Art. 12
Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.