Art. 24 
 
                              Controlli 
 
  1. Le Regioni effettuano i controlli sulle OP e relativi  aderenti,
AOP e filiali di cui all'art. 13 con sede nel  territorio  regionale,
per: 
    a) la concessione del riconoscimento delle OP e delle AOP; 
    b) l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche; 
    c) il mantenimento  dei  requisiti  necessari  al  riconoscimento
delle OP e delle AOP, che non attuano un programma operativo, 
    d) il mantenimento  dei  requisiti  necessari  al  riconoscimento
delle OP e delle AOP che attuano un programma operativo, ove ritenuto
necessario; 
    e) l'accertamento dei requisiti delle filiali di cui all'art. 13. 
  Altresi', le Regioni effettuano controlli in loco  sulle  OP  e  le
aziende agricole con sede nel proprio territorio, ancorche'  aderenti
ad AOP o OP con sede in altre Regioni, su richiesta di queste ultime. 
  2. Gli  organismi  pagatori  effettuano  i  controlli  sulle  OP  e
relativi aderenti, AOP e filiali di cui  all'art.  13  con  sede  nel
territorio di competenza, per l'accertamento: 
    a)  della  corretta  attuazione  dei  programmi  operativi,  come
approvati dalle Regioni, anche a seguito  delle  modifiche  in  corso
d'anno; 
    b) della correttezza delle spese sostenute e di  ogni  condizione
necessaria al pagamento degli aiuti,  tra  cui  il  mantenimento  dei
requisiti necessari al riconoscimento. 
  Altresi', gli organismi pagatori effettuano controlli in loco sulle
OP  e  le  aziende  agricole  con  sede  nel  proprio  territorio  di
competenza, ancorche' aderenti ad AOP o OP con sede sul territorio di
altri organismi pagatori, su richiesta di questi ultimi. 
  I  controlli  svolti  presso  le  aziende  dei   soci   nel   corso
dell'attuazione dell'annualita' considerata concorrono  a  soddisfare
la  quota  minima  stabilita  dei  controlli  in  loco.  Sulla   base
dell'analisi del  rischio,  gli  organismi  pagatori  definiscono  il
limite di spesa degli interventi che  possono  essere  esonerati  dal
controllo, che non puo' comunque eccedere i 5.000 euro,  nonche'  gli
interventi considerati a basso rischio di inadempimento,  secondo  le
condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per  i  quali
possono non essere eseguiti i controlli in loco. 
  Sono, altresi', di competenza degli organismi pagatori i  controlli
di primo e secondo livello sulle operazioni di  ritiro  dei  prodotti
dal mercato, di mancata raccolta e raccolta prima  della  maturazione
effettuati sul proprio  territorio  di  competenza.  I  controlli  di
secondo livello sono svolti anche presso i destinatari  dei  prodotti
ritirati.  Relativamente  ai  controlli  di   primo   livello   sulle
operazioni  di  ritiro  per  beneficienza,  gli  organismi   pagatori
definiscono la percentuale di prodotto da  controllare  che  comunque
non puo' essere inferiore al 10%. 
  3. AGEA,  al  fine  di  garantire  controlli  omogenei  sull'intero
territorio  nazionale,  definisce,  in  accordo  con  gli   organismi
pagatori: 
    a) la tipologia e le modalita' di scambio delle informazioni  che
devono essere trasmesse dagli organismi pagatori, anche attraverso il
portale informatico di cui  all'art.  26,  per  la  programmazione  e
gestione dei controlli  complessivi  di  competenza  degli  organismi
pagatori stessi; 
    b) le linee guida operative per omogeneizzare l'esecuzione  delle
diverse tipologie di controlli, al fine di agevolare il coordinamento
dei programmi dei  controlli  da  realizzare  da  parte  dei  singoli
organismi pagatori. 
  4. Le Regioni e gli organismi pagatori  definiscono  l'analisi  dei
rischi per l'esecuzione di controlli  di  propria  competenza,  sulla
base degli specifici elementi dati in merito dal regolamento delegato
e dal regolamento di esecuzione, nonche' su altri  elementi  ritenuti
necessari. 
  5. Ogni operazione di  controllo  amministrativo  o  in  loco  deve
essere documentata con verbali, annotazioni  sui  documenti  ed  ogni
altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilita'  e  l'evidenza
del controllo. In particolare, per i controlli  in  loco  il  verbale
deve contenere gli elementi minimi indicati dall'organismo pagatore e
deve essere  obbligatoriamente  controfirmato  da  un  rappresentante
dell'OP o della AOP. 
  6. Le Regioni e gli organismi pagatori assicurano il rispetto delle
condizioni   relative   alla   verificabilita'   dei    criteri    di
ammissibilita',  alla  disponibilita'  di   personale   adeguatamente
qualificato, ai potenziali doppi finanziamenti. 
  7. Una domanda di approvazione di  un  programma  operativo  o  una
domanda di aiuto e' respinta, integralmente  o  per  la  parte  delle
spese  non  verificate,  se   un'organizzazione   di   produttori   o
un'associazione di organizzazione  di  produttori,  compresi  i  suoi
soci, impedisce la realizzazione di un controllo in loco.