Art. 28
Procedure di attuazione
1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del
presente decreto sono riportate negli allegati I e II, che
costituiscono parte integrante del decreto.
2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui
al primo comma sono disposti con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni. La predetta
intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, puo' non essere
richiesta per le modifiche dell'allegato.