Art. 13 
 
        Principi e criteri direttivi per la piena attuazione 
                  del federalismo fiscale regionale 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel  rispetto
in  particolare  dei  principi  previsti  dall'articolo   119   della
Costituzione, il Governo  osserva  altresi'  i  seguenti  principi  e
criteri direttivi specifici per realizzare la  piena  attuazione  del
federalismo fiscale regionale: 
    a) rivedere le norme del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.
68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalita'
applicative necessarie  ad  assicurare  la  completa  attuazione  dei
principi in materia di autonomia di entrata delle regioni  a  statuto
ordinario, con particolare riferimento: 
      1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo  2  del
citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire  al
complesso delle regioni a statuto  ordinario  entrate  corrispondenti
all'ammontare  dei  trasferimenti  statali  soppressi,   previsti   a
legislazione vigente, anche attraverso la possibilita' di  rimodulare
l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative; 
      2) all'attribuzione alle  regioni  a  statuto  ordinario  delle
somme  a  titolo  di  compartecipazione  regionale  all'IVA  di   cui
all'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla  base  di
specifici  criteri  che  assicurano  l'attuazione  del  principio  di
territorialita'  delle  entrate,  da  applicare  anche  al   recupero
dell'evasione  fiscale,  in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.  68  del
2011; 
      3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione
dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di  cui  all'articolo  15,
commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del  2011,  l'aliquota  di
cui all'articolo  4,  comma  2,  del  medesimo  decreto  legislativo,
destinata al finanziamento della sanita',  e'  stabilita,  a  livello
nazionale, in  misura  pari  a  quella  individuata  annualmente  dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  recante   la
rideterminazione della compartecipazione  regionale  all'imposta  sul
valore  aggiunto  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del   decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56; 
    b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo: 
      1) la modificazione e,  ove  necessario,  l'abolizione  nonche'
l'eventuale trasformazione  di  alcuni  tributi  propri  derivati  in
tributi propri regionali,  ovvero  in  tributi  regionali  dotati  di
maggiore autonomia; 
      2)  la  semplificazione  degli  adempimenti   e   degli   altri
procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri  direttivi
di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20,  anche  attraverso  l'eventuale
attribuzione alle regioni della facolta' di disciplinarli con proprie
leggi, con particolare riferimento  all'estensione  dell'accertamento
esecutivo e alle tipologie  di  definizione  agevolata,  anche  sotto
forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   119   della
          Costituzione: 
                «Art.  119.  -  I  Comuni,  le  Province,  le  Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei
          relativi bilanci, e concorrono ad  assicurare  l'osservanza
          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea. 
                I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
                La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
                Le risorse derivanti dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
                Per promuovere lo sviluppo economico, la  coesione  e
          la  solidarieta'  sociale,  per  rimuovere  gli   squilibri
          economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
          diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
          normale esercizio delle loro  funzioni,  lo  Stato  destina
          risorse  aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali  in
          favore   di   determinati    Comuni,    Province,    Citta'
          metropolitane e Regioni. 
                La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e
          promuove le misure necessarie  a  rimuovere  gli  svantaggi
          derivanti dall'insularita'. 
                I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti.» 
              - Il riferimento al decreto legislativo 6 maggio  2011,
          n. 68 (Disposizioni in  materia  di  autonomia  di  entrata
          delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche'
          di determinazione dei costi e dei fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario) e' riportato nelle note all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 9 e  15  del
          decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68  (Disposizioni  in
          materia di autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e delle province, nonche' di  determinazione  dei
          costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario): 
                «Art.    2     (Rideterminazione     dell'addizionale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni
          a statuto ordinario). - 1. A decorrere dall'anno 2027 o  da
          un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di  cui  al
          presente decreto legislativo, con riferimento  all'anno  di
          imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul
          reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie,    da    adottare    entro    sessanta    giorni
          dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, di seguito denominata "Conferenza  Stato-Regioni",
          e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati
          e del Senato della Repubblica competenti per i  profili  di
          carattere  finanziario,  in  modo  tale  da  garantire   al
          complesso  delle  regioni  a  statuto   ordinario   entrate
          corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di  base
          vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, ai trasferimenti statali  soppressi  ai  sensi
          dell'articolo  7.  All'aliquota  cosi'   rideterminata   si
          aggiungono le percentuali indicate nell'articolo  6,  comma
          1. Con il decreto di cui al presente  comma  sono  ridotte,
          per le regioni a statuto ordinario e a decorrere  dall'anno
          di imposta 2027 o da un anno antecedente ove  ricorrano  le
          condizioni  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  le
          aliquote  dell'IRPEF  di  competenza  statale,   mantenendo
          inalterato il prelievo fiscale  complessivo  a  carico  del
          contribuente. 
