Art. 26 
 
                Informatizzazione delle informazioni 
 
  1. All'interno del SIAN sono  rese  disponibili  da  AGEA  apposite
funzionalita', alle quali hanno accesso,  per  quanto  di  rispettiva
competenza, gli organismi pagatori, le Regioni, il Ministero, le  OP,
le AOP e loro  organismi  di  rappresentanza,  per  ottemperare  agli
obblighi di informazione, monitoraggio  e  controllo  previsti  dalla
Strategia nazionale. 
  2. Le funzionalita' telematiche del SIAN e le relative modalita' di
implementazione e aggiornamento sono definite  dall'AGEA  con  propri
provvedimenti, in accordo con il  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle  foreste,  le  Regioni  e  le  province
autonome. 
  3. Le OP e le  AOP  inseriscono  per  via  telematica  nel  sistema
informativo: 
    a) le compagini sociali; 
    b) le domande di riconoscimento inviate alle Regioni; 
    c) le domande di approvazione dei  programmi  operativi  e  delle
loro modifiche, inviate alle Regioni; 
    d) le domande di  aiuto,  comprese  anche  quelle  relative  agli
anticipi e acconti, inviate agli organismi pagatori. 
  4.  Sono  rigettate  le  domande  non   completate   o   presentate
successivamente alla decorrenza dei termini prescritti,  Fatto  salvo
quanto previsto dall'art. 27, paragrafo 12 del presente decreto. 
  5. Le Regioni e gli organismi  pagatori,  ciascuno  per  quanto  di
rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni  inerenti
il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei  programmi
operativi e delle  loro  modifiche,  nonche'  l'importo  degli  aiuti
approvati, rendicontati, ammessi ed erogati. 
  In caso di fusioni dovra' essere assicurata la tracciabilita' delle
informazioni relative alle situazioni pregresse delle OP coinvolte. 
  6. L'inserimento nel SIAN  delle  informazioni  in  possesso  delle
Regioni e degli organismi pagatori che utilizzano un proprio  sistema
informativo  e'  effettuato  per  mezzo  di  apposite  procedure   di
interscambio dei dati. In ogni caso, tale inserimento  e'  completato
negli stessi termini di cui ai commi precedenti. 
  7. I dati e le  informazioni  nel  portale  SIAN,  richiesti  dalla
normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale,  sono
resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle Regioni e dagli organismi
pagatori, per quanto di rispettiva competenza. 
  8. Nelle more dell'attivazione  completa  delle  funzionalita'  del
SIAN, le istanze e le informazioni di cui al comma 3 sono  presentate
alle rispettive amministrazioni sulla base  delle  indicazioni  dalle
stesse fornite.