Articolo 46. 
 
                     Concorsi di progettazione. 
 
  1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina  del  Capo
II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014 e, per i settori  speciali,  la  disciplina  del
Capo II della direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 febbraio 2014. 
  2. Il concorso di progettazione  relativo  al  settore  dei  lavori
pubblici si svolge di regola  in  una  sola  fase  e  ha  ad  oggetto
progetti o piani con livello  di  approfondimento  corrispondente  al
progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed   economica.   Con   adeguata
motivazione, le stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti  possono
bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le
proposte ideative. Nella seconda fase e'  elaborato  un  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora
il concorso di progettazione riguardi un intervento  da  affidare  in
concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di  uno
studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 
  3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti  e  gli  enti
concedenti acquistano la proprieta' del progetto vincitore. Il  bando
del concorso puo' prevedere che il progetto  esecutivo  sia  affidato
con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando  o,  nei
settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori
del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti  previsti
dal bando. In tali  casi,  nel  computo  della  soglia  di  rilevanza
europea, e' calcolato il valore complessivo dei  premi  e  pagamenti,
compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di
servizi  che  potrebbe  essere  successivamente  aggiudicato  con  la
procedura di cui al comma 2. 
  4. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai
concorsi  di  idee  finalizzati  all'acquisizione  di  una   proposta
ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.  A
tali concorsi possono  partecipare,  oltre  ai  soggetti  ammessi  ai
concorsi di progettazione, anche i lavoratori  subordinati  abilitati
all'esercizio della professione e iscritti  all'ordine  professionale
secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con  esclusione  dei
dipendenti della  stazione  appaltante  o  dell'ente  concedente  che
bandisce il concorso. L'idea o le idee  premiate  sono  acquisite  in
proprieta'  dalla  stazione  appaltante  o  ente  concedente,  previa
eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a
base di un concorso di progettazione o di un appalto  di  servizi  di
progettazione, a  cui  possono  partecipare  i  premiati  qualora  in
possesso dei relativi requisiti soggettivi.