Art. 31
Applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto e negli allegati
I e II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024, fatte salve
l'art. 29 paragrafo 1 e quelle relative alla presentazione dei
programmi operativi che trovano immediata applicazione all'atto
dell'emanazione del presente decreto
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne fanno parte
integrante, sono inviati agli organi di controllo per la prevista
registrazione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' sul sito istituzionale del Ministero.