Articolo 47. 
 
              Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
 
  1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' il massimo  organo
tecnico consultivo dello Stato; opera con indipendenza di giudizio  e
di  valutazione  ed  e'  dotato  di  piena  autonomia  funzionale   e
organizzativa. 
  2. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  e'  presieduto  dal
Presidente ed  e'  costituito  dall'Assemblea  generale,  da  quattro
Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico  centrale  e
dall'Osservatorio del collegio consultivo tecnico. 
  3. Il Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  nell'ambito  dei
compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative  delle
regioni,  delle  province  autonome,  delle  province,  delle  citta'
metropolitane e dei comuni, esercita funzioni consultive  ed  esprime
pareri  obbligatori  esclusivamente  sui  progetti  di   fattibilita'
tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali
e sulle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato
e pareri facoltativi sui documenti di fattibilita' delle  alternative
progettuali inseriti nei documenti pluriennali di programmazione  dei
ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono  resi  se
il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico,
e' superiore a 200  milioni  di  euro,  nel  caso  di  infrastrutture
lineari, o a 50 milioni di euro, negli altri casi. I Comitati tecnici
amministrativi presso i Provveditorati interregionali  per  le  opere
pubbliche esprimono parere obbligatorio esclusivamente  sui  progetti
di fattibilita' tecnico-economica di opere di competenza statale, dei
concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50
per cento dallo  Stato  se  il  costo  complessivo  dell'opera,  come
derivante dal quadro economico, e' superiore a 25 milioni di  euro  e
inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture  lineari,
oppure e' superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50 milioni  di
euro, negli altri casi. Non e' obbligatorio il parere sui progetti di
fattibilita' tecnico-economica di opere di  competenza  statale,  dei
concessionari statali e delle altre opere finanziate  per  almeno  il
50per cento dallo Stato se  il  costo  complessivo  dell'opera,  come
derivante dal quadro economico, e' inferiore a 25 milioni di euro. 
  4.  Le  ulteriori  competenze,   l'organizzazione   del   Consiglio
superiore dei lavori pubblici, le regole di funzionamento, nonche' le
ulteriori attribuzioni sono stabilite  e  disciplinate  nell'allegato
I.11. In sede di prima applicazione del codice,  l'allegato  I.11  e'
abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di   un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche  in  qualita'
di allegato al codice. 
  5. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  esprime  il  parere
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.  Decorso
tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.