Art. 13
Principi e criteri direttivi per la piena attuazione
del federalismo fiscale regionale
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto
in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della
Costituzione, il Governo osserva altresi' i seguenti principi e
criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del
federalismo fiscale regionale:
a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalita'
applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei
principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario, con particolare riferimento:
1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del
citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al
complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti
all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi, previsti a
legislazione vigente, anche attraverso la possibilita' di rimodulare
l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;
2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle
somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di
specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di
territorialita' delle entrate, da applicare anche al recupero
dell'evasione fiscale, in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 68 del
2011;
3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione
dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15,
commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di
cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo,
destinata al finanziamento della sanita', e' stabilita, a livello
nazionale, in misura pari a quella individuata annualmente dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la
rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul
valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:
1) la modificazione e, ove necessario, l'abolizione nonche'
l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in
tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di
maggiore autonomia;
2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri
procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi
di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale
attribuzione alle regioni della facolta' di disciplinarli con proprie
leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento
esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto
forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 119 della
Costituzione:
«Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e
la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore di determinati Comuni, Province, Citta'
metropolitane e Regioni.
La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e
promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi
derivanti dall'insularita'.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.»
- Il riferimento al decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata
delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche'
di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario) e' riportato nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 9 e 15 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario):
«Art. 2 (Rideterminazione dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni
a statuto ordinario). - 1. A decorrere dall'anno 2027 o da
un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al
presente decreto legislativo, con riferimento all'anno di
imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, da adottare entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-Regioni",
e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, in modo tale da garantire al
complesso delle regioni a statuto ordinario entrate
corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi
dell'articolo 7. All'aliquota cosi' rideterminata si
aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma
1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte,
per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno
di imposta 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le
condizioni di cui al presente decreto legislativo le
aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo
inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del
contribuente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad
applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.»
«Art. 4 (Compartecipazione regionale all'imposta sul
valore aggiunto). - 1. A ciascuna regione a statuto
ordinario spetta una compartecipazione al gettito
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. Per gli anni dal 2011 al 2026 l'aliquota di
compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base
alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle
regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere
dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le
condizioni di cui al presente decreto legislativo
l'aliquota e' determinata con le modalita' previste
dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di
quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle
risorse UE.
3. A decorrere dall'anno 2027 o da un anno
antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente
decreto legislativo le modalita' di attribuzione del
gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a
statuto ordinario sono stabilite in conformita' con il
principio di territorialita'. Il principio di
territorialita' tiene conto del luogo di consumo,
identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene
la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della
prestazione puo' essere identificato con quello del
domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di
immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati
derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti
informative in possesso dell'Amministrazione
economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto
delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti
passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e
privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I
criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sentite la
Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure,
ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica e previo parere
delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario
derivanti dall'attuazione del principio di
territorialita'.»
«Art. 9 (Attribuzione alle regioni del gettito
derivante dalla lotta all'evasione fiscale). - 1. E'
assicurato il riversamento diretto alle regioni, in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1,
lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009,
in relazione ai principi di territorialita' di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge
n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante
dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi
propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei
tributi erariali di cui al presente decreto.
2. E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione
ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma
1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota
del gettito riferibile al concorso della regione nella
attivita' di recupero fiscale in materia di IVA,
commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal
presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1,
lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le
modalita' di condivisione degli oneri di gestione della
predetta attivita' di recupero fiscale sono disciplinate
con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione
ed Agenzia delle entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori
forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali,
e' contestualmente riversata alle regioni una quota del
gettito riferibile al concorso della regione nella
attivita' di recupero fiscale relativa ai predetti tributi,
in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attribuzione alle
regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.»
«Art. 15 (Fase a regime e fondo perequativo). - 1. A
decorrere dal 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano
le condizioni di cui al presente decreto legislativo, in
conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza
verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle
spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono
le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo
4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma
1;
c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione
con altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura
convenzionalmente stabilita nel riparto delle
disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario
nazionale per l'anno 2010.
2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e'
valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in
assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle
variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del
comma 1, il gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui
all'articolo 6 e' valutato in base all'aliquota calcolata
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il
gettito e', inoltre, valutato su base imponibile uniforme,
con le modalita' stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sentita la
Conferenza Stato-Regioni.
3. La percentuale di compartecipazione all'IVA e'
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello
minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno
finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli
essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il
finanziamento integrale dei livelli essenziali delle
prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e'
insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di
cui al comma 5.
4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui
all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8,
comma 3;
b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009;
c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma
1;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.
5. E' istituito, dall'anno 2027 o da un anno
antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente
decreto legislativo, un fondo perequativo alimentato dal
gettito prodotto da una compartecipazione al gettito
dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni
regione il finanziamento integrale delle spese di cui
all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento
del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in
base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove
stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente
convergere verso i costi standard. Le modalita' della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
competenti per i profili di carattere finanziario. Allo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e' allegata una relazione tecnica concernente le
conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente
comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il
fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi
dell'articolo 26.
6. La differenza tra il fabbisogno finanziario
necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo
14, comma 1, e il gettito regionale dei tributi ad esse
dedicati, e' determinato con l'esclusione delle variazioni
di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia
tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo 9. E'
inoltre garantita la copertura del differenziale
certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo
gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo
9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso
in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai
dati previsionali, il differenziale certificato e'
acquisito al bilancio dello Stato.
7. Per il finanziamento delle spese di cui
all'articolo 14, comma 2, le quote del fondo perequativo
sono assegnate alle regioni sulla base dei seguenti
criteri:
a) le regioni con maggiore capacita' fiscale,
ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante
dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito
medio nazionale per abitante, alimentano il fondo
perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le
differenze interregionali di gettito per abitante rispetto
al gettito medio nazionale per abitante;
b) le regioni con minore capacita' fiscale, ovvero
quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale
regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale
per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo
perequativo, alimentato dalle regioni di cui alla lettera
a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze
interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito
medio nazionale per abitante;
c) il principio di perequazione delle differenti
capacita' fiscali dovra' essere applicato in modo da
ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per
cento, tra i territori con diversa capacita' fiscale per
abitante senza alternarne la graduatoria in termini di
capacita' fiscale per abitante;
d) la ripartizione del fondo perequativo tiene
conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un
numero di abitanti determinato con le modalita' previste al
comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione
demografica in relazione inversa alla dimensione
demografica stessa.
8. Le quote del fondo perequativo risultanti
dall'applicazione del presente articolo sono distintamente
indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non
comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di
funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di
cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori
di spesa storica; nei successivi quattro anni la
perequazione deve gradualmente convergere verso le
capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza, nonche'
le modalita' di attuazione delle lettere a), b), c) e d)
del comma 7, sono stabilite con decreto di natura
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere
delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133):
«Art. 5. (Rideterminazione delle aliquote). - 1. Alla
rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni,
di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede, ove necessario,
per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 1, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Le aliquote di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono
rideterminate entro il 30 luglio 2000 e il 30 luglio 2001
sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente,
per l'anno immediatamente precedente. Per l'anno 2004 le
predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate,
entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del
penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano
determinate nelle misure definite alla predetta data.
3. Alla determinazione delle aliquote e
compartecipazioni per l'anno 2005 si provvede, in via
provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati
consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si
provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e
compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo
risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle
esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor
gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la
rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale
all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari
delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e' trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari per il parere.»