Art. 27 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Le eventuali sanzioni amministrative stabilite  dai  regolamenti
comunitari e dalla normativa nazionale, sono applicate dalle  Regioni
e dagli organismi pagatori, ciascuno per gli  aspetti  di  pertinenza
secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi. 
  2. I provvedimenti di revoca del riconoscimento  e  di  sospensione
dello  stesso  sono  adottati  dalla  Regione  competente,  anche  su
segnalazione dell'organismo pagatore. 
  3. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'art.  59  del  regolamento  (UE)
2017/891, se la mancata adozione delle misure correttive richieste ai
sensi del paragrafo 4 del medesimo  articolo,  permane  oltre  il  15
ottobre del secondo anno successivo a quello in cui l'inosservanza si
e' verificata, il riconoscimento viene revocato. 
  4.  Se  un'organizzazione  di  produttori  o   un'associazione   di
organizzazioni di operatori non rispetta l'obbligo, entro  i  termini
previsti,  di  fornire  le  informazioni  richieste  ai  fini   della
relazione annuale di cui all'art. 134 del regolamento (UE) 2021/2115,
si applicano mutatis mutandis i paragrafi da 1 a 3 dell'art.  59  del
regolamento (UE) 2017/891, mentre se le informazioni sono fornite  in
maniera incompleta o non corretta, si applicano  mutatis  mutandis  i
paragrafi 4 e 5 del medesimo art. 59 
  5. Qualora, a conclusione del programma  operativo,  non  risultino
rispettate le prescrizioni di cui all'art. 50, paragrafo  7,  lettere
a), b) e c) del regolamento di base, l'aiuto dell'ultimo  anno  viene
ridotto  proporzionalmente  in  funzione  della  percentuale  di  non
conformita'. 
  6. Se una annualita' di un programma operativo viene realizzata  ad
un livello inferiore al 50% della  spesa  approvata,  l'OP  perde  il
diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e  acconti
erogati vengono recuperati. 
  7. In caso di  interruzione  di  un  programma  operativo,  l'aiuto
ricevuto  prima  della  cessazione  del  programma  operativo   viene
recuperato. Tuttavia, l'aiuto non e' recuperato a condizione che: 
    a) l'OP/AOP rispetti  i  criteri  di  riconoscimento  e  che  gli
obiettivi connessi agli interventi previsti dal  programma  operativo
siano stati raggiunti al momento della cessazione e 
    b) gli investimenti finanziati con il fondo  di  esercizio  siano
mantenuti e utilizzati dall'OP/AOP o sue filiali  o  rispettivi  soci
almeno fino al termine del periodo di ammortamento. 
    c) l'adesione della OP ad altra OP riconosciuta, che integra  nel
proprio programma operativo e porta a termine le attivita' necessarie
al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti. Comma  10,  art.
27 dm) 
  8. il comma 7 si applica anche in caso  di  sospensione  volontaria
del riconoscimento, revoca del riconoscimento o scioglimento  dell'OP
o dell'AOP. 
  9. I controlli eseguiti e  le  conseguenti  determinazioni  assunte
dalle autorita' competenti  sono  annotati  in  un  registro  redatto
secondo  i  criteri  definiti  dall'AGEA,  anche  in  funzione  delle
informazioni eventualmente richieste dalla regolamentazione unionale. 
  10. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda
o richiesta, possono essere corretti dalla  OP  o  AOP  in  qualsiasi
momento, se riconosciuti come tali  dalla  Regione  o  dall'organismo
pagatore per quanto di rispettiva competenza.