Articolo 43. 
 
Metodi  e  strumenti   di   gestione   informativa   digitale   delle
                            costruzioni. 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni  appaltanti  e  gli
enti concedenti adottano metodi e strumenti di  gestione  informativa
digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di
opere di nuova  costruzione  e  per  gli  interventi  su  costruzioni
esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione  di  euro.
La  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  non  si  applica  agli
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi
non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei  suddetti
metodi e strumenti di gestione informativa digitale. 
  2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1  e  in  conformita'
con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti  e  gli
enti concedenti possono  adottare  metodi  e  strumenti  di  gestione
informativa  digitale  delle  costruzioni,  eventualmente  prevedendo
nella documentazione di gara  un  punteggio  premiale  relativo  alle
modalita'  d'uso  di  tali  metodi  e  strumenti.  Tale  facolta'  e'
subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9. 
  3. Gli strumenti indicati ai commi 1  e  2  utilizzano  piattaforme
interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al  fine  di
non limitare la concorrenza  tra  i  fornitori  di  tecnologie  e  il
coinvolgimento  di  specifiche  progettualita'  tra  i   progettisti,
nonche'  di  consentire  il  trasferimento  dei  dati  tra  pubbliche
amministrazioni e operatori  economici  partecipanti  alla  procedura
aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto. 
  4. Nell'allegato I.9 sono definiti: 
  a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti
e alla organizzazione necessaria; 
  b) i criteri per garantire uniformita' di utilizzazione dei  metodi
e strumenti digitali per la gestione dell'informazione; 
  c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi  di  gestione
dell'informazione  supportata  dalla  modellazione  informativa,  ivi
compresa   la   previsione    dell'interoperabilita'    dell'anagrafe
patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o  ente  concedente  con
l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche; 
  d) le modalita' di scambio e interoperabilita'  dei  dati  e  delle
informazioni; 
  e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili; 
  f) il contenuto minimo del capitolato  informativo  per  l'uso  dei
metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. 
  5. In sede di prima applicazione  del  codice,  l'allegato  I.9  e'
abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di   un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei  trasporti,  che  lo  sostituisce  integralmente
anche in qualita' di allegato al codice.