Art. 22 Assegnazione delle credenziali di autenticazione al personale in servizio presso gli uffici e comandi delle Forze di polizia, per finalita' di accesso, di immissione o di aggiornamento dei dati 1. Il Questore o, su sua delega, il dirigente che ne svolge le funzioni vicarie, e il responsabile del competente ufficio o comando di livello provinciale delle Forze di polizia comunicano, per via telematica, all'articolazione competente per la gestione del CED, gli elenchi dei propri dipendenti per i quali viene richiesto il rilascio delle credenziali di autenticazione per finalita' di accesso, di immissione o aggiornamento dei dati. 2. Per ciascun operatore devono essere riportati i seguenti dati: a) nome e cognome; b) data e luogo di nascita; c) luogo di residenza; d) codice fiscale; e) qualifica o grado; f) Ufficio di appartenenza; g) casella di posta elettronica assegnata dall'Amministrazione. 3. L'articolazione competente per la gestione del CED genera le credenziali di autenticazione e le assegna individualmente a ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 9, secondo le politiche di sicurezza adottate. 4. La procedura di cui al comma 1 si applica anche al personale non dirigente della Amministrazione civile dell'interno, preposto o addetto agli uffici della Questura competenti ad esercitare il controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa.