Art. 14
Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei
comuni, delle citta' metropolitane e delle province
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto
in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della
Costituzione, il Governo osserva altresi' i seguenti principi e
criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni,
delle citta' metropolitane e delle province:
a) mantenere il principio della progressivita' fiscale e, in ogni
caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte
salve le addizionali degli enti sui tributi statali;
b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito
della potesta' regolamentare degli enti locali in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione;
c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale,
attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo
tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di
perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle
funzioni fondamentali attribuite, nonche' di superare le differenze
territoriali per gli enti locali con minore capacita' fiscale, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed
elusione fiscale e aumentare la capacita' fiscale degli enti locali,
il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a
facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare
l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;
e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con
particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al
numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali,
salvaguardandone la manovrabilita' a garanzia del mantenimento della
dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;
f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:
1) semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle
modalita' di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la
possibilita' di adempiere mediante compensazione, con facolta' di
introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento
spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione
delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle
tecnologie digitali;
2) revisione del sistema della riscossione delle entrate degli
enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli
enti locali, anche mediante incentivazioni non onerose per il
bilancio dello Stato, per rendere piu' efficienti le attivita' di
gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento
alle attivita' dirette all'individuazione di basi imponibili
immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il
sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attivita'
di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali,
nonche' sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni
e attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla
riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi
partecipate;
3) revisione del sistema sanzionatorio, con particolare
riguardo al miglioramento della proporzionalita' delle sanzioni
tributarie;
g) attribuire agli enti locali la facolta' di prevedere
direttamente, in virtu' dell'autonomia finanziaria di entrata e di
spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di
definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle
introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di
spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potesta'
regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale,
prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di
adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile
per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di
gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge.
2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti,
relativi rispettivamente alle province e alle citta' metropolitane, i
decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi
del federalismo fiscale, prevedono:
a) per le province, un tributo proprio destinato ad assicurare
l'esercizio delle funzioni fondamentali, con adeguata manovrabilita'
e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale,
anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonche' la
previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della
Costituzione;
b) per le citta' metropolitane, un tributo proprio destinato ad
assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, con adeguata
manovrabilita' e una compartecipazione a un tributo erariale di
carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente
esistenti, nonche' la previsione di un fondo perequativo ai sensi
dell'articolo 119 della Costituzione.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'articolo 119 della Costituzione,
vedi nelle note all'articolo 13.
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei
tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono
affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in
un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico,
di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. - 7.»