Art. 18 
 
Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento
  europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022 
 
  1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato   e'
l'autorita' designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  14  settembre  2022,
relativo a mercati equi e contendibili nel  settore  digitale  e  che
modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828. 
  2. L'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  pone  in
essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione  previste  dal
citato regolamento (UE) 2022/1925, ivi inclusa l'assistenza nel corso
delle  ispezioni  richieste  dalla  Commissione   europea,   all'uopo
adottando  propri  regolamenti  compatibili  con  le  procedure  gia'
previste in materia di concorrenza. 
  3.  Ai  fini  dell'applicazione   dell'articolo   38   del   citato
regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorita' garante della  concorrenza  e
del mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui  al  titolo
II, capo II, della legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  previsti  per
l'applicazione delle norme di concorrenza, all'uopo adottando  propri
regolamenti compatibili con le procedure gia' previste in materia  di
concorrenza. 
  4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, l'Autorita' garante
della concorrenza e del  mercato  puo'  irrogare  le  sanzioni  e  le
penalita' di mora di cui all'articolo 14 della citata  legge  n.  287
del 1990. 
  5. Con le stesse modalita' gia' previste per  l'applicazione  della
citata legge n. 287 del 1990, l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, per l'assolvimento delle funzioni  in  quanto  autorita'
designata ad applicare il citato  regolamento  (UE)  2022/1925,  puo'
avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza,  che  agisce
con i poteri e le facolta' previsti dai decreti del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973,  n.  600,  e
dalle altre disposizioni tributarie, nonche' della collaborazione  di
altri organi dello Stato. 
  6. Gli esiti delle indagini eseguite a norma del citato regolamento
(UE) 2022/1925 possono essere utilizzati dall'Autorita' garante della
concorrenza  e  del  mercato,  compatibilmente   con   la   normativa
dell'Unione europea, ai  fini  dell'esercizio  dei  suoi  poteri  nei
mercati digitali di  cui  al  predetto  regolamento  (UE)  2022/1925,
nonche' in materia di intese restrittive della concorrenza, di  abuso
di posizione  dominante,  di  abuso  di  dipendenza  economica  e  di
operazioni di concentrazione. 
  7. L'Autorita' svolge i compiti di cui al presente articolo con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  8. Sono fatte salve le competenze di supervisione e  controllo  del
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  con  particolare
riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi  2,  6  e
10, 7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13,  paragrafo  5,  del  citato
regolamento (UE) 2022/1925. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 14 settembre 2022  relativo  a  mercati
          equi e contendibili nel settore digitale e che modifica  le
          direttive (UE) 2019/1937 e  (UE)  2020/1828  e'  pubblicato
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 ottobre
          2022. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
          e del mercato): 
                «Art. 14 (Istruttoria). - 1. L'Autorita', nei casi di
          presunta infrazione degli  articoli  101  o  102  del  TFUE
          ovvero degli articoli 2 o 3 della  presente  legge,  svolge
          l'istruttoria in tempi ragionevoli e ne notifica l'apertura
          alle imprese e agli enti interessati. I titolari  o  legali
          rappresentanti delle  imprese  ed  enti  hanno  diritto  di
          essere sentiti, personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore
          speciale,  nel  termine  fissato  contestualmente  alla  no
          tifica ed hanno facolta' di presentare deduzioni  e  pareri
          in  ogni  stadio  dell'istruttoria,   nonche'   di   essere
          nuovamente sentiti prima della chiusura della stessa. 
                2. L'Autorita' puo' in ogni momento  dell'istruttoria
          richiedere a imprese, associazioni  di  imprese  o  persone
          fisiche e giuridiche che ne sono  in  possesso  di  fornire
          informazioni  e  di  esibire  documenti   utili   ai   fini
          dell'istruttoria, entro un termine ragionevole  e  indicato
          nella  richiesta.  Tali  richieste  di  informazioni   sono
          proporzionate e non obbligano i  destinatari  ad  ammettere
          un'infrazione degli articoli 101  o  102  del  TFUE  ovvero
          degli articoli 2 o 3 della  presente  legge.  L'obbligo  di
          fornire  tutte  le  informazioni  necessarie  comprende  le
          informazioni accessibili ai destinatari della richiesta. 
                2-bis.   L'Autorita'    puo'    in    ogni    momento
          dell'istruttoria convocare in audizione ogni rappresentante
          di  un'impresa  o  di  un'associazione   di   imprese,   un
          rappresentante di altre persone giuridiche e  ogni  persona
          fisica  se  tali  rappresentanti  o  tali  persone  fisiche
          possono essere in possesso  di  informazioni  rilevanti  ai
          fini dell'istruttoria. 
