per l'accertamento:
a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come
approvati dalle Regioni, anche a seguito delle modifiche in corso
d'anno;
b) della correttezza delle spese sostenute e di ogni condizione
necessaria al pagamento degli aiuti, tra cui il mantenimento dei
requisiti necessari al riconoscimento.
Altresi', gli organismi pagatori effettuano controlli in loco sulle
OP e le aziende agricole con sede nel proprio territorio di
competenza, ancorche' aderenti ad AOP o OP con sede sul territorio di
altri organismi pagatori, su richiesta di questi ultimi.
I controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso
dell'attuazione dell'annualita' considerata concorrono a soddisfare
la quota minima stabilita dei controlli in loco. Sulla base
dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono il
limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal
controllo, che non puo' comunque eccedere i 5.000 euro, nonche' gli
interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le
condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali
possono non essere eseguiti i controlli in loco.
Sono, altresi', di competenza degli organismi pagatori i controlli
di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti
dal mercato, di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione
effettuati sul proprio territorio di competenza. I controlli di
secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti
ritirati. Relativamente ai controlli di primo livello sulle
operazioni di ritiro per beneficienza, gli organismi pagatori
definiscono la percentuale di prodotto da controllare che comunque
non puo' essere inferiore al 10%.
3. AGEA, al fine di garantire controlli omogenei sull'intero
territorio nazionale, definisce, in accordo con gli organismi
pagatori:
a) la tipologia e le modalita' di scambio delle informazioni che
devono essere trasmesse dagli organismi pagatori, anche attraverso il
portale informatico di cui all'art. 26, per la programmazione e
gestione dei controlli complessivi di competenza degli organismi
pagatori stessi;
b) le linee guida operative per omogeneizzare l'esecuzione delle
diverse tipologie di controlli, al fine di agevolare il coordinamento
dei programmi dei controlli da realizzare da parte dei singoli
organismi pagatori.
4. Le Regioni e gli organismi pagatori definiscono l'analisi dei
rischi per l'esecuzione di controlli di propria competenza, sulla
base degli specifici elementi dati in merito dal regolamento delegato
e dal regolamento di esecuzione, nonche' su altri elementi ritenuti
necessari.
5. Ogni operazione di controllo amministrativo o in loco deve
essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti ed ogni
altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilita' e l'evidenza
del controllo. In particolare, per i controlli in loco il verbale
deve contenere gli elementi minimi indicati dall'organismo pagatore e
deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante
dell'OP o della AOP.
6. Le Regioni e gli organismi pagatori assicurano il rispetto delle
condizioni relative alla verificabilita' dei criteri di
ammissibilita', alla disponibilita' di personale adeguatamente
qualificato, ai potenziali doppi finanziamenti.
7. Una domanda di approvazione di un programma operativo o una
domanda di aiuto e' respinta, integralmente o per la parte delle
spese non verificate, se un'organizzazione di produttori o
un'associazione di organizzazione di produttori, compresi i suoi
soci, impedisce la realizzazione di un controllo in loco.