Articolo 41. 
 
              Livelli e contenuti della progettazione. 
 
  1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si  articola  in
due livelli di successivi approfondimenti  tecnici:  il  progetto  di
fattibilita' tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa e' volta
ad assicurare: 
  a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita'; 
  b) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e  di  tutela
dei beni culturali e paesaggistici, nonche'  il  rispetto  di  quanto
previsto dalla normativa in materia di tutela della  salute  e  della
sicurezza delle costruzioni; 
  c)  la  rispondenza  ai  requisiti  di  qualita'  architettonica  e
tecnico-funzionale,  nonche'  il  rispetto  dei  tempi  e  dei  costi
previsti; 
  d) il rispetto  di  tutti  i  vincoli  esistenti,  con  particolare
riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali; 
  e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di
risorse materiali non rinnovabili nell'intero  ciclo  di  vita  delle
opere; 
  f)  il  rispetto  dei  principi  della  sostenibilita'   economica,
territoriale,  ambientale  e  sociale  dell'intervento,   anche   per
contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il  riuso
e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e  dei  tessuti
urbani; 
  g) la razionalizzazione delle attivita' di  progettazione  e  delle
connesse  verifiche  attraverso  il  progressivo  uso  di  metodi   e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni  di  cui
all'articolo 43; 
  h) l'accessibilita' e l'adattabilita' secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche; 
  i) la compatibilita' geologica e geomorfologica dell'opera. 
  2.  L'allegato  I.7  definisce  i  contenuti  dei  due  livelli  di
progettazione e stabilisce  il  contenuto  minimo  del  quadro  delle
necessita' e del documento di indirizzo della  progettazione  che  le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede
di prima applicazione  del  codice,  l'allegato  I.7  e'  abrogato  a
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  di  un  corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori  pubblici,
che lo sostituisce integralmente anche in  qualita'  di  allegato  al
codice. 
  3. L'allegato  I.7  stabilisce  altresi'  le  prescrizioni  per  la
redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del
RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato  I.7
indica  anche  i  requisiti  delle  prestazioni  che  devono   essere
contenuti nel progetto di fattibilita' tecnico-economica. In caso  di
adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni, il documento di indirizzo della  progettazione  contiene
anche il capitolato informativo. 
  4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei  casi  di
cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  ai
sensi della Convenzione europea  per  la  protezione  del  patrimonio
archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992  e  ratificata
ai sensi della legge  29  aprile  2015,  n.  57,  si  svolge  con  le
modalita' procedurali di cui  all'allegato  I.8.  In  sede  di  prima
applicazione del codice, l'allegato I.8 e' abrogato a decorrere dalla
data di entrata in vigore di un corrispondente  regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro della cultura, sentito il 
  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  che  lo   sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice. Le  regioni  a
statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano  la  procedura  di  verifica  preventiva  dell'interesse
archeologico per le opere di loro competenza  sulla  base  di  quanto
disposto dal predetto allegato. 
  5. La stazione appaltante o l'ente concedente,  in  funzione  della
specifica  tipologia  e   dimensione   dell'intervento,   indica   le
caratteristiche, i requisiti e gli  elaborati  progettuali  necessari
per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli
interventi di manutenzione  ordinaria  o  straordinaria  puo'  essere
omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto
esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 
  6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica: 
  a) individua, tra piu' soluzioni possibili, quella che  esprime  il
rapporto migliore tra  costi  e  benefici  per  la  collettivita'  in
relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e  alle  prestazioni
da fornire; 
  b) contiene i necessari richiami  all'eventuale  uso  di  metodi  e
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni; 
  c) sviluppa, nel rispetto del quadro  delle  necessita',  tutte  le
indagini e gli studi necessari per la definizione  degli  aspetti  di
cui al comma; 
  d)  individua   le   caratteristiche   dimensionali,   tipologiche,
funzionali e tecnologiche  dei  lavori  da  realizzare,  compresa  la
scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali; 
  e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa; 
  f) contiene tutti gli elementi  necessari  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni e approvazioni prescritte; 
  g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle
sue parti. 
  7.  Per  le  opere  proposte  in  variante   urbanistica   di   cui
all'articolo 19 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
il progetto di fattibilita' tecnico-economica sostituisce il progetto
preliminare e quello definitivo. 
