Art. 18
Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e'
l'autorita' designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022,
relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che
modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato pone in
essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal
citato regolamento (UE) 2022/1925, ivi inclusa l'assistenza nel corso
delle ispezioni richieste dalla Commissione europea, all'uopo
adottando propri regolamenti compatibili con le procedure gia'
previste in materia di concorrenza.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato
regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo
II, capo II, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsti per
l'applicazione delle norme di concorrenza, all'uopo adottando propri
regolamenti compatibili con le procedure gia' previste in materia di
concorrenza.
4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato puo' irrogare le sanzioni e le
penalita' di mora di cui all'articolo 14 della citata legge n. 287
del 1990.
5. Con le stesse modalita' gia' previste per l'applicazione della
citata legge n. 287 del 1990, l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, per l'assolvimento delle funzioni in quanto autorita'
designata ad applicare il citato regolamento (UE) 2022/1925, puo'
avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce
con i poteri e le facolta' previsti dai decreti del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e
dalle altre disposizioni tributarie, nonche' della collaborazione di
altri organi dello Stato.
6. Gli esiti delle indagini eseguite a norma del citato regolamento
(UE) 2022/1925 possono essere utilizzati dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, compatibilmente con la normativa
dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri nei
mercati digitali di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925,
nonche' in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso
di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di
operazioni di concentrazione.
7. L'Autorita' svolge i compiti di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
8. Sono fatte salve le competenze di supervisione e controllo del
Garante per la protezione dei dati personali, con particolare
riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi 2, 6 e
10, 7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato
regolamento (UE) 2022/1925.
Note all'art. 18:
- Il Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati
equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le
direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 e' pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 ottobre
2022.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
e del mercato):
«Art. 14 (Istruttoria). - 1. L'Autorita', nei casi di
presunta infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE
ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, svolge
l'istruttoria in tempi ragionevoli e ne notifica l'apertura
alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali
rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di
essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, nel termine fissato contestualmente alla no
tifica ed hanno facolta' di presentare deduzioni e pareri
in ogni stadio dell'istruttoria, nonche' di essere
nuovamente sentiti prima della chiusura della stessa.
2. L'Autorita' puo' in ogni momento dell'istruttoria
richiedere a imprese, associazioni di imprese o persone
fisiche e giuridiche che ne sono in possesso di fornire
informazioni e di esibire documenti utili ai fini
dell'istruttoria, entro un termine ragionevole e indicato
nella richiesta. Tali richieste di informazioni sono
proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere
un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero
degli articoli 2 o 3 della presente legge. L'obbligo di
fornire tutte le informazioni necessarie comprende le
informazioni accessibili ai destinatari della richiesta.
2-bis. L'Autorita' puo' in ogni momento
dell'istruttoria convocare in audizione ogni rappresentante
di un'impresa o di un'associazione di imprese, un
rappresentante di altre persone giuridiche e ogni persona
fisica se tali rappresentanti o tali persone fisiche
possono essere in possesso di informazioni rilevanti ai
fini dell'istruttoria.
2-ter. L'Autorita' puo' disporre perizie e analisi
economiche e statistiche nonche' la consultazione di
esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell'istruttoria.
2-quater. L'Autorita' puo' in ogni momento
dell'istruttoria disporre presso imprese e associazioni di
imprese tutte le ispezioni necessarie all'applicazione
della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. I
funzionari dell'Autorita' incaricati di procedere alle
ispezioni possono:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di
trasporto delle imprese e associazioni di imprese;
b) controllare i libri e qualsiasi altro documento
connesso all'azienda, su qualsiasi forma di supporto, e
accedere a tutte le informazioni accessibili all'entita'
oggetto dell'accertamento ispettivo;
c) fare o acquisire, sotto qualsiasi forma, copie o
estratti dei suddetti libri o documenti e, se lo ritengono
opportuno, continuare dette ricerche di informazioni e la
selezione di copie o estratti nei locali dell'Autorita' o
in altri locali da essa designati;
d) apporre sigilli a tutti i locali, libri e
documenti aziendali per la durata dell'accertamento
ispettivo e nella misura necessaria al suo espletamento;
e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del
personale dell'impresa o dell'associazione di imprese
spiegazioni sui fatti o documenti relativi all'oggetto e
allo scopo dell'accertamento ispettivo e verbalizzarne le
risposte.
2-quinquies. Se vi sono motivi ragionevoli di
sospettare che libri o altri documenti connessi all'azienda
e all'oggetto dell'ispezione, che possono essere pertinenti
per provare un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE
ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, siano
conservati in locali, terreni e mezzi di trasporto diversi
da quelli di cui all'articolo 14, comma 2-quater, lettera
a), della presente legge, compresa l'abitazione di
dirigenti, amministratori e altri membri del personale
delle imprese o associazioni di imprese interessate,
l'Autorita' puo' disporre ispezioni in tali locali, terreni
e mezzi di trasporto. I funzionari dell'Autorita'
incaricati dell'ispezione dispongono dei poteri di cui al
comma 2-quater, lettere a), b), e c), del presente
articolo.