                2-ter. L'Autorita' puo' disporre  perizie  e  analisi
          economiche  e  statistiche  nonche'  la  consultazione   di
          esperti in ordine a qualsiasi elemento  rilevante  ai  fini
          dell'istruttoria. 
                2-quater.   L'Autorita'   puo'   in   ogni    momento
          dell'istruttoria disporre presso imprese e associazioni  di
          imprese  tutte  le  ispezioni  necessarie  all'applicazione
          della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. I
          funzionari  dell'Autorita'  incaricati  di  procedere  alle
          ispezioni possono: 
                  a) accedere a tutti i locali, terreni  e  mezzi  di
          trasporto delle imprese e associazioni di imprese; 
                  b) controllare i libri e qualsiasi altro  documento
          connesso all'azienda, su qualsiasi  forma  di  supporto,  e
          accedere a tutte le  informazioni  accessibili  all'entita'
          oggetto dell'accertamento ispettivo; 
                  c) fare o acquisire, sotto qualsiasi forma, copie o
          estratti dei suddetti libri o documenti e, se lo  ritengono
          opportuno, continuare dette ricerche di informazioni  e  la
          selezione di copie o estratti nei locali  dell'Autorita'  o
          in altri locali da essa designati; 
                  d) apporre  sigilli  a  tutti  i  locali,  libri  e
          documenti  aziendali  per   la   durata   dell'accertamento
          ispettivo e nella misura necessaria al suo espletamento; 
                  e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del
          personale  dell'impresa  o  dell'associazione  di   imprese
          spiegazioni sui fatti o documenti  relativi  all'oggetto  e
          allo scopo dell'accertamento ispettivo e  verbalizzarne  le
          risposte. 
                2-quinquies.  Se  vi  sono  motivi   ragionevoli   di
          sospettare che libri o altri documenti connessi all'azienda
          e all'oggetto dell'ispezione, che possono essere pertinenti
          per provare un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE
          ovvero degli articoli 2 o 3  della  presente  legge,  siano
          conservati in locali, terreni e mezzi di trasporto  diversi
          da quelli di cui all'articolo 14, comma  2-quater,  lettera
          a),  della  presente  legge,   compresa   l'abitazione   di
          dirigenti, amministratori  e  altri  membri  del  personale
          delle  imprese  o  associazioni  di  imprese   interessate,
          l'Autorita' puo' disporre ispezioni in tali locali, terreni
          e  mezzi  di   trasporto.   I   funzionari   dell'Autorita'
          incaricati dell'ispezione dispongono dei poteri di  cui  al
          comma  2-quater,  lettere  a),  b),  e  c),  del   presente
          articolo. 
                2-sexies. L'accertamento ispettivo nei luoghi di  cui
          al comma 2-quinquies  del  presente  articolo  puo'  essere
          eseguito  soltanto  se  autorizzato  con  decreto  motivato
          emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove  deve
          svolgersi l'accesso. Il decreto e' notificato all'Autorita'
          entro dieci giorni dall'emissione.  Contro  il  decreto  di
          diniego, l'Autorita' puo' proporre opposizione, entro dieci
          giorni  dalla  notificazione,  con  atto  presentato   alla
          segreteria del procuratore della Repubblica che  ha  emesso
          il decreto. L'atto di opposizione e' trasmesso,  unitamente
          al  decreto  di  diniego,  al  giudice  per   le   indagini
          preliminari  ai  sensi  dell'articolo  368  del  codice  di
          procedura penale. 
                2-septies. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva
          di  cui  ai  commi  2-quater  e  2-quinquies  del  presente
          articolo, l'Autorita' puo' avvalersi  della  collaborazione
          dei militari  della  Guardia  di  finanza,  che,  ai  sensi
          dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996,  n.
          52, agiscono con  i  poteri  e  le  facolta'  previsti  dai
          decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  29  settembre  1973,  n.  600,   e   dalle   altre
          disposizioni tributarie, nonche'  della  collaborazione  di
          altri organi dello Stato. 
                2-octies. Quando l'Autorita' svolge  un'ispezione  ai
          sensi  dei  commi  2-quater  e  2-quinquies  del   presente
          articolo o  un'audizione  ai  sensi  del  comma  2-bis  del
          presente articolo, in nome e per conto di  altre  autorita'
          nazionali   garanti   della    concorrenza    conformemente
          all'articolo  22  del  regolamento  (CE)  n.   1/2003   del
          Consiglio, del 16 dicembre 2002, i funzionari  e  le  altre
          persone  che  li  accompagnano   autorizzati   o   nominati
          dall'autorita'   nazionale   garante   della    concorrenza
          richiedente possono assistere all'ispezione o all'audizione
          svolti dall'Autorita' e parteciparvi attivamente, sotto  il
          controllo dei funzionari dell'Autorita' medesima. 
