Art. 23 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un Fondo con una dotazione pari a 2.760  milioni
di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per  l'anno  2025  e  16
milioni di euro  per  l'anno  2026,  destinato  all'attuazione  della
manovra di bilancio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
del comma 7. 
  2. Al fine  di  consentire  il  perfezionamento  delle  regolazioni
contabili del bilancio dello Stato delle  agevolazioni  per  i  bonus
edilizi le risorse di cui  all'articolo  119,  comma  16-quater,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni  in
legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di  15.000  milioni  di
euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto  da
finanziare, si provvede ai sensi del comma 7. 
  3. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
la lettera a) e' abrogata. 
  4. Il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma
del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178 e' incrementato di 216,1 milioni  di  euro  per
l'anno 2024. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 7. 
  5. Per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'  incrementata  di
2.540,9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari
a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo  netto
da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7. 
  6. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del  ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  7,
lettera q), sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno  2024,  65
milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5  milioni  di  euro
per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni
di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3
milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2033, 173,2 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2035,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni
di euro per l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2
milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9  milioni  di  euro
per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032,  174  milioni
di euro per l'anno 2033, 183,7 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7. 
  7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8,  9,  10,  11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4,  5  e  6  del
presente articolo, determinati  in  27.981,47  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 5.655,596 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  218,049
milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro  per  l'anno
2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro
per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro  per  l'anno  2029,  160,096
milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di  euro  per  l'anno
2031, 176,288 milioni di euro per l'anno  2032,  184,793  milioni  di
euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2034, che aumentano,  ai  fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di  euro
per l'anno 2025, 145,54 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  153,227
milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro  per  l'anno
2029, 171,708 milioni di euro per l'anno  2030,  180,867  milioni  di
euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022
milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2034, si provvede: 
    a) quanto a 3.134,8 milioni di euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione  degli  stanziamenti,  di  competenza  e  di
cassa, delle missioni  e  dei  programmi  per  gli  importi  indicati
nell'allegato 1 al presente decreto; 
    b) quanto a  350  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione,  in  relazione  alle   risultanze   emerse
dall'attivita' di monitoraggio a tutto il 30  settembre  2023,  delle
risorse finanziarie iscritte in bilancio ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230; 
    c) quanto a  258  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
    d) quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo  41-bis  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
    e)  quanto  a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2027,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307; 
    g) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo  di  cui  all'articolo  22,  comma
1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
    h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni  di
euro   per   l'anno   2025,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,  comma  3,  della
legge 7 agosto 1997, n. 266; 
    i) quanto a 1.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    l) quanto a  350  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in  favore  delle
persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge
30 dicembre 2021, n. 234; 
    m) quanto a 2.530 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel  medesimo  anno,
di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termini  di
saldo netto da  finanziare,  mediante  corrispondente  versamento  in
entrata da parte di Cassa depositi e prestiti  con  riferimento  alle
somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5,  comma
3, del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito  con
modificazioni in legge  24  novembre  2003,  n.  326,  come  indicate
all'articolo 6,  comma  6,  lettera  c),  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003; 
    o) quanto a 2.990,9 milioni  di  euro  per  l'anno  2024  e  54,4
milioni di euro per l'anno  2026,  e,  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, 970 milioni di euro per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  derivanti   dagli
articoli 3, 4, 5 e 6; 
    p) quanto a 1.472 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle minori  spese  derivanti
dall'articolo 1; 
    q) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dal  Senato
della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 
  8. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, e'  sostituito
dall'allegato 2 annesso al presente decreto. 
  9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.