                2. Salvo quanto previsto dal  comma  1,  continua  ad
          applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF,  vigente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto.» 
                «Art. 4 (Compartecipazione regionale all'imposta  sul
          valore  aggiunto).  -  1.  A  ciascuna  regione  a  statuto
          ordinario   spetta   una   compartecipazione   al   gettito
          dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). 
                2. Per gli  anni  dal  2011  al  2026  l'aliquota  di
          compartecipazione di cui al comma 1 e'  calcolata  in  base
          alla normativa vigente, al netto di  quanto  devoluto  alle
          regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A  decorrere
          dall'anno 2027 o da un anno antecedente  ove  ricorrano  le
          condizioni  di  cui   al   presente   decreto   legislativo
          l'aliquota  e'  determinata  con  le   modalita'   previste
          dall'art. 15, commi 3 e  5,  primo  periodo,  al  netto  di
          quanto devoluto alle regioni a  statuto  speciale  e  delle
          risorse UE. 
                3.  A  decorrere  dall'anno  2027  o   da   un   anno
          antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al  presente
          decreto  legislativo  le  modalita'  di  attribuzione   del
          gettito  della  compartecipazione  I.V.A.  alle  regioni  a
          statuto ordinario sono  stabilite  in  conformita'  con  il
          principio   di    territorialita'.    Il    principio    di
          territorialita'  tiene  conto   del   luogo   di   consumo,
          identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene
          la cessione di beni; nel caso dei servizi, il  luogo  della
          prestazione  puo'  essere  identificato  con   quello   del
          domicilio del soggetto fruitore. Nel caso  di  cessione  di
          immobili si fa riferimento alla  loro  ubicazione.  I  dati
          derivanti dalle dichiarazioni  fiscali  e  da  altre  fonti
          informative      in      possesso      dell'Amministrazione
          economico-finanziaria vengono elaborati  per  tenere  conto
          delle transazioni e  degli  acquisti  in  capo  a  soggetti
          passivi con I.V.A. indetraibile e  a  soggetti  pubblici  e
          privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali.  I
          criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  sentite  la
          Conferenza   Stato-Regioni   e   la   Commissione   tecnica
          paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure,
          ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per
          il coordinamento della finanza  pubblica  e  previo  parere
          delle Commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente  le  conseguenze   di   carattere   finanziario
          derivanti     dall'attuazione     del     principio      di
          territorialita'.» 
                «Art.  9  (Attribuzione  alle  regioni  del   gettito
          derivante  dalla  lotta  all'evasione  fiscale).  -  1.  E'
          assicurato  il  riversamento  diretto  alle   regioni,   in
          coerenza con quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  1,
          lettera c), numero 1), della citata legge n. 42  del  2009,
          in  relazione  ai  principi  di  territorialita'   di   cui
          all'articolo 7, comma 1, lettera d), della  medesima  legge
          n.   42   del   2009,   dell'intero    gettito    derivante
          dall'attivita' di  recupero  fiscale  riferita  ai  tributi
          propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei
          tributi erariali di cui al presente decreto. 
                2. E' altresi' attribuita alle regioni, in  relazione
          ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma
          1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota
          del gettito riferibile  al  concorso  della  regione  nella
          attivita'  di  recupero  fiscale   in   materia   di   IVA,
          commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista  dal
          presente decreto.  Ai  sensi  dell'articolo  25,  comma  1,
          lettera b),  della  medesima  legge  n.  42  del  2009,  le
          modalita' di condivisione degli  oneri  di  gestione  della
          predetta attivita' di recupero  fiscale  sono  disciplinate
          con specifico atto convenzionale sottoscritto  tra  regione
          ed Agenzia delle entrate. 
