Art. 29
Norme finali e transitorie
1. Le OP gia' riconosciute alla data del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 18 ottobre 2017, n. 5927,
dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi
1, 2 e 4 del presente decreto, ovvero di realizzare un valore di
produzione commercializzata almeno doppio rispetto al parametro
previsto dall'art. 3, comma 4, entro il 30 settembre 2024.
2. Le OP, ove del caso e se non diversamente stabilito, adeguano i
propri statuti sociali alle normative unionali e nazionali
modificate, in occasione della prima assemblea dei soci utile.
3. La data del 30 settembre 2023 di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 16
per la presentazione dei nuovi programmi operativi poliennali e della
modifica dei programmi operativi in corso, e' prorogata al 20 ottobre
2023. La data del 30 settembre 2023 di cui ai commi 1 e 3 dell'art.
16 del decreto n. 9194017 del 30 settembre 2020 per la presentazione
della modifica dei programmi operativi in corso, e' anch'essa
prorogata al 20 ottobre 2023.
In ogni caso il termine per l'inserimento delle domande nel sistema
operativo di cui all'art. 26, e' prorogato al 15 novembre 2023. Le
Regioni assumono le determinazioni di competenza entro il 20 gennaio
2024.
4. Al fine di consentire l'adeguamento dei programmi operativi alle
disposizioni previste dal decreto e dal decreto ministeriale n.
9194017 del 30 settembre 2020, limitatamente al 2024 le Regioni
autorizzano le modifiche di cui all'art. 17, comma 1.
5. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel presente
decreto e nell'allegato allo stesso corrisponda ad un giorno festivo,
il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo
successivo.
Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi.
In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze
sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per
posta elettronica certificata.