Art. 26 
 
          Disposizioni in materia di universita' e ricerca 
 
  1. Al fine di conseguire gli obiettivi  previsti  dall'investimento
3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, nel periodo di attuazione del  Piano,  alle  imprese  che
partecipano al finanziamento  delle  borse  di  dottorato  innovativo
previste dal medesimo investimento e'  riconosciuto  un  esonero  dal
versamento dei complessivi  contributi  previdenziali  a  carico  dei
datori di lavoro,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a  3.750  euro  su
base annua, riparametrato e applicato su base mensile,  per  ciascuna
assunzione a tempo indeterminato di unita' di personale  in  possesso
del titolo di dottore di ricerca o che e'  o  e'  stato  titolare  di
contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre  2010,
n.  240.  Resta  ferma  l'aliquota  di  computo   delle   prestazioni
pensionistiche. 
  2. Ciascuna impresa puo' far richiesta del beneficio nel limite  di
due posizioni attivate a tempo indeterminato per  ciascuna  borsa  di
dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai  regolamenti
(UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del  18  dicembre
2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis».
L'esonero di cui al comma 1 si applica, per  un  periodo  massimo  di
ventiquattro mesi, a far data dal 1°  gennaio  2024  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre  2026,  fermo  restando  il  limite  massimo  di
importo pari a 7.500 euro per ciascuna unita' di personale assunta  a
tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi  delle  risorse
di cui al comma 4. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  entro  novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  si  provvede  a
disciplinare   le   modalita'   di   riconoscimento   del   beneficio
contributivo di cui al comma 1 nel limite massimo  di  spesa  di  150
milioni di euro per il periodo 2024-2026. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  1,  2  e  3,  si
provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento  3.3  della
Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6  agosto
2021   "Assegnazione   delle   risorse   finanziarie   previste   per
l'attuazione degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione.". 
  5. All'articolo 14, comma  6-septiesdecies,  del  decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Per i  trentasei  mesi  successivi  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»; 
    b) le parole: «nei tre anni antecedenti la  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «, per  una  durata  non  inferiore  a  un
anno». 
  6. Nel periodo di attuazione del PNRR, il limite di  spesa  di  cui
all'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, non si applica alle  risorse  rivenienti  dal  medesimo
Piano, nonche' a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o
internazionali,  ammessi  al  finanziamento  sulla  base   di   bandi
competitivi. 
  7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  dopo  il
comma 4-bis¸ e' inserito il seguente: «4-ter.  Ciascuna  universita',
nell'ambito  della  programmazione  triennale,  vincola  le   risorse
corrispondenti  ad  almeno  un  quinto  dei  posti   disponibili   di
professore di prima fascia alla  chiamata  di  studiosi  in  possesso
dell'abilitazione per il gruppo  scientifico-disciplinare  e  per  le
funzioni oggetto del  procedimento.  A  tali  procedimenti  non  sono
ammessi  a  partecipare  i  professori  di  prima  fascia   gia'   in
servizio.». 
  8. Al fine di agevolare il conseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'investimento 1.2  della  Missione  4,  Componente  2,  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, le  universita'  statali,  possono
destinare una quota delle risorse derivanti da progetti  di  ricerca,
europei o internazionali, ammessi  al  finanziamento  sulla  base  di
bandi competitivi, limitatamente  alla  parte  riconosciuta  a  tassi
forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione,  per
la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate
dal Servizio Sanitario Nazionale in favore  di  personale  docente  e
della ricerca nel limite di un importo non superiore all'un per cento
della spesa sostenuta annualmente per il  predetto  personale  e  nel
limite massimo delle risorse rimborsate, sulla base delle indicazioni
stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. 
  9. All'art. 12, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo  le
parole «Consiglio di amministrazione» sono inserite  le  seguenti  «,
scelto fra i componenti in possesso  di  requisiti  non  inferiori  a
quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».