Art. 20 
 
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286, in materia di trattenimento degli stranieri 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi tre  mesi.  Qualora  l'accertamento  dell'identita'  e
della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il  viaggio
presenti gravi difficolta', il giudice, su  richiesta  del  questore,
puo' prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di  tale
termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento,  dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei
mesi puo' essere prorogato dal giudice, su  richiesta  del  questore,
per ulteriori periodi di tre mesi e per una  durata  complessiva  non
superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato
compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento  sia
durata piu' a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello
straniero   o   dei   ritardi   nell'ottenimento   della   necessaria
documentazione dai Paesi terzi.  Lo  straniero  che  sia  gia'  stato
trattenuto presso le strutture  carcerarie  per  un  periodo  pari  a
quello di sei mesi puo'  essere  trattenuto  presso  il  centro  alle
condizioni e per la  durata  indicati  nel  periodo  precedente.  Nei
confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto,  la  direzione
della struttura penitenziaria  richiede  al  questore  del  luogo  le
informazioni sull'identita' e sulla nazionalita'  dello  stesso.  Nei
medesimi casi il  questore  avvia  la  procedura  di  identificazione
interessando le  competenti  autorita'  diplomatiche.  Ai  soli  fini
dell'identificazione,  l'autorita'  giudiziaria,  su  richiesta   del
questore, dispone la traduzione del detenuto presso  il  piu'  vicino
posto di polizia per il tempo strettamente necessario  al  compimento
di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro
della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.».