Art. 26
Informatizzazione delle informazioni
1. All'interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA apposite
funzionalita', alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva
competenza, gli organismi pagatori, le Regioni, il Ministero, le OP,
le AOP e loro organismi di rappresentanza, per ottemperare agli
obblighi di informazione, monitoraggio e controllo previsti dalla
Strategia nazionale.
2. Le funzionalita' telematiche del SIAN e le relative modalita' di
implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri
provvedimenti, in accordo con il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, le Regioni e le province
autonome.
3. Le OP e le AOP inseriscono per via telematica nel sistema
informativo:
a) le compagini sociali;
b) le domande di riconoscimento inviate alle Regioni;
c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle
loro modifiche, inviate alle Regioni;
d) le domande di aiuto, comprese anche quelle relative agli
anticipi e acconti, inviate agli organismi pagatori.
4. Sono rigettate le domande non completate o presentate
successivamente alla decorrenza dei termini prescritti, Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 27, paragrafo 12 del presente decreto.
5. Le Regioni e gli organismi pagatori, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni inerenti
il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei programmi
operativi e delle loro modifiche, nonche' l'importo degli aiuti
approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.
In caso di fusioni dovra' essere assicurata la tracciabilita' delle
informazioni relative alle situazioni pregresse delle OP coinvolte.
6. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle
Regioni e degli organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema
informativo e' effettuato per mezzo di apposite procedure di
interscambio dei dati. In ogni caso, tale inserimento e' completato
negli stessi termini di cui ai commi precedenti.
7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla
normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale, sono
resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle Regioni e dagli organismi
pagatori, per quanto di rispettiva competenza.
8. Nelle more dell'attivazione completa delle funzionalita' del
SIAN, le istanze e le informazioni di cui al comma 3 sono presentate
alle rispettive amministrazioni sulla base delle indicazioni dalle
stesse fornite.