Art. 27
Sanzioni
1. Le eventuali sanzioni amministrative stabilite dai regolamenti
comunitari e dalla normativa nazionale, sono applicate dalle Regioni
e dagli organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza
secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi.
2. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione
dello stesso sono adottati dalla Regione competente, anche su
segnalazione dell'organismo pagatore.
3. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'art. 59 del regolamento (UE)
2017/891, se la mancata adozione delle misure correttive richieste ai
sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo, permane oltre il 15
ottobre del secondo anno successivo a quello in cui l'inosservanza si
e' verificata, il riconoscimento viene revocato.
4. Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di
organizzazioni di operatori non rispetta l'obbligo, entro i termini
previsti, di fornire le informazioni richieste ai fini della
relazione annuale di cui all'art. 134 del regolamento (UE) 2021/2115,
si applicano mutatis mutandis i paragrafi da 1 a 3 dell'art. 59 del
regolamento (UE) 2017/891, mentre se le informazioni sono fornite in
maniera incompleta o non corretta, si applicano mutatis mutandis i
paragrafi 4 e 5 del medesimo art. 59
5. Qualora, a conclusione del programma operativo, non risultino
rispettate le prescrizioni di cui all'art. 50, paragrafo 7, lettere
a), b) e c) del regolamento di base, l'aiuto dell'ultimo anno viene
ridotto proporzionalmente in funzione della percentuale di non
conformita'.
6. Se una annualita' di un programma operativo viene realizzata ad
un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP perde il
diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti
erogati vengono recuperati.
7. In caso di interruzione di un programma operativo, l'aiuto
ricevuto prima della cessazione del programma operativo viene
recuperato. Tuttavia, l'aiuto non e' recuperato a condizione che:
a) l'OP/AOP rispetti i criteri di riconoscimento e che gli
obiettivi connessi agli interventi previsti dal programma operativo
siano stati raggiunti al momento della cessazione e
b) gli investimenti finanziati con il fondo di esercizio siano
mantenuti e utilizzati dall'OP/AOP o sue filiali o rispettivi soci
almeno fino al termine del periodo di ammortamento.
c) l'adesione della OP ad altra OP riconosciuta, che integra nel
proprio programma operativo e porta a termine le attivita' necessarie
al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti. Comma 10, art.
27 dm)
8. il comma 7 si applica anche in caso di sospensione volontaria
del riconoscimento, revoca del riconoscimento o scioglimento dell'OP
o dell'AOP.
9. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte
dalle autorita' competenti sono annotati in un registro redatto
secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle
informazioni eventualmente richieste dalla regolamentazione unionale.
10. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda
o richiesta, possono essere corretti dalla OP o AOP in qualsiasi
momento, se riconosciuti come tali dalla Regione o dall'organismo
pagatore per quanto di rispettiva competenza.