Art. 28 
 
          Disposizioni in materia di housing universitario 
 
  1. Le ulteriori risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022,  n.
197, agli  interventi  per  alloggi  e  residenze  per  gli  studenti
universitari, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 338, possono essere assegnate anche agli interventi proposti
dalle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  dai  relativi
organismi  preposti  al   diritto   allo   studio   universitario   o
all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.