2-sexies. L'accertamento ispettivo nei luoghi di cui
al comma 2-quinquies del presente articolo puo' essere
eseguito soltanto se autorizzato con decreto motivato
emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove deve
svolgersi l'accesso. Il decreto e' notificato all'Autorita'
entro dieci giorni dall'emissione. Contro il decreto di
diniego, l'Autorita' puo' proporre opposizione, entro dieci
giorni dalla notificazione, con atto presentato alla
segreteria del procuratore della Repubblica che ha emesso
il decreto. L'atto di opposizione e' trasmesso, unitamente
al decreto di diniego, al giudice per le indagini
preliminari ai sensi dell'articolo 368 del codice di
procedura penale.
2-septies. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva
di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies del presente
articolo, l'Autorita' puo' avvalersi della collaborazione
dei militari della Guardia di finanza, che, ai sensi
dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n.
52, agiscono con i poteri e le facolta' previsti dai
decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre
disposizioni tributarie, nonche' della collaborazione di
altri organi dello Stato.
2-octies. Quando l'Autorita' svolge un'ispezione ai
sensi dei commi 2-quater e 2-quinquies del presente
articolo o un'audizione ai sensi del comma 2-bis del
presente articolo, in nome e per conto di altre autorita'
nazionali garanti della concorrenza conformemente
all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1/2003 del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, i funzionari e le altre
persone che li accompagnano autorizzati o nominati
dall'autorita' nazionale garante della concorrenza
richiedente possono assistere all'ispezione o all'audizione
svolti dall'Autorita' e parteciparvi attivamente, sotto il
controllo dei funzionari dell'Autorita' medesima.
3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte
dell'Autorita' sono tutelati dal segreto d'ufficio anche
nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
4. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle
loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati
dal segreto d'ufficio.
5. L'Autorita' dispone l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del
fatturato totale realizzato a livello mondiale durante
l'esercizio precedente se, dolosamente o per colpa:
a) le imprese o le associazioni di imprese
ostacolano l'ispezione di cui al comma 2-quater, del
presente articolo;
b) sono stati infranti i sigilli apposti ai sensi
del comma 2-quater, lettera d), del presente articolo,
ferme le ulteriori sanzioni penali previste per l'autore
dell'infrazione;
c) in risposta ad una domanda rivolta nel corso di
un'ispezione ai sensi del comma 2-quater, lettera e), del
presente articolo, le imprese e le associazioni di imprese
non forniscono una risposta completa o forniscono
informazioni inesatte o fuorvianti;
d) in risposta ad una richiesta di informazioni ai
sensi del comma 2 del presente articolo, le imprese e le
associazioni di imprese forniscono informazioni inesatte,
incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le
informazioni entro il termine stabilito;
e) le imprese o le associazioni di imprese non si
presentano all'audizione convocata ai sensi del comma 2-bis
del presente articolo.
6. L'Autorita' puo' irrogare alle imprese e
associazioni di imprese penalita' di mora il cui importo
puo' giungere fino al 5 per cento del fatturato medio
giornaliero realizzato a livello mondiale durante
l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a
decorrere dalla data fissata nella richiesta o nel
provvedimento, al fine di costringerle:
a) a fornire informazioni complete ed esatte in
risposta ad una richiesta di informazioni ai sensi del
comma 2 del presente articolo;
b) a presentarsi all'audizione convocata ai sensi
del comma 2-bis del presente articolo;
c) a sottoporsi all'ispezione di cui al comma
2-quater del presente articolo.
7. Con provvedimento dell'Autorita', sono sottoposte
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a
25.823 euro le persone fisiche che, dolosamente o per
colpa:
a) ostacolano l'accertamento ispettivo di cui al
comma 2-quinquies del presente articolo;
b) in risposta ad una richiesta di informazioni ai
sensi del comma 2 del presente articolo, forniscono
informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non
forniscono le informazioni entro il termine stabilito,
salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono
far emergere la propria responsabilita' per un illecito
passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo
o per un reato;
c) non si presentano all'audizione convocata ai
sensi del comma 2-bis del presente articolo.
8. L'Autorita' puo' irrogare alle persone fisiche
penalita' di mora da 150 euro a 500 euro per ogni giorno di
ritardo a decorrere dalla data fissata nella richiesta o
nel provvedimento, al fine di costringerle a:
a) fornire informazioni complete ed esatte in
risposta a una richiesta di informazioni ai sensi del comma
2 del presente articolo, salvo rifiuto motivato se le
informazioni richieste possono far emergere la propria
responsabilita' per un illecito passibile di sanzioni
amministrative di carattere punitivo o per un reato;
b) presentarsi all'audizione convocata ai sensi del
comma 2-bis del presente articolo;
c) sottoporsi all'ispezione di cui al comma
2-quinquies del presente articolo».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 reca disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi.