Art. 8
Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
in tema di destinazione della quota Irpef dell'otto per mille
1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 47, terzo comma, terzo periodo, dopo le parole
«scelte espresse» sono inserite le seguenti: «e la quota a diretta
gestione statale e' ripartita tra gli interventi di cui all'articolo
48, secondo le finalita' stabilite annualmente con deliberazione del
Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte
espresse»;
b) all'articolo 48, dopo le parole «istruzione scolastica» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' recupero dalle tossicodipendenze e
dalle altre dipendenze patologiche».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), producono
effetti, con riferimento alle risorse dell'otto per mille oggetto di
ripartizione nell'anno 2023. Dall'anno 2024 all'anno 2027 la
deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi
tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle
tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), producono effetti
per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle
dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.