  8.  Il  progetto  esecutivo,  in  coerenza  con  il   progetto   di
fattibilita' tecnico-economica: 
  a) sviluppa un  livello  di  definizione  degli  elementi  tale  da
individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualita' e il
prezzo di elenco; 
  b) e' corredato del piano di manutenzione dell'opera  per  l'intero
ciclo di vita e determina in dettaglio i  lavori  da  realizzare,  il
loro costo e i loro tempi di realizzazione; 
  c) se sono utilizzati metodi e strumenti  di  gestione  informativa
digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione  degli
oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a
corredo del progetto; 
  d) di regola, e' redatto dallo stesso soggetto che  ha  predisposto
il progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica.  Nel  caso  in  cui
motivate ragioni  giustifichino  l'affidamento  disgiunto,  il  nuovo
progettista accetta senza riserve l'attivita' progettuale  svolta  in
precedenza. 
  1. In  caso  di  affidamento  esterno  di  entrambi  i  livelli  di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'  condizionato
alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti
sul progetto di fattibilita' tecnico-economica. In sede  di  verifica
della coerenza tra le varie  fasi  della  progettazione,  si  applica
quanto previsto dall'articolo 42, comma 1. 
  2. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche  e
degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico,
nonche' della direzione dei lavori, della  vigilanza,  dei  collaudi,
delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione
dei  piani  di  sicurezza  e  di  coordinamento,  delle   prestazioni
professionali  e  specialistiche,  necessari  per  la  redazione  del
progetto, gravano sulle  disponibilita'  finanziarie  della  stazione
appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico
dell'intervento. 
  11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi,  riguardanti
le attivita' di predisposizione del piano generale  degli  interventi
del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  sono  a  carico  delle  risorse
iscritte sui  pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite  all'Agenzia  del
demanio. 
  12. La progettazione di servizi e forniture  e'  articolata  in  un
unico livello ed e' predisposta dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli
enti concedenti mediante propri dipendenti  in  servizio.  L'allegato
I.7 definisce i contenuti minimi del progetto. 
  13. Per i contratti relativi a  lavori,  servizi  e  forniture,  il
costo del lavoro e' determinato annualmente, in apposite tabelle, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei  valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale  tra  le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni  dei  datori  di  lavoro
comparativamente  piu'  rappresentative,  delle  norme   in   materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi  settori  merceologici  e
delle  differenti  aree  territoriali.  In  mancanza   di   contratto
collettivo  applicabile,  il  costo  del  lavoro  e'  determinato  in
relazione al  contratto  collettivo  del  settore  merceologico  piu'
affine a quello preso in considerazione. Per i contratti  relativi  a
lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni
e' determinato facendo  riferimento  ai  prezzi  correnti  alla  data
dell'approvazione del progetto  riportati  nei  prezzari  predisposti
dalle regioni e dalle province autonome  o  adottati  dalle  stazioni
appaltanti e dagli  enti  concedenti  che,  in  base  alla  natura  e
all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati  a  non  applicare  quelli
regionali. I criteri di  formazione  ed  aggiornamento  dei  prezzari
regionali  sono  definiti  nell'allegato  I.14.  In  sede  di   prima
applicazione del presente  codice,  l'allegato  I.14  e'  abrogato  a
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  di  un  corrispondente
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previo parere del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici e dell'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),  nonche'
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  che
lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
In mancanza di prezzari aggiornati, il costo e'  determinato  facendo
riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure,  in  difetto,
ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi. 
  14. Nei contratti di lavori e servizi,  per  determinare  l'importo
posto a base di gara, la  stazione  appaltante  o  l'ente  concedente
individua nei documenti di gara  i  costi  della  manodopera  secondo
quanto previsto dal comma 
  13. I costi della manodopera  e  della  sicurezza  sono  scorporati
dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilita' per
l'operatore  economico  di  dimostrare  che  il  ribasso  complessivo
dell'importo deriva da una piu' efficiente organizzazione aziendale. 
  15.   Nell'allegato   I.13   sono   stabilite   le   modalita'   di
determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da  porre  a
base degli affidamenti dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,
commisurati  al  livello  qualitativo  delle  prestazioni   e   delle
attivita' relative alla  progettazione  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla  direzione  di
esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase  di  esecuzione,
al collaudo, agli incarichi di supporto  tecnico-amministrativo  alle
attivita'  del  responsabile  del  procedimento   e   del   dirigente
competente  alla  programmazione  dei  lavori  pubblici.  I  predetti
corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli  enti
concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre  a  base
di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del  presente
codice, l'allegato I.13 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  di  un  corrispondente  regolamento  adottato  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   che   lo   sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.