                3. Qualora vengano attribuite alle regioni  ulteriori
          forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali,
          e' contestualmente riversata alle  regioni  una  quota  del
          gettito  riferibile  al  concorso   della   regione   nella
          attivita' di recupero fiscale relativa ai predetti tributi,
          in coerenza a quanto previsto dal comma 2. 
                4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite le modalita'  di  attribuzione  alle
          regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.» 
                «Art. 15 (Fase a regime e fondo perequativo). - 1.  A
          decorrere dal 2027 o da un anno antecedente  ove  ricorrano
          le condizioni di cui al presente  decreto  legislativo,  in
          conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza
          verso i costi standard, le  fonti  di  finanziamento  delle
          spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma  1,  sono
          le seguenti: 
                  a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo
          4; 
                  b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
          rideterminata secondo le modalita' dell'articolo  2,  comma
          1; 
                  c) l'IRAP, fino alla data  della  sua  sostituzione
          con altri tributi; 
                  d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5; 
                  e)    le    entrate    proprie,    nella     misura
          convenzionalmente    stabilita    nel     riparto     delle
          disponibilita'  finanziarie  per  il   servizio   sanitario
          nazionale per l'anno 2010. 
                2. Ai fini del  comma  1,  il  gettito  dell'IRAP  e'
          valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in
          assenza di variazioni disposte dalla regione  ovvero  delle
          variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai  fini  del
          comma   1,   il   gettito    derivante    dall'applicazione
          dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF  di  cui
          all'articolo 6 e' valutato in base  all'aliquota  calcolata
          ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  primo  periodo.  Il
          gettito e', inoltre, valutato su base imponibile  uniforme,
          con le modalita' stabilite con decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  sentita  la
          Conferenza Stato-Regioni. 
                3. La percentuale  di  compartecipazione  all'IVA  e'
          stabilita con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-Regioni,  al  livello
          minimo  assoluto  sufficiente  ad   assicurare   il   pieno
          finanziamento  del  fabbisogno  corrispondente  ai  livelli
          essenziali delle prestazioni in una sola  regione.  Per  il
          finanziamento  integrale  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni nelle regioni  ove  il  gettito  tributario  e'
          insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di
          cui al comma 5. 
                4. Le fonti  di  finanziamento  delle  spese  di  cui
          all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti: 
                  a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8,
          comma 3; 
                  b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1,
          lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009; 
                  c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
          rideterminata secondo le modalita' dell'articolo  2,  comma
          1; 
                  d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7. 
                5.  E'  istituito,  dall'anno  2027  o  da  un   anno
          antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al  presente
          decreto legislativo, un fondo  perequativo  alimentato  dal
          gettito  prodotto  da  una  compartecipazione  al   gettito
          dell'IVA determinata in modo  tale  da  garantire  in  ogni
          regione il  finanziamento  integrale  delle  spese  di  cui
          all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno  di  funzionamento
          del fondo perequativo, le suddette spese sono computate  in
          base ai valori di spesa storica e dei costi  standard,  ove
          stabiliti; nei successivi quattro anni devono  gradualmente
          convergere verso  i  costi  standard.  Le  modalita'  della
          convergenza sono stabilite con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  per  gli
          affari  regionali  e  le  autonomie,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle  Commissioni
          della Camera dei Deputati e  del  Senato  della  Repubblica
          competenti per i profili  di  carattere  finanziario.  Allo
          schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          e'  allegata   una   relazione   tecnica   concernente   le
          conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del  presente
          comma, per il settore sanitario, la spesa coincide  con  il
          fabbisogno  sanitario  standard,  come  definito  ai  sensi
          dell'articolo 26. 
                6.  La  differenza  tra  il  fabbisogno   finanziario
          necessario alla copertura delle spese di  cui  all'articolo
          14, comma 1, e il gettito regionale  dei  tributi  ad  esse
          dedicati, e' determinato con l'esclusione delle  variazioni
          di   gettito   prodotte    dall'esercizio    dell'autonomia
          tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo  9.  E'
          inoltre   garantita   la   copertura   del    differenziale
          certificato positivo tra i dati previsionali e  l'effettivo
          gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo
          9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel  caso
          in cui l'effettivo gettito dei  tributi  sia  superiore  ai
          dati  previsionali,   il   differenziale   certificato   e'
          acquisito al bilancio dello Stato. 