                3.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o  i  dati
          riguardanti le imprese  oggetto  di  istruttoria  da  parte
          dell'Autorita' sono tutelati dal  segreto  d'ufficio  anche
          nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. 
                4. I funzionari dell'Autorita'  nell'esercizio  delle
          loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono  vincolati
          dal segreto d'ufficio. 
                5. L'Autorita' dispone l'applicazione di una sanzione
          amministrativa  pecuniaria  fino  all'1   per   cento   del
          fatturato totale  realizzato  a  livello  mondiale  durante
          l'esercizio precedente se, dolosamente o per colpa: 
                  a)  le  imprese  o  le  associazioni   di   imprese
          ostacolano  l'ispezione  di  cui  al  comma  2-quater,  del
          presente articolo; 
                  b) sono stati infranti i sigilli apposti  ai  sensi
          del comma 2-quater,  lettera  d),  del  presente  articolo,
          ferme le ulteriori sanzioni penali  previste  per  l'autore
          dell'infrazione; 
                  c) in risposta ad una domanda rivolta nel corso  di
          un'ispezione ai sensi del comma 2-quater, lettera  e),  del
          presente articolo, le imprese e le associazioni di  imprese
          non  forniscono  una   risposta   completa   o   forniscono
          informazioni inesatte o fuorvianti; 
                  d) in risposta ad una richiesta di informazioni  ai
          sensi del comma 2 del presente articolo, le  imprese  e  le
          associazioni di imprese forniscono  informazioni  inesatte,
          incomplete  o   fuorvianti   oppure   non   forniscono   le
          informazioni entro il termine stabilito; 
                  e) le imprese o le associazioni di imprese  non  si
          presentano all'audizione convocata ai sensi del comma 2-bis
          del presente articolo. 
                6.  L'Autorita'  puo'   irrogare   alle   imprese   e
          associazioni di imprese penalita' di mora  il  cui  importo
          puo' giungere fino al  5  per  cento  del  fatturato  medio
          giornaliero   realizzato   a   livello   mondiale   durante
          l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a
          decorrere  dalla  data  fissata  nella  richiesta   o   nel
          provvedimento, al fine di costringerle: 
                  a) a fornire informazioni  complete  ed  esatte  in
          risposta ad una richiesta  di  informazioni  ai  sensi  del
          comma 2 del presente articolo; 
                  b) a presentarsi all'audizione convocata  ai  sensi
          del comma 2-bis del presente articolo; 
                  c) a  sottoporsi  all'ispezione  di  cui  al  comma
          2-quater del presente articolo. 
                7. Con provvedimento dell'Autorita', sono  sottoposte
          alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  150  euro  a
          25.823 euro le  persone  fisiche  che,  dolosamente  o  per
          colpa: 
                  a) ostacolano l'accertamento ispettivo  di  cui  al
          comma 2-quinquies del presente articolo; 
                  b) in risposta ad una richiesta di informazioni  ai
          sensi  del  comma  2  del  presente  articolo,   forniscono
          informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti  oppure  non
          forniscono le  informazioni  entro  il  termine  stabilito,
          salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono
          far emergere la propria  responsabilita'  per  un  illecito
          passibile di sanzioni amministrative di carattere  punitivo
          o per un reato; 
                  c) non si  presentano  all'audizione  convocata  ai
          sensi del comma 2-bis del presente articolo. 
                8. L'Autorita' puo'  irrogare  alle  persone  fisiche
          penalita' di mora da 150 euro a 500 euro per ogni giorno di
          ritardo a decorrere dalla data fissata  nella  richiesta  o
          nel provvedimento, al fine di costringerle a: 
                  a)  fornire  informazioni  complete  ed  esatte  in
          risposta a una richiesta di informazioni ai sensi del comma
          2 del presente  articolo,  salvo  rifiuto  motivato  se  le
          informazioni richieste  possono  far  emergere  la  propria
          responsabilita'  per  un  illecito  passibile  di  sanzioni
          amministrative di carattere punitivo o per un reato; 
                  b) presentarsi all'audizione convocata ai sensi del
          comma 2-bis del presente articolo; 
                  c)  sottoporsi  all'ispezione  di  cui   al   comma
          2-quinquies del presente articolo». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633 reca: "Istituzione e  disciplina  dell'imposta
          sul valore aggiunto". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre 1973, n. 600 reca disposizioni comuni in  materia
          di accertamento delle imposte sui redditi.