Art. 30
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del
regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni
contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.