                7.  Per  il  finanziamento   delle   spese   di   cui
          all'articolo 14, comma 2, le quote  del  fondo  perequativo
          sono  assegnate  alle  regioni  sulla  base  dei   seguenti
          criteri: 
                  a)  le  regioni  con  maggiore  capacita'  fiscale,
          ovvero  quelle  nelle  quali  il   gettito   per   abitante
          dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  supera  il  gettito
          medio  nazionale  per   abitante,   alimentano   il   fondo
          perequativo,  in  relazione  all'obiettivo  di  ridurre  le
          differenze interregionali di gettito per abitante  rispetto
          al gettito medio nazionale per abitante; 
                  b) le regioni con minore capacita' fiscale,  ovvero
          quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale
          regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale
          per  abitante,  partecipano  alla  ripartizione  del  fondo
          perequativo, alimentato dalle regioni di cui  alla  lettera
          a), in relazione all'obiettivo  di  ridurre  le  differenze
          interregionali di gettito per abitante rispetto al  gettito
          medio nazionale per abitante; 
                  c) il principio di  perequazione  delle  differenti
          capacita'  fiscali  dovra'  essere  applicato  in  modo  da
          ridurre le differenze, in misura non inferiore  al  75  per
          cento, tra i territori con diversa  capacita'  fiscale  per
          abitante senza alternarne  la  graduatoria  in  termini  di
          capacita' fiscale per abitante; 
                  d) la  ripartizione  del  fondo  perequativo  tiene
          conto, per le regioni con popolazione al  di  sotto  di  un
          numero di abitanti determinato con le modalita' previste al
          comma 8,  ultimo  periodo,  del  fattore  della  dimensione
          demografica   in   relazione   inversa   alla    dimensione
          demografica stessa. 
                8.  Le  quote  del   fondo   perequativo   risultanti
          dall'applicazione del presente articolo sono  distintamente
          indicate  nelle  assegnazioni  annuali.  L'indicazione  non
          comporta  vincoli  di  destinazione.  Nel  primo  anno   di
          funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese  di
          cui all'articolo 14, comma 2, computate in base  ai  valori
          di  spesa  storica;  nei   successivi   quattro   anni   la
          perequazione  deve   gradualmente   convergere   verso   le
          capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza,  nonche'
          le modalita' di attuazione delle lettere a), b),  c)  e  d)
          del  comma  7,  sono  stabilite  con  decreto   di   natura
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su
          proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni  e  previo  parere
          delle commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze di carattere finanziario.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56  (Disposizioni  in
          materia di federalismo fiscale, a  norma  dell'articolo  10
          della legge 13 maggio 1999, n. 133): 
                «Art. 5. (Rideterminazione delle aliquote). - 1. Alla
          rideterminazione delle aliquote e delle  compartecipazioni,
          di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede, ove necessario,
          per le finalita' di cui al comma  4  dell'articolo  1,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle  finanze  e  del  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano, secondo quanto previsto dal presente articolo. 
                2. Le aliquote di cui agli articoli 2,  3  e  4  sono
          rideterminate entro il 30 luglio 2000 e il 30  luglio  2001
          sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente,
          per l'anno immediatamente precedente. Per  l'anno  2004  le
          predette aliquote e compartecipazioni  sono  rideterminate,
          entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi  del
          penultimo  anno  precedente;  per   l'anno   2003   restano
          determinate nelle misure definite alla predetta data. 
                3.   Alla    determinazione    delle    aliquote    e
          compartecipazioni per  l'anno  2005  si  provvede,  in  via
          provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base  dei  dati
          consuntivi dell'anno 2003.  Entro  il  31  luglio  2005  si
          provvede alla definitiva determinazione  delle  aliquote  e
          compartecipazioni  sulla  base  dei  dati   di   consuntivo
          risultanti  per  l'anno  2004,  tenuto  conto  anche  delle
          esigenze di rimodulazione  derivanti  dall'eventuale  minor
          gettito dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive
          (IRAP)  da  riequilibrare   preferibilmente   mediante   la
          rideterminazione dell'aliquota  dell'addizionale  regionale
          all'IRPEF, ove compatibile  con  gli  andamenti  finanziari
          delle singole regioni. Il relativo decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  e'  trasmesso  alle  competenti
          Commissioni parlamentari per il parere.»