Art. 17
Termine per il controllo delle concentrazioni
1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«novanta giorni».
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
e del mercato), come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Comunicazione delle concentrazioni). - 1.
Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5
devono essere preventivamente comunicate all'Autorita'
qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale
dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a
quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il
fatturato totale realizzato individualmente a livello
nazionale da almeno due delle imprese interessate sia
superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono
incrementati ogni anno di un ammontare equivalente
all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del
prodotto interno lordo.
1-bis. L'Autorita' puo' richiedere alle imprese
interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione
di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una
sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1,
ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a
livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia
superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti
rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una
sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti
pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese
di piccole dimensioni caratterizzate da strategie
innovative, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal
perfezionamento dell'operazione. L'Autorita' definisce con
proprio provvedimento generale, in conformita'
all'ordinamento dell'Unione europea, le regole procedurali
per l'applicazione del presente comma. In caso di omessa
notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19,
comma 2. Le disposizioni del presente comma non si
applicano alle operazioni di concentrazione perfezionate
prima della data della sua entrata in vigore.
2. Per gli enti creditizi e gli altri istituti
finanziari il fatturato e' sostituito dalla somma delle
seguenti voci di provento al netto, se del caso,
dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte
direttamente associate ai proventi:
a) interessi e proventi assimilati;
b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a
reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di
partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su
titoli;
c) proventi per commissioni;
d) profitti da operazioni finanziarie;
e) altri proventi di gestione.
Per le imprese di assicurazione il fatturato e'
sostituito dal valore di premi lordi emessi, che
comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a
titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente
da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti
ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse
parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo
volume complessivo.
3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una
operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Se l'Autorita' ritiene che un'operazione di
concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi
dell'art. 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento
della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque
avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme
dell'art. 14. L'Autorita', a fronte di un'operazione di
concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga
necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione
alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel
merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.
5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo
ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione
di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorita'
contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto
comunicata all'Autorita' ai sensi del comma 5, l'Autorita'
deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione e
contestualmente darne comunicazione alla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
7. L'Autorita' puo' avviare l'istruttoria dopo la
scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso
in cui le informazioni fornite dalle imprese con la
comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o
non veritiere.
8. L'Autorita', entro il termine perentorio di
novanta giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al
presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese
interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito.
Tale termine puo' essere prorogato nel corso
dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta
giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e
dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilita'».