Art. 28
Disposizioni in materia di housing universitario
1. Le ulteriori risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022, n.
197, agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti
universitari, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 338, possono essere assegnate anche agli interventi proposti
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi
organismi preposti al diritto allo studio universitario o
all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.