Art. 17 
 
            Termine per il controllo delle concentrazioni 
 
  1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
le parole: «quarantacinque giorni» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«novanta giorni». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
          e del mercato), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 16 (Comunicazione delle concentrazioni).  -  1.
          Le operazioni  di  concentrazione  di  cui  all'articolo  5
          devono  essere  preventivamente  comunicate   all'Autorita'
          qualora il fatturato totale realizzato a livello  nazionale
          dall'insieme delle  imprese  interessate  sia  superiore  a
          quattrocentonovantadue  milioni  di  euro  e   qualora   il
          fatturato  totale  realizzato  individualmente  a   livello
          nazionale da  almeno  due  delle  imprese  interessate  sia
          superiore a  trenta  milioni  di  euro.  Tali  valori  sono
          incrementati  ogni  anno  di   un   ammontare   equivalente
          all'aumento  dell'indice  del  deflatore  dei  prezzi   del
          prodotto interno lordo. 
                1-bis.  L'Autorita'  puo'  richiedere  alle   imprese
          interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione
          di concentrazione anche nel caso in cui  sia  superata  una
          sola delle due soglie di  fatturato  di  cui  al  comma  1,
          ovvero nel caso in cui il  fatturato  totale  realizzato  a
          livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia
          superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti
          rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o  in  una
          sua parte  rilevante,  tenuto  anche  conto  degli  effetti
          pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di  imprese
          di   piccole   dimensioni   caratterizzate   da   strategie
          innovative, e  non  siano  trascorsi  oltre  sei  mesi  dal
          perfezionamento dell'operazione. L'Autorita' definisce  con
          proprio    provvedimento    generale,    in     conformita'
          all'ordinamento dell'Unione europea, le regole  procedurali
          per l'applicazione del presente comma. In  caso  di  omessa
          notifica si applicano le sanzioni di cui  all'articolo  19,
          comma  2.  Le  disposizioni  del  presente  comma  non   si
          applicano alle operazioni  di  concentrazione  perfezionate
          prima della data della sua entrata in vigore. 
                2. Per  gli  enti  creditizi  e  gli  altri  istituti
          finanziari il fatturato e'  sostituito  dalla  somma  delle
          seguenti  voci  di  provento  al  netto,   se   del   caso,
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  di  altre   imposte
          direttamente associate ai proventi: 
                  a) interessi e proventi assimilati; 
                  b) proventi di azioni,  quote  ed  altri  titoli  a
          reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi  di
          partecipazioni in imprese collegate  e  altri  proventi  su
          titoli; 
                  c) proventi per commissioni; 
                  d) profitti da operazioni finanziarie; 
                  e) altri proventi di gestione. 
              Per  le  imprese  di  assicurazione  il  fatturato   e'
          sostituito  dal  valore  di   premi   lordi   emessi,   che
          comprendono tutti gli importi incassati o  da  incassare  a
          titolo di contratti d'assicurazione stipulati  direttamente
          da dette imprese o per loro conto, inclusi i  premi  ceduti
          ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o  tasse
          parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul  relativo
          volume complessivo. 
                3. Entro cinque giorni  dalla  comunicazione  di  una
          operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia  al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  al  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
                4.  Se  l'Autorita'  ritiene  che  un'operazione   di
          concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai  sensi
          dell'art. 6, avvia  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
          della notifica, o dal momento  in  cui  ne  abbia  comunque
          avuto  conoscenza,  l'istruttoria  attenendosi  alle  norme
          dell'art. 14. L'Autorita', a  fronte  di  un'operazione  di
          concentrazione ritualmente comunicata, qualora non  ritenga
          necessario avviare l'istruttoria  deve  dare  comunicazione
          alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni  nel
          merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. 
                5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo
          ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione
          di cui al comma  1  deve  essere  comunicata  all'Autorita'
          contestualmente alla  sua  comunicazione  alla  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa. 
                6.  Nel  caso  di  offerta   pubblica   di   acquisto
          comunicata all'Autorita' ai sensi del comma 5,  l'Autorita'
          deve notificare  l'avvio  dell'istruttoria  entro  quindici
          giorni    dal    ricevimento    della    comunicazione    e
          contestualmente  darne   comunicazione   alla   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa. 
                7. L'Autorita' puo'  avviare  l'istruttoria  dopo  la
          scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel  caso
          in  cui  le  informazioni  fornite  dalle  imprese  con  la
          comunicazione risultino gravemente inesatte,  incomplete  o
          non veritiere. 
                8.  L'Autorita',  entro  il  termine  perentorio   di
          novanta  giorni  dall'inizio  dell'istruttoria  di  cui  al
          presente articolo, deve  dare  comunicazione  alle  imprese
          interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, delle  proprie  conclusioni  nel  merito.
          Tale   termine   puo'   essere    prorogato    nel    corso
          dell'istruttoria per un  periodo  non  superiore  a  trenta
          giorni, qualora le imprese non  forniscano  informazioni  e
          dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilita'».