Art. 20
Modifiche all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di trattenimento degli
stranieri
1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
« 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento
dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su
richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori tre
mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o
il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il
termine complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal giudice, su
richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una
durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in
cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo,
l'operazione di allontanamento sia durata piu' a lungo a causa della
mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo
straniero che sia gia' stato trattenuto presso le strutture
carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi puo' essere
trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati
nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi
titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede
al questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla
nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la
procedura di identificazione interessando le competenti autorita'
diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorita'
giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del
detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il tempo
strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine
il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i
necessari strumenti di coordinamento. ».