Art. 31 
 
                            Applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto e negli  allegati
I e II si applicano a decorrere dal  1°  gennaio  2024,  fatte  salve
l'art. 29 paragrafo  1  e  quelle  relative  alla  presentazione  dei
programmi  operativi  che  trovano  immediata  applicazione  all'atto
dell'emanazione del presente decreto 
  2. Il presente decreto e  i  suoi  allegati,  che  ne  fanno  parte
integrante, sono inviati agli organi di  controllo  per  la  prevista
registrazione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, nonche' sul sito istituzionale del